venerdì 13 gennaio 2012

L’inalazione di bioaerosol ridotta indossando i respiratori


Le mascherine chirurgiche sono dispositivi per il controllo delle infezioni progettati per impedire la diffusione di infezioni provocate da particelle emesse attraverso il respiro da coloro che li indossano, trasmesse a soggetti potenzialmente suscettibili. Le mascherine chirurgiche possono contribuire a ridurre la contaminazione dell’ambiente filtrando goccioline di grandi dimensioni espulse dall’utilizzatore. Tuttavia, poiché le mascherine chirurgiche non vengono sottoposte agli stessi test dei respiratori, la loro efficienza in termini di filtraggio non può essere direttamente confrontata con quella dei respiratori. 



RESPIRATORI Mod. 8825-8835


Mod. 8825 Descrizione:
*Respiratore per polveri-fumi-nebbie ad elevata efficienza. *E' idoneo per la maggioranza delle situazioni industriali e protegge contro polveri tossiche, fumi e nebbie sino a 10 volte il TLV. *Garantisce una efficiente protezione contro fumi e vapori metallici di piombo, ferro, rame, zinco e nebbie di acido cromico, fosforico e oli. *E' dotato di una ampia superficie filtrante, design innovativo, morbido bordo si tenuta in schiuma, valvola di espirazione.
L’inalazione di bioaerosol può tuttavia essere ridotta indossando i respiratori.
*Omologazione CE - EN 149 FFP2 * Conf. 5 pz Cartone 50 pezzi

Mod. 8835 Descrizione:
*Respiratore per protezione da polveri, fumi, nebbie e contaminanti ad alta tossicità. *Valvola di espirazione che riduce l'umidità interna. *Bordo di tenuta in morbida schiuma che consente un perfetto adattamento a tutti i tipi di viso. *Classe FFP3 - Norma EN149 - livello massimo 50 volte il TLV del particolato.
L’inalazione di bioaerosol può tuttavia essere ridotta indossando i respiratori.
*Omologazione CE - EN 149 FFP3 * Conf. 5 pz Cartone 50 pezzi



RESPIRATORI Mod. 9322 - 9332

Mod. 9322 Descrizione
*Respiratore antipolvere della nuova generazione. *Pieghevole: la parte anteriore è distanziata dal viso mentre gli altri due settori, morbidissimi, si adattano perfettamente con particolare morbidezza. *Completa di valvola di espirazione per il massimo comfort in particolare per lavori in ambienti caldi e umidi. *La confezione in busta singola consente di riporre la maschera con la parte a contatto del viso dell'utilizzatore protetta. 
*Classe FFP2 - Norma EN149 - livello massimo 10 volte il TLV del particolato. *Conf. 10 pz
L’inalazione di bioaerosol può tuttavia essere ridotta indossando i respiratori. 

Mod. 9332 Descrizione
*Respiratore antipolvere della nuova generazione. *Pieghevole: la parte anteriore è distanziata dal viso mentre gli altri due settori, morbidissimi, si adattano perfettamente con particolare morbidezza. *Completa di valvola di espirazione per il massimo comfort in particolare per lavori in ambienti caldi e umidi. *La confezione in busta singola consente di riporre la maschera con la parte a contatto del viso dell'utilizzatore protetta. 
*Classe FFP3 - Norma EN149 - livello massimo 50 volte il TLV del particolato. *Conf. 10 pz
L’inalazione di bioaerosol può tuttavia essere ridotta indossando i respiratori.


RESPIRATORI Mod. 9925 - 9928


RESPIRATORE Mod. 9925
Respiratore o Facciale filtrante per polveri e fumi specifico per saldatura con valvola di espirazione. Trattato con agenti ritardanti anti-fiamma. Realizzato specialmente per operazioni di saldatura, protegge contro polveri nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m3 contro fumi di rame, ferro, piombo e zinco. Grazie ad uno strato di carbone attivo, è idoneo per esalazioni di ozono inferiori al TLV (saldatura ad arco su alluminio e inox). Impieghi: operazioni di saldatura e nelle fonderie. Livello massimo di utilizzo: 10 x TLV del particolato. 
Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.Respiratore per polveri, fumi di saldatura e ozono Classe FFP2 NR D con valvola




