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martedì 15 marzo 2022

Ambienti Confinati: Schede Pratiche Gestione






Sentenza n. 8423 del 14 marzo 2022 (u.p. 12 novembre 2021) 
Corte di Cassazione Penale Sezione IV
La responsabilità per infortunio in ambiente confinato

E' stato ritenuto responsabile il capocantiere, quale preposto, per l’infortunio occorso a un lavoratore in un ambiente confinato se non ha verificato che fosse stato sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione e che fosse stato formato e fornito dei necessari DPI.

Questa sentenza della Corte di Cassazione riguarda l’infortunio accaduto a un lavoratore durante la sua attività in un “ ambiente confinato” e deceduto per mancanza d’aria dopo essere caduto da una altezza superiore a due metri; la vittima è risultata sprovvista di maschera antigas e cintura di sicurezza, benché espressamente previste dalle disposizioni di legge e dal piano operativo di sicurezza (POS), e non era stato formato né sottoposto a verifica di idoneità alla mansione specifica. 

Responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il capocantiere che è stato condannato nei due primi gradi di giudizio. L’imputato ha ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna invocando l’applicazione del principio di effettività di cui all’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 e sostenendo altresì che al momento dell’infortunio si era dovuto allontanare momentaneamente dal luogo dell’accaduto per motivi di lavoro e che comunque al momento dell’infortunio era presente un capo squadra da lui ritenuto vice preposto di fatto. 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la condanna del capocantiere e ha osservato in merito, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, che le funzioni di vice preposto si attivano per assenze prolungate del preposto dal cantiere e non, come nel caso particolare, momentanee e che il capo squadra, ritenuto dall’imputato suo sostituto, non aveva comunque ricevuto da lui le istruzioni e le opportune direttive onde verificare, prima dell'inizio della particolare attività lavorativa nell’ambiente confinato, che al suo interno vi fosse sufficiente aerazione ed ossigenazione, come previsto non solo dalla legge ma espressamente anche dal POS.

La Corte di Appello ha integralmente confermata la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto un capocantiere responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica, per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice, alla quale erano stati affidati dall’Enel i lavori di manutenzione da effettuare all'interno di una centrale elettrica, condannandolo di conseguenza, con le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia. Il lavoratore era precipitato a terra da un "riscaldatore d'aria" che era oggetto di manutenzione ed era deceduto dopo quindici giorni per le gravi lesioni riportate. 

I giudici di merito avevano accertato che la vittima all'interno del riscaldatore era sì munita di casco protettivo e di maschera antipolvere ma non era fornita comunque di maschera antigas e nemmeno di cintura di sicurezza, benché tale dotazione fosse stata espressamente prescritta dal POS, una volta valutata la presenza di un rischio da "ambiente confinato", e che, dopo avere avvertito un malore a causa della mancanza d'aria, era caduta giù da un'altezza superiore a due metri. Era stato accertato anche che il lavoratore non era stato sottoposto a visita medica per valutare la sua idoneità a svolgere lavori in ambienti confinati, che non aveva altresì frequentato un corso di formazione specifico per la peculiare attività lavorativa da svolgere, che non era stato munito di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie (maschera antigas e cintura di sicurezza) e che non era ancorato ad un punto fisso.

Sentenza n. 8423 del 14 marzo 2022 (u.p. 12 novembre 2021) 
Corte di Cassazione Penale Sezione IV



Indicazioni schematiche per la gestione dei rischi collegati alle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: azioni, ruoli e responsabilità, documentazione di riferimento e indicatori di prestazione.


