Il D.Lgs. 81/2008, rende necessario inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi ... Armadi Spogliatoio e armadi per il vestiario.
La legge specifica che: "nel caso in cui i suddetti lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati".
Gli armadi spogliatoio muniti di un divisorio Sporco Pulito garantiscono i requisiti richiesti dalle normative in merito alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, in quanto sono dotati di tramezzo centrale per la separazione degli indumenti sporchi da quelli puliti. Riferimento legislativo "D.Lgs 626/94" articolo 33 (Adeguamenti e Norme) - Titolo II (Disposizioni Particolari) Comma 11 (art. 40 D.P.R. 3003/56 - comma 5) in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Gli armadietti sporco pulito con divisorio nascono quindi per soddisfare le attuali prescrizioni di legge in ambito aziendale dove si ravvede la necessità di separare gli abiti da lavori dagli abiti civili.
Gli armadi spogliatoio muniti di un divisorio Sporco Pulito garantiscono i requisiti richiesti dalle normative in merito alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, in quanto sono dotati di tramezzo centrale per la separazione degli indumenti sporchi da quelli puliti. Riferimento legislativo "D.Lgs 626/94" articolo 33 (Adeguamenti e Norme) - Titolo II (Disposizioni Particolari) Comma 11 (art. 40 D.P.R. 3003/56 - comma 5) in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Gli armadietti sporco pulito con divisorio nascono quindi per soddisfare le attuali prescrizioni di legge in ambito aziendale dove si ravvede la necessità di separare gli abiti da lavori dagli abiti civili.
Gli ARMADI SPOGLIATOIO
si distinguono essenzialmente in 2 tipologie:
a tetto piano
a tetto inclinato antipolvere
ARMADI SPOGLIATOIO TETTO INCLINATO
per riporre abiti tute da lavoro (o attrezzature sportive) in totale sicurezza.
disponibili da uno, due o tre posti;
disponibili singoli o doppi (ovvero con divisorio per separare sporco/pulito)
disponibili anche in versione combinata spogliatorio + con ripiani fissi
Disponibili anche strutture sovrapposte, a caselle e su panca per tutte le esigenze.
ARMADI SPOGLIATOIO TETTO PIANO
per riporre abiti tute da lavoro (o attrezzature sportive) in totale sicurezza.
disponibili da uno, due o tre posti;
disponibili singoli o doppi (ovvero con divisorio per separare sporco/pulito)
disponibili anche in versione combinata spogliatorio + con ripiani fissi
Disponibili anche strutture sovrapposte, a caselle e su panca per tutte le esigenze.
per 1 operatore con divisorio sporco pulito
per 2 operatori con divisorio sporco pulito
Spogliatoi e armadi per il vestiario
D. LGS. N. 81 Decreto Legislativo 09/04/2008
La normativa prevede che gli imprenditori forniscano ai loro lavoratori appositi locali in cui possano cambiarsi per indossare indumenti di lavoro specifici (grembiuli, camici, uniformi, divise, etc).
All’interno degli spogliatoi, inoltre, devono essere disponibili armadi che permettano ad ogni lavoratore di poter chiudere a chiave i propri indumenti durante le ore di lavoro: classici armadietti spogliatoio dotati di serratura individuale.
La legge, tuttavia, specifica che: “nel caso in cui i suddetti lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”. Possono essere adottate due soluzioni: fornire due armadietti per ogni lavoratore, o utilizzare degli speciali armadietti spogliatoio con divisorio interno sporco pulito, che permettono di tenere separati gli indumenti sporchi da quelli puliti.
L'allegato IV dice:
1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.
"L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: ""Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario).
La normativa prevede che gli imprenditori forniscano ai loro lavoratori appositi locali in cui possano cambiarsi per indossare indumenti di lavoro specifici (grembiuli, camici, uniformi, divise, etc).
All’interno degli spogliatoi, inoltre, devono essere disponibili armadi che permettano ad ogni lavoratore di poter chiudere a chiave i propri indumenti durante le ore di lavoro: classici armadietti spogliatoio dotati di serratura individuale.
La legge, tuttavia, specifica che: “nel caso in cui i suddetti lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”. Possono essere adottate due soluzioni: fornire due armadietti per ogni lavoratore, o utilizzare degli speciali armadietti spogliatoio con divisorio interno sporco pulito, che permettono di tenere separati gli indumenti sporchi da quelli puliti.
L'allegato IV dice:
1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.
"L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: ""Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario).
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si possa loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.""."
Così sostituito da art. 33/11 del DLgs. 626/94. Il DPR 303/1956 è stato emanato in base all'autorizzazione contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51; successivamente il comma 2 è stato modificato dall'art. 16/11 del DLgs. 242/96.
ARMADI SPOGLIATOIO SU PANCA
per riporre abiti tute da lavoro (o attrezzature sportive) in totale sicurezza.
disponibili da due o tre posti;
disponibili singoli o doppi (ovvero con divisorio per separare sporco/pulito)
Realizzazione in lamiera di acciaio al carbonio, strutture robuste facilmente componibili, verniciatura colore grigio RAL 7038.
2 versioni:
piano e sottopiano in lamiera
piano in legno, sottopiano in lamiera