RESPIRATORE Mod. 9928 
Respiratore o Facciale filtrante trattato con agenti ritardanti anti-fiamma. Realizzato specialmente per operazioni di saldatura, è leggero e fornisce una effettiva, confortevole e igienica protezione delle vie respiratorie; studiato per polveri e fumi ma specifico per saldatura con valvola di espirazione e bordo di tenuta in schiuma. Trattato con agenti ritardanti anti-fiamma. Realizzato specialmente per operazioni di saldatura, protegge contro polveri nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m3 contro fumi di rame, ferro, piombo e zinco.Grazie ad uno strato di carbone attivo, è idoneo per esalazioni di ozono inferiori al TLV (saldatura ad arco su alluminio e inox). Impieghi: operazioni di saldatura e nelle fonderie. Livello massimo di utilizzo: 10 x TLV del particolato.
Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.
Respiratore per polveri, fumi di saldatura Metalli Pesanti e ozono Classe FFP2 NR D con valvola 
L'organizzazione non governativa International Chemical Secretariat (www.ChemSec.org) pubblica da tempo un database ragionato delle sostanze chimiche più pericolose per la salute, in base ai dati resi disponibili grazie alla legislazione europea REACH e alle notizie diffuse da autorevoli studi scientifici. Questo database prende il nome di SIN List (acronimo di "Substitute It Now!")

Questi facciali filtranti sono dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dispositivi spesso correlati a incidenti molto gravi, se non scelti accuratamente.

RESPIRATORE 3M K101 PER POLVERI FFP1D
RESPIRATORE 3M K102 PER POLVERI FFP2D
RESPIRATORE 3M K111 PER POLVERI FFP1D CON VALVOLA
RESPIRATORE 3M K112 PER POLVERI FFP2 CON VALVOLA
RESPIRATORE 3M K113 PER POLVERI FFP3D CON VALVOLA




Respiratori contro i rischi biologici trasmissibili per via aerea


Di recente si è sviluppato un interesse sempre maggiore per l’impiego di respiratori contro i rischi biologici trasmissibili per via aerea. Fra le patologie che possono essere provocate dall’inalazione di organismi biologici aerodispersi rientrano la tubercolosi (TBC), l’hantavirus, la sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Sudden Acute Respiratory Syndrome) e ora anche l’influenza aviaria (H5N1). I rischi biologici possono disperdersi nell’aria come agente isolato,
come nel caso di una spora di antrace, oppure sfruttando come vettore un altro materiale trasportato dall’aria, come polveri, nebbie o goccioline. L’infezione da hantavirus è provocata dall’inalazione di particelle di terreno propagatesi nell’aria dopo la dispersione del virus sul terreno da parte dei roditori attraverso urine, feci o altre sostanze. In realtà, in linea generale, si ritiene che i virus trasportati dall’aria siano normalmente associati ad altre particelle e che raramente esistano come organismi nudi.

L’inalazione di questi bioaerosol può tuttavia essere ridotta indossando respiratori. Il Center for Disease Control and Prevention (CDC), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e molte autorità sanitarie nazionali hanno elaborato raccomandazioni in merito all’uso dei respiratori in
condizioni nelle quali si riteneva potesse esistere la possibilità della diffusione di malattie per via aerea. Sono inoltre state elaborate raccomandazioni riguardanti la protezione delle vie aeree per gli operatori che si occupano della selezione e dell’ispezione di volatili infetti, nonché per gli individui che entrano in contatto con volatili malati. Le problematiche correlate all’impiego di  respiratori contro l’esposizione ai bioaerosol comprendono il filtraggio, la sopravvivenza dei microrganismi sul filtro, la riaerosolizzazione del bioaerosol, il reimpiego del respiratore, l’aderenza anatomica, nonché il livello di riduzione dell’esposizione fornito dal respiratore.



Cartelli e Segnaletica CER


Cartelli e Segnaletica CER

I codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti) in vigore dall’1.1.2002 sono tratti dalla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002: i segnali realizzati su fondo giallo corrispondono ai CER dei rifiuti classificati pericolosi. Si utilizzano per segnalare le diverse aree dove vengono stoccati temporaneamente i diversi rifiuti.