Gestione dei rischi collegati alle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Termini e definizioni

Ambiente sospetto di inquinamento/confinato: la legislazione italiana non prevede una definizione ma un elenco di caratteristiche:

- non destinato allo stazionamento fisso di lavoratori
- adibito all’immagazzinamento o trasporto di prodotti
- con aperture per l’entrata e l’uscita limitate e di difficile utilizzo in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio: gas, vapori, polveri)
- ambiente totalmente o parzialmente chiuso
- area interrata o fuori terra
- area soggetta a scarsa ventilazione
- ambiente in cui può essere presente o si può formare un’atmosfera pericolosa (tossica o infiammabile)
- ambiente in cui può essere presente un’atmosfera con carenza o eccesso di ossigeno pur senza essere tossica
- ambiente in cui è possibile l’ingresso di solido, liquido o gas
- ambiente nel quale è possibile che si intensifichino i rischi industriali normalmente presenti
- ambiente in cui sono presenti pericoli di natura meccanica, elettrica o radioattiva


Scopo

Definire una metodologia per identificare in modo puntuale e sistematico i pericoli degli ambienti confinati, per valutare i rischi e individuare le adeguate misure atte ad assicurare il migliore livello possibile di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi che vi accedono

Definire i criteri e le modalità organizzative per gestire, controllare, prevenire e minimizzare il rischio infortuni derivanti dalle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Risultati attesi

La gestione efficace dei rischi connessi alle attività che si svolgono all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Normativa specifica applicabile

d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.: artt. 66 e 121; allegato IV, punto 3; allegato XI
d.p.r. n. 177/11
d.lgs. n. 276/03 e s.m.i.: artt. 75 ss.


Azioni

1. Identificare sistematicamente i pericoli e i rischi presenti negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prendendo in considerazione:

-la specificità dell’attività e degli ambienti
-le infrastrutture, le apparecchiature e i materiali (forniti sia dall'organizzazione sia da terzi)
-le interazioni tra le attività svolte dagli interni e dagli appaltatori
-le attività svolte dai soggetti che hanno accesso agli ambienti confinati (inclusi terzi e visitatori)
-i rischi che possono derivare da fonti esterne ai luoghi di lavoro

2. Assegnare ai rischi individuati un ordine di priorità in funzione della specificità del contesto lavorativo e definire le relative priorità di intervento

3. Identificare le misure atte a prevenire, eliminare e/o mitigare i rischi attraverso:
-la verifica dei requisiti di qualificazione dei dipendenti e dei terzi che svolgono attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-l’adeguata informazione, formazione e addestramento del personale addetto alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati specificamente mirata alla consapevolezza dei fattori di rischio propri di tali attività
-la dotazione di DPI idonei alla specificità dell’ambiente e l’addestramento al loro corretto utilizzo
-l’autorizzazione e certificazione (ex artt. 75 ss. d. lgs. n. 276/03) dei contratti di subappalto per lo svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati l’adozione ed efficace attuazione, in tutte le fasi delle lavorazioni, di una procedura di lavoro specificamente mirata a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, comprensiva della eventuale fase di emergenza/soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco

4. Individuare un sistema di autorizzazione e controllo degli accessi
5. Individuare gli indicatori di prestazione
6. Individuare le risorse umane, strumentali ed economiche per attuare le misure di cui sopra
7. Implementare le misure stabilite e mettere in atto un efficace controllo operativo


Ruoli e responsabilità

Datore di Lavoro

-Identifica i pericoli, i rischi e le relative priorità
-Adotta le misure idonee a prevenire o a mitigare i rischi individuati negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Adotta un sistema di autorizzazione e controllo degli accessi
-Individua e dispone le risorse necessarie per la gestione dello specifico rischio
-Nomina un proprio rappresentante per le attività negli inambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Adotta la procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Elabora gli indicatori di prestazione


Dirigenti

-Attuano le misure stabilite dal Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e autorizzando gli accessi agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Coordinano e verificano l’attuazione delle misure stabilite per la riduzione e/o la mitigazione dei rischi
-Collaborano all’individuazione degli indicatori di prestazione


Preposti

-Vigilano sul rispetto delle procedure e delle prestazioni
-Segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza -sulla base della formazione ricevuta e gli eventuali accessi non autorizzati


Lavoratori

-Utilizzano e conservano in maniera corretta le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza e i DPI
-Segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi/dispositivi ed eventuali condizioni di pericolo (anomalie