In occasione di diversi contatti con le aziende (telefonici, riunioni, seminari, corsi di formazione) di fronte alla nostra richiesta se fosse una prassi consolidata l’effettuazione della riunione periodica sulla sicurezza, è stato riscontrato a volte un inadempimento a tale obbligo imputabile più a dimenticanza, per effetto dei numerosi impegni quotidiani, piuttosto che ad una volontà di violare un obbligo normativamente previsto, o ad una mancanza di una cultura della prevenzione.
Questa situazione si verifica soprattutto nelle PMI e quindi non costituisce un fenomeno generalizzato ma è necessario, a nostro avviso, ricordare che dal contenuto dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si desume l’importanza dell’effettuazione della riunione periodica sulla sicurezza, intesa come momento di incontro e di fattiva collaborazione tra i soggetti partecipanti, per verificare l’efficacia del programma di prevenzione adottato per garantire la salute e la sicurezza in azienda ed eventualmente riadattare, ove ritenuto necessario, le misure di prevenzione e protezione precedentemente individuate.
L’art. 35 del D.Lgs. 81/2008
La riunione periodica sulla sicurezza è indetta obbligatoriamente dal datore di lavoro, almeno una volta l’anno, e ogni volta che si verificano significative variazioni di esposizione al rischio – compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori - in tutte le aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori.
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione sulla sicurezza sempre almeno una volta l’anno e per gli stessi motivi indicati.
Soggetti partecipanti
Datore di lavoro – ha il compito di convocare e gestire la riunione periodica direttamente o attraverso il servizio di prevenzione e protezione. A tal fine è chiamato a definirne i contenuti, nel rispetto delle direttive emanate dal legislatore, a presentare le tematiche da esaminare e a verbalizzare i risultati raggiunti e quelli ancora da conseguire.
Per quanto riguarda l’eventuale rappresentante del datore di lavoro, che può assumere decisioni per suo conto, questi non può coincidere con il RSPP che è già tra i soggetti chiamati a partecipare alla riunione sulla sicurezza ma con altre funzioni.
Di solito il rappresentante del datore di lavoro viene individuato tra le altre persone qualificate che, avendolo coadiuvato negli adempimenti previsti dalla normativa, sono in grado di sostituirlo.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – partecipa alla riunione in ragione dei compiti attribuiti al servizio di cui è coordinatore. Il SPP è infatti tenuto ad individuare e valutare i rischi, ad elaborare le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo, ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie realtà aziendali, a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, a fornire ai lavoratori le informazioni in tema di salute e sicurezza.
Medico competente – la presenza di questa figura professionale alla riunione periodica è obbligatoria solo nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria in azienda. Nel corso della riunione il medico competente è tenuto a comunicare i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato degli stessi. La presenza del medico competente alla riunione periodica di sicurezza è comunque in relazione alla collaborazione che egli presta al datore di lavoro per predisporre e attuare le misure di tutela della salute, compresi i piani di formazione e informazione dei lavoratori.
Rappresentante dei lavoratori partecipa alla riunione in relazione al ruolo che riveste di rappresentante delle istanze dei lavoratori in materia di sicurezza e in coerenza con le tematiche oggetto d’esame. La riunione periodica di sicurezza è, infatti, la sede idonea per attuare i diritti di consultazione, partecipazione attiva, informazione e formulazione di proposte dei quali, appunto, il RLS è titolare.
Contenuto dell’ordine del giorno:
• Il documento di valutazione dei rischi: con riferimento all’esame di tale documento per il legislatore la riunione periodica deve avvenire dopo aver completato la procedura di analisi e valutazione dei rischi con annessa traduzione per iscritto nel documento cartaceo. Si potranno avere più riunioni.
Nella prima riunione (e ogni volta che viene effettuata una nuova valutazione dei rischi) il datore di lavoro deve portare a conoscenza delle parti:
- i rischi individuati con i relativi criteri di valutazione;
- le misure di prevenzione e protezione individuate;
- il programma di attuazione di tali misure per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
Nelle riunioni successive il datore di lavoro, invece, verifica con gli altri partecipanti i progressi realizzati rispetto agli obbiettivi di prevenzione e protezione formalizzati nel documento.