Cartello alluminio rifiuti speciali CER 17. 04. 02
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CODICE: CER3401
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti speciali CER 17. 04. 05
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CODICE: CER3402
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartelli alluminio rifiuti speciali CER 15. 01. 06
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3403
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti speciali CER 15. 01. 03
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3404
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti speciali CER 15. 01. 01
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3405
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti speciali CER 15. 01. 02
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3406
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti pericolosi CER 15. 01. 10
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3407
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti pericolosi CER 14. 06. 05
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3408
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti pericolosi CER 20. 01. 21
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3409
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti pericolosi CER 16. 01. 07
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3410
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti speciali CER 20. 01. 01
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CODICE: CER3411
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg



Cartello alluminio rifiuti speciali CER 15. 01. 07
Segnaletica aziendale e per la proprietà privata » Segnali d'informazione qualità, segnaletica CER » cartello alluminio rifiuti speciali CER 17.04.02


CODICE: CER3412
MATERIALE: alluminio spessore 0,7
FORMATO: 500x333
PESO: 0,325 Kg








giovedì 12 gennaio 2012

Attrezzature antincendio varie


PALA E FLABELLO
1 P615 - pala battifuoco lamellare con manico in legno, lunghezza cm. 150
2 P610 - flabello battifuoco con manico in legno, lunghezza cm. 100


BADILI
3 P611 - badile pieghevole in allumino, lunghezza cm 100
4 P640 - badile a punta forgiato, lunghezza cm 28 x 28, con manico in legno cm 140

RASTRO E ZAPPASCURE
5 P613 - rastro in alluminio, lunghezza cm 120
6 P618 - zappascure con manico in legno cm 100



7 ASCIA
Ascia con testa in acciaio forgiato nera e manico in legno.
P900 - ascia cm 90, peso kg 3,5

8 ASCIA PICCOLA
Testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura. Manico cm 37.
P940 - ascia piccola, peso kg 0,6

9 SEGACCIO PIEGHEVOLE
Lama ARS da cm 21 con manico pieghevole in plastica da cm 21. Impugnatura ergonomica.
P501 - segaccio pieghevole

10 RONCOLA
Attrezzo forgiato in un solo pezzo in acciaio UNI C55. Affi lato temprato durezza HRC 52-52. Comprensivo di fodero e manico in cuoio da cm 12 circa.
P605 - roncola lunghezza lama cm. 28

PICOZZINI
11 P400 - piccozzino in acciaio, manico in legno, peso kg 1, lunghezza cm 38
12 P410N - fodero per piccozzino con passante per cintura
13 P401 - piccozzino in acciaio, impugnatura in gomma, peso kg 0,8. A norma DIN14294
14 P411 - fodero porta piccozzino con aggancio a cintura




CASSETTA PORTA CHIAVI DI SICUREZZA
AST 1212

Cassetta in lamiera verniciata rossa con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile. Predisposta per aggancio a parete.
Dimensioni: cm 12 x 4 x 12h



CASSETTA PORTADOCUMENTI
AST 3039
Cassetta atta a contenere il registro delle manutenzioni antincendio, i documenti di collaudo delle bombole, le chiavi degli armadi antincendio o delle cassette per estintori e manichette. In lamiera verniciata rossa RAL 3000, serratura e 2 chiavi. Predisposta per aggancio a parete.
Dimensioni: cm 30 x 6 x 39h



Confezione 100 pezzi di sigilli numerati
CODICE: MCS 100
Confezione 100 pezzi di sigilli numerati


COPERTA ANTIFIAMMA IN CUSTODIA MORBIDA
CODICE: FBA 1015 
FORMATO: 100x150
CODICE: FBA 1020 FORMATO: 100x200 
CODICE: FBA 1212 FORMATO: 100x200 
CODICE: FBA 1212 FORMATO: 120x120 
CODICE: FBA 1220 FORMATO: 120x200 
CODICE: FBA 1520 FORMATO: 150x200 
CODICE: FBA 2020 FORMATO: 200x200  
Coperte antifiamma realizzata in fibra di vetro greggio VR136G incombustibile classe “0”. Temperatura max continua per il tessuto grezzo in assenza di stress meccanici: 540°C, spessore mm 0,40 (+/- 10%), peso 420 gr/m2 (+/- 10%). Fornite in custodia morbida in PVC con bordi rinforzati ed apertura facilitata. Per installazione su automezzi e a parete.


COPERTA ANTIFIAMMA EN1869
CODICE: FBEN 1215 
FORMATO: 120x150
CODICE: FBEN 1218 FORMATO: 120x180 PESO: 1,1 Kg
CODICE: FBEN 1818 FORMATO: 180x180 PESO: 1,41 Kg 
Coperta antifiamma realizzata in fibra di vetro spalmato con speciale resina su due lati. Contenitore tubolare in PVC rigido con lacci esterni per facilitare l’estrazione della coperta. Peso 260gr/m2 (+/- 10%), spessore mm 0,24 (+/- 10%). Certificate EN1869.




PULSANTE MANUALE RIPRISTINABILE  EN54-11:2001
FAL 2570
Pulsante ripristinabile in termoplastico di colore rosso per la segnalazione manuale di incendio, conforme alla norma EN54-11 a rottura vetro o ripristinabili. Una pressione al centro dell’elemento plastico provoca l’attivazione dell’allarme segnalata dal cambio di colore nella zona superiore dell’elemento stesso. La chiave in dotazione oltre a permettere il ripristino del pulsante ha anche la funzione di chiave di test e attrezzo di apertura del pulsante. Contatti: 1 in scambio; corrente max contatti: 3 A; tensionemax contatti: 24 Vcc; IP42. Dimensioni: mm 87 x 87 x 53. Per interni.

CONTENITORE PICCOLO PER CHIAVI
FAL 1492
Corpo in alluminio pressofuso, completo di martelletto e 2 vetrini di ricambio, microinterruttore di scambio.
Dimensioni: mm 95x95x43


CONTENITORE GRANDE PER CHIAVI
FAL 1498
Corpo in lamiera acciaio; microinterruttori a protezione di: rottura vetro, apertura coperchio e asporto chiave. 
A richiesta fornibili vetrini di ricambi.
Chiusura a chiave.
Dimensioni: mm 120x160x61.
Colore: rosso

MARTELLETTO PER ROTTURA VETRI
FAL 1471
Applicabile a tutte le cassette.



Vetrino ricambio per contenitore FAL1498
CODICE: FAL 1498R
MATERIALE: Vetrino ricambio x contenitore chiave FAL 1498
FORMATO: 99x156 mm 

ELETTROMAGNETI
FAL 1305

Realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco, le porte di passaggio edi accesso e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti di controplacca. Pulsante di sblocco , circuito di protezione contro l'inversione di polarizzazione e spikes di corrente. Tipo di connessione: morsetti, alimentazione/assorbimento: 24 Vcc/40mA-1 W. Forza di ritenuta kg 50. Dimensioni: mm 100x70x42




ELETTROMAGNETI
FAL 1335

Realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco, le porte di passaggio edi accesso e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti di controplacca. Pulsante di sblocco e diodo di protezione contro spike di corrente. Forza ritenuta: kg 50, tipo di connessione: morsetti, alimentazione/assorbimento: 24 Vcc/60mA. Dimensioni: mm 60x60x48




ELETTROMAGNETI
FAL 1350

Realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco, le porte di passaggio edi accesso e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti di controplacca. Pulsante di sblocco posizionabile su entrambi i lati, diodo di protezione contro spike di corrente, dima, viti e tasselli di fissaggio elettromagnete. Forza ritenuta: kg 25-50 (selezionabili), tipo di connessione: morsetti, alimentazione/assorbimento: 24 Vcc/60mA. Dimensioni: mm 95x95x40




AVVISATORE OTTICO
FAL 1484

Segnalatore luminoso rosso con lampada allo xeno. Calotta in policarbonato base in ABS. Connessione a morsetti. Regolazione frequenza di lampeggio 60/80 min. Alimentazione/assorbimento 12Vcc/140mA; 24Vcc/90 mA; 12Vca/150 mA; 24Vca/100 mA
Dimensioni: mm 85x85xx84




AVVISATORE OTTICO
FAL 1490

Avvisatore ottico fisso/lampeggiante rosso. Permette di portare a distanza una segnalazione d'allarme, in anomalia, acceso-spento od altro mezzo di un led ad alta luminosit� e basso assorbimento. Visione a 180�. Luce fissa o lampeggiante. Connessione a morsetti. Frequenza di lampeggio 60/min. Alimentazione/assorbimento 12/24 Vcc/6mA. Dimensioni: mm 50 x 45 x 25




SIRENA
FAL 3466

Per installazioni in interni progettate per l'uso in sistemi di incendio e/o sicurezza.