Al datore di lavoro conviene tenere in considerazione le osservazioni che emergono in sede di riunione periodica; ciò al fine di evitare che insorgano contrasti e in considerazione del livello e del ruolo professionale dei partecipanti.
Per limitare il rischio di incomprensioni e di dissenso tra i partecipanti potrebbero risultare utili delle riunioni preliminari, cioè quando la valutazione dei rischi è in pieno svolgimento. In tal modo si darebbe piena attuazione al D.Lgs. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro deve coinvolgere, nella fase di valutazione, più soggetti tra cui il RLS, così evitando di pregiudicare un sistema di relazioni per la prevenzione dei rischi tutto incentrato sulla logica del dialogo.
• I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI:la discussione collegiale sull’idoneità dei mezzi di protezione individuale deve porre particolare attenzione:
- alle motivazioni che stanno alla base del costante rifiuto dei lavoratori ad usare i DPI;
- all’esame delle più recenti innovazioni tecnologiche in tema di DPI al fine di contenere l’avversione dei lavoratori verso l’utilizzo dei mezzi di protezione individuale;
- all’individuazione di eventuali procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai C.C.N.L. in caso di reiterazione del mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.
• L’andamento degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. Un attento esame del registro infortuni può rappresentare un valido sistema per prevenire il verificarsi, in futuro, della stessa tipologia di infortuni sul lavoro e l’insorgere delle medesime malattie professionali. Se l’esame del registro evidenzia che gli incidenti sono più frequenti in certi reparti o presso alcune macchine, attrezzature e impianti l’azione di prevenzione dovrà essere mirata all’adeguamento dei locali, macchine, attrezzature e impianti, alla predisposizione di un adeguato piano informativo/formativo per i lavoratori, alla necessità di adottare le dovute cautele nel caso, ad esempio, di utilizzo di sostanze chimiche e/o di preparati pericolosi.
In tema di sorveglianza sanitaria il medico competente oltre a collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi al fine di predisporre un adeguato protocollo sanitario deve, nel corso della riunione periodica, comunicare in forma anonima i risultati collettivi degli accertamenti diagnostici effettuati spiegandone il significato.
• I programmi di informazione e formazione dei lavoratori. L’informazione e la formazione dei lavoratori previste, rispettivamente, negli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono considerate fondamentali per garantire l’attuazione di una cultura preventiva della sicurezza.
L’informazione e la formazione riguardano tutti i soggetti della prevenzione (dirigenti, preposti, RLS, lavoratori, componenti delle squadre di pronto soccorso e antincendio).
I relativi programmi formativi, coerentemente con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e normative collegate, vengono proposti e discussi nell’ambito della riunione periodica e tengono conto:
- della valutazione dei rischi dell’impresa nel suo complesso e di quella delle singole attività lavorative, nonchè delle misure di prevenzione e protezione adottate e/o da adottare;
- delle procedure di emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione).
L’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che nel corso della riunione periodica possono essere individuati:
- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
- obbiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
In pratica si tratta di programmare la realizzazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) secondo quanto prevede l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il verbale finale
Al termine della riunione bisogna esplicitare le conclusioni raggiunte e predisporre il piano d’azione attraverso la distribuzione delle responsabilità, delle attività da svolgere e assegnando dei tempi di esecuzione. A tal fine il datore di lavoro, anche attraverso il RSPP, redige un verbale di riunione (art. 35 comma 5 D.Lgs. 81/2008) elaborato con l’assenso di tutti i partecipanti.
Il verbale deve contenere:
- gli argomenti trattati;
- i nominativi e le funzioni dei partecipanti;
- le motivazioni degli eventuali dissensi sugli argomenti trattati;
- le decisioni assunte sui vari argomenti con indicazioni chiare rispetto a cosa si dovrà fare;
- le azioni da intraprendere e le modalità di esecuzione delle stesse;
- l’identificazione dei ruoli e delle responsabilità al fine di garantire la realizzazione degli obbiettivi emersi;
- le date di scadenza in cui poter verificare le fattività delle decisioni prese;
- i criteri di controllo.
Il verbale deve essere messo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Tratto da: www.confindustriafirenze.it
Area Ambiente, Sicurezza, Energia Qualità - Antonio Cammarano
Area Ambiente, Sicurezza, Energia Qualità - Antonio Cammarano