Sirena rossa con segnalatore luminoso e acustico. Alimentazione/assorbimento 12 Vcc - 24 Vcc / 120 mA (a 24 Vcc). Lampada ad incandescenza 3 V.
Suono bitonale con frequenza da 2,7 a 3 KHz, cadenza 1 secondo.
Pressione acustica: 110 dB a 1 metro
Materiale termoplastico.
Dimensioni: mm 110X190X55
Grado di protezione IP40




CAMPANA 6 POLLICI 24 V
FAL 4476

Campana progettata per l'uso in sistemi di allarme, d'incendio, sicurezza o in sistemi industriali. Elevata efficienza acustica, basso consumo di corrente.
- funzionamento: mediante motore, pignone e percussione
- tipo di connessione: morsetto per ingresso/uscita
- Alimentazione/assorbimento 24 Vcc / 25 mA
- Pressione acustica: 93 dB a 1 metro
- Materiali: calotta acciaio base policarbonato
- verniciatura: smaltatura
- Dimensioni: diam. mm 150 x 60 h





SECCHIELLO PER SABBIA
FAP 160

Realizzato in lamiera rossa spessore 15/10 adatto per contenimento sabbia. Pronto all'uso, per contenimento versamento liquidi, copertura momentanea di prodotti infiammabili o per soffocamento piccoli incendi.
Dimensioni: diam. cm 16 x 42 h
Fornito senza sabbia.




Il D. Lgs. n. 493/96 All. VII prevede per i segnali acustici d'allarme evacuazione una corretta distribuzione del suono in modo che il segnale sia udibile senza essere eccessivo o doloroso. È fondamentale procedere ai rilevamenti ambientali e valutare sempre con attenzione le caratteristiche degli ambienti in cui occorre realizzare l'impianto: rumorosità di fondo, area da ricoprire, presenza di eventuali barriere, ostacoli, muri, macchinari e quella di altri emissioni acustiche. Per un impianto ottimale è consigliabile installare dei dispositivi luminosi che segnalino le due fasi dell'allertamento (colore ARANCIO) e dell'evacuazione (colore ROSSO).


MEGAFONO PER SQUADRE DI EMERGENZA
MEG 10

Megafono con sistema di amplificazione portatile realizzato in materiale plastico antiurto con possibilità di posizionamento a spalla tramite cinghia a corredo. Fornito senza batterie. Caratteristiche tecniche: microfono fisso, portata 500/800 metri, potenza 10 watt, dimensioni: diametro mm 190 x 320, alimentazione 12 Vdc 8 batterie 1,5V AA" (UM 3), peso kg 0,9.


MEGAFONO PER SQUADRE DI EMERGENZA
MEG 25

Megafono con sistema di amplificazione portatile a microfono fisso realizzato in materiale plastico antiurto con possibilità di posizionamento a spalla tramite cinghia a corredo. Portata 500:1000 metri (secondo le condizioni di rumore ambientali), potenza 25 W, dimensioni Ø mm 230 x 370, alimentazione 12 Vdc n° 8 batterie 1,5V ”AA” (UM 3), peso kg 1,65. Fornito senza batterie.




DISPOSITIVI LUMINOSI
STFE 14
Luce a flash monolampo bidirezionale a base piana autoestinguente 65�10 flash/minuto.
Classe 2 d'isolamento
12-24 Vcc/Vca collegabili a sirene autoalimentate
Peso kg 0,96
Lampada Xeno 6J
protezione IP54
Colore rosso = evacuazione


DISPOSITIVI LUMINOSI
STFE 240
Luce a flash monolampo bidirezionale a base piana autoestinguente 65�10 flash/minuto.
Classe 2 d'isolamento
230-240 Vca collegabili a sirene alimentate da rete
Peso kg 0,96
Lampada Xeno 6J
protezione IP54
Colore rosso = evacuazione


DISPOSITIVI LUMINOSI
STFA 14
Luce a flash monolampo bidirezionale a base piana autoestinguente 65�10 flash/minuto.
Classe 2 d'isolamento
12-24 Vcc/Vca collegabili a sirene autoalimentate
Peso kg 0,96
Lampada Xeno 6J.
protezione IP54
Colore arancio allertamento


DISPOSITIVI LUMINOSI
STFA 240
Luce a flash monolampo bidirezionale a base piana autoestinguente 65�10 flash/minuto.
Classe 2 d'isolamento
230-240 Vca collegabili a sirene alimentate da rete
Peso kg 0,96
Lampada Xeno 6J.
protezione IP54
Colore arancio allertamento


SIRENE ELETTRONICHE DI EVACUAZIONE
SIR 1117
Sirene a una tromba esponenziale magnetodinamica da 58 W, con box in poliestere rosso ad alta resistenza meccanica.
Alimentata da rete 230V 50-60 Hz
Assorbimento 580 mA
Peso kg 10/11
Pressione acustica: 117dB (A) 1 m
Frequenza sonora: 490-610 Hz
Suono bitonale - lineare/intermittente
Indice di protezione: IP65.


SIRENE ELETTRONICHE DI EVACUAZIONE
SIR 1117A
Sirene a una tromba esponenziale magnetodinamica da 58 W, con box in poliestere rosso ad alta resistenza meccanica.
Autoalimentata, batteria NiPb 12V 7 Ah, autonomia 120 minuti, durata batteria 24 mesi.
Assorbimento 80 mA
Peso kg 10/11
Pressione acustica: 117dB (A) 1 m
Frequenza sonora: 490-610 Hz
Suono bitonale - lineare/intermittente
Indice di protezione: IP65.


SIRENA ELETTRONICA DI EVACUAZIONE
SIR 2123
Sirena a due trombe esponenziali magnetodinamiche da 58 W, con box in poliestere rosso ad alta resistenza meccanica. Alimentata da rete 230V 50-60 Hz
Assorbimento 580 mA
Peso kg 13/14
Pressione acustica: 123dB (A) 1 m
Frequenza sonora: 490-610 Hz
Suono bitonale - lineare/intermittente
Indice di protezione: IP65


SIRENA ELETTRONICA DI EVACUAZIONE 

SIR 2123A
Sirena a due trombe esponenziali magnetodinamiche da 58 W, con box in poliestere rosso ad alta resistenza meccanica. Autoalimentata, batteria NiPb 12V 7 Ah, autonomia 60 minuti, durata batteria 24 mesi
Assorbimento 80 mA
Peso kg 13/14
Pressione acustica: 123dB (A) 1 m
Frequenza sonora: 490-610 Hz
Suono bitonale - lineare/intermittente
Indice di protezione: IP65


Borsa nylon vuota per dotazione squadra antincendio
CODICE: BPSV 245

FORMATO: 60x40x100
PESO: 0,95 Kg

GIACCONE TAX 165

Giaccone in NOMEX di circa g 165 completo di gilet interno staccabile, dotato di collo alto con alamaro di chiusura a velcro, maniche dotate sul fondo di regolazione tramite velcro, due tasche. Colore arancio con bande retroriflettenti. Certificato EN531 - II Categoria.






martedì 10 gennaio 2012

Autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi


Ai sensi del comma 5 dell’Art. 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L), i datori di lavoroche occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q e all’Art 17 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) [articolo sostituito dall’Art. 6 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L)].
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi (di tutti i rischi).
Quanto detto non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). [nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori].

Sommario
1. Cosa è la valutazione dei rischi?
2. Quando va fatta la valutazione dei rischi?
3. Cosa si intende con “che occupano fino a 10 lavoratori”?
4. Quando va fatta l’autocertificazione dei rischi?
5. Sull’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi deve essere apposta la data certa?
6. Come redigere l’Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi?

1. Cosa è la valutazione dei rischi?
Ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 81/2008 la Valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

Ai sensi dell’Art. 28, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 18 del d.lgs. n. 106 del 2009), relativamente alla valutazione dei rischi, nel caso di costituzione di nuova impresa (o trasformazione a impresa con dipendenti, quindi dall’assunzione del primo dipendente, NdA), il datore di lavoro è tenuto ad effettuarla immediatamente elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Ai sensi dell’Art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, (comma così sostituito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009) la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui sopra il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Relativamente al conteggio dei lavoratori: ci si rifà all’art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008al comma 2 si dice che tra i lavoratori vanno conteggiati i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre; al comma 3 si dice che fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato; al comma 4(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 106 del 2009) si dice che il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. Non vanno conteggiati ai sensi del comma 1 i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile; i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; (lettera così modificata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 106 del 2009); gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto; i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile; i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; i lavoratori in prova. (lettera aggiunta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009).

La normativa sembra non dirlo chiaramente. Sappiamo che la valutazione dei rischi va fatta immediatamente, che il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto, nel caso di costituzione di una nuova impresa (o trasformazione a impresa con dipendenti, quindi dall’assunzione del primo dipendente, NdA) entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e che gli aggiornamenti, le rielaborazioni ed integrazioni al documento di valutazione dei rischi devono essere effettuate entro 30 giorni dall’intervento delle causali. Verrebbe spontaneo pensare che la valutazione dei rischi fatta immediatamente e “a mente”, nel caso di impiego di un numero di lavoratori fino a dieci, vada autocertificata solo a richiesta, ossia dietro richiesta degli organi di vigilanza. Questi ultimi compirebbero un accesso presso la Ditta, constaterebbero che il numero dei lavoratori impiegati è inferiore a dieci e chiederebbero l’autocertificazione al datore di lavoro, quest’ultimo sulla scorta della valutazione dei rischi fatta immediatamente (a suo tempo) “a mente” autocertificherebbe questa avvenuta valutazione con uno scritto da lui redatto e con una data successiva o contestuale rispetto alla richiesta dell’organo di vigilanza. In questo caso vedendo la prassi e l’orientamento prevalente verrebbe prontamente sanzionato per non averla fatta, in quanto si ritiene che “l’autocertificazione scritta debba essere fatta prima”, anche se in effetti sembrerebbe non scritto chiaramente da nessuna parte. Il Datore di lavoro sarebbe sanzionato per la mancata redazione di questo documento sostitutivo. Sarebbe cioè sanzionato per la violazione dell’art. 17, comma 1), lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 (che prevede per lo stesso Datore di Lavoro l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, DVR o autocertificazione) con:
  • ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d) [l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri], o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 [previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Immediata rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; Aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito della rielaborazione della valutazione; Aggiornamento della valutazione dei rischi a seguito della rielaborazione e dell’aggiornamento entro trenta giorni dalle rispettive causali]. Ai sensi dell’art. 55, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009);
  • ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento]. Ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)
A supporto della obbligatorietà della redazione scritta dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi con la stessa tempistica della redazione del Documento di Valutazione dei rischi, possiamo leggere anche l’art. 29, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dice che Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [documento previsto dall’articolo 28, DVR, o anche presumibilmente ai sensi del comma 5 dell’art. 29, l’autocertificazione], e quello di cui all'articolo 26, comma 3 [DUVRI e/o PSC], devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Dovendo essere custoditi presso l’unità produttiva sembrerebbe essere chiara una redazione anteriore ad un eventuale accesso ispettivo da parte degli organi di vigilanza. Si pensi inoltre che la dimostrazione documentale della avvenuta valutazione dei rischi è necessaria perché non vengano disconosciute eventuali assunzioni a tempo determinato. La tempistica di redazione dell’autocertificazione, essendo quest’ultima una documentazione sostitutiva del Documento di Valutazione dei Rischi non può che essere quella del DVR, di cui si è già dissertato ampiamente.
Per la violazione del comma 4 dell’art. 29 del D. Lgs. n.81/2008 (obbligo di custodia del DVR o dell’autocertificazione presso l’unità operativa) il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a6.600 euro ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009).
Possiamo considerare anche l’interessante caso dei cantieri temporanei e mobili, Titolo IV del Testo Unico. Relativamente al possesso dell’idoneità tecnico professionale delle ditte ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008il committente o il responsabile dei lavori verifica, nei cantieri la cui entità presunta è superiore o uguale ai 200 uomini-giorno o se inferiore i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 149 del D.Lgs. n. 106/2009, tra le modalità di cui all’ALLEGATO XVII, rientra anche l’obbligo per le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, di esibire al committente o al responsabile dei lavori, tra le altre cose, anche il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.
Relativamente sempre alla idoneità tecnica professionale da verificare ad opera del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi rispettivamente subappaltatrici e subappaltatori anch’egli (DL dell’impresa Affidataria) nel caso dei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, deve fare riferimento all’ALLEGATO XVII, quindi dovrà richiedere l’esibizione, tra le altre cose, anche del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Lo stesso discorso appare essere valido per l’autocertificazione, ovviamente la cosa più semplice sarà ricorrere alla data accertata sempre che esista una terzietà fra Datore di Lavoro e alcune delle altre figure che appongono la loro firma ai soli fini della prova della data. Potrebbe infatti accadere, che Datore di lavoro e RSPP coincidano, che il rappresentante dei lavoratori non venga eletto e che esso non possa essere surrogato da quello territoriale perché per quel settore ed in quel territorio non esiste questa figura e che ci si trovi nel caso in cui non deve essere nominato il medico competente.
In questo caso ovviamente si dovrà ricorrere alla Data certa, avvalendosi delle varie possibilità, tra le quali:
  • l’Autoprestazione: Apposizione preso un ufficio postale del timbro direttamente sull’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, avente un corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
  • posta elettronica certificata (Pec): L’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi in formato PDF è inviato a se stessi utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec). La trasmissione del documento informatico per via telematica, equivale alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale;
  • marca temporale: Consente di datare in modo certo e opponibile a terzi un oggetto digitale (un file). L’apposizione di una marca temporale produce l’effetto giuridico di attribuire ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili a terzi. Questo sistema prevede l’apposizione, da parte del datore di lavoro, della firma digitale e successiva apposizione della marca temporale;
  • atto deliberativo: Per le pubbliche amministrazioni la certificazione della data può avvenire mediante l’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, della numerazione e della pubblicazione dell’atto.
Sicuramente non basterà scrivere, “il sottoscritto dichiara di aver valutato tutti i rischi”, un utile contributo sulle modalità con le quali redigere una autocertificazione dei rischi e sugli allegati e i documenti coi quali corredare la stessa è stato preparato dalla ASL di Bergamo ed è facilmente reperibile sul suo sito.
In particolare con sentenza 15 giugno 2011, n. 23968 (Udienza Pubblica del 3 marzo 2011, Cassazione Penale Sez. 3, sull’Autocertificazione dei rischi) è stata definita la responsabilità del titolare di una ditta per omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 comma 2 (quello che prevedeva che all'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro dovesse elaborare un documento di valutazione dei rischi con dei ben precisi contenuti); l’imputato obiettava che ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 11, il Datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. La corte ha confermato che il D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 11, che il Datore di lavoro delle aziende con meno di dieci addetti fosse esente dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi non dovesse redigere e conservare un documento della complessità di quello contemplato nei commi 2 e 3 ma che fosse comunque tenuto ed obbligato a redigere un documento che valutasse tutti i rischi seppure in modo meno analitico di quello di cui al comma 1; il Documento da redigere avrebbe dovuto comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. L’obbligo di valutazione dei rischi e d elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81/2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti. C’è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione della disposizione recante l’incolpazione. Nella specie l’imputato non ha predisposto e tenuto alcun documento di valutazione dei rischi, sicché distinzione puntualizzata nel ricorso, non inficia la esattezza e legittimità della sentenza impugnata.
Appare quindi ancora più evidente che mai con questa sentenza che l’Autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi debba essere redatta nei casi previsti seppure con modalità semplificate rispetto al Documento di valutazione dei rischi e tenuta presso l’unità operativa alla quale si riferisce la valutazione.

(Altalex, 10 gennaio 2012. Articolo di Antonio Giovanni Riu e Leonardo Riu. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per le amministrazioni di appartenenza) tratto da: www.altalex.com

mercoledì 4 gennaio 2012

Abbigliamento da Lavoro: Rischi e Criteri di Scelta



In questi anni si è lavorato molto nel settore dell’abbigliamento da lavoro, è aumentata la sicurezza e la protezione del personale e del lavoratore che ne fa uso, ma il trend sta cambiando ed alcune grosse aziende si impegnano sempre più per far apparire i propri operai e collaboratori piu belli, oltre che protetti secondo le norme.

C'è un segnale importante: le aziende iniziano a considerare molto il rapporto che i lavoratori hanno con il pubblico. Il personale addetto alla pulizia delle toilette è molto piu a contatto con il pubblico di un ragioniere o una segretaria, lo specchio di una azienda inizia da piccoli tasselli quindi si rende necessario essere molto attenti ai particolari. E un indumento da lavoro dozzinale non aiuta l'immagine aziendale!



Ma per lavorare è meglio scegliere il puro COTONE o il misto COTONE + POLIESTERE?

Chiunque tratta Tute, Giacconi, e più in generale abbigliamento da lavoro sa che il POLIESTERE può dare allergie. Indossandolo si può avvertire dopo un pò di tempo un prurito intenso. Il prurito non è altro che la manifestazione di una concentrazione elevata di cariche elettriche sulla superficie del corpo.

Il poliestere ha una "resistenza" al passaggio della corrente elettrica (continua o alternata ad alta frequenza-fattore di perdita dielettrica) molto più elevata per esempio del poliammide(nylon). Dunque l'effetto sul nostro corpo è che le cariche elettriche fanno più fatica ad uscire quando abbiamo intorno uno strato o più strati di poliestere. Le cariche possono essere interne (il cuore funziona ad energia elettrica) o indotte dall'esterno attraverso i campi elettromagnetici ( radiofrequenze, tv, cellulari, elettroutensili, ect.).



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Concludiamo consigliandovi di fare molta attenzione dunque alla scelta del vestiario da lavoro ed antinfortunistica, oltre alle funzionalità guardate anche l’aspetto estetico. Un operaio ben vestito, con abiti da lavoro esteticamente piacevoli, comodi e confortevoli, rispecchia in qualche modo l’intero gruppo aziendale agli occhi dei clienti ed è parte integrante dell'immagine aziendale. 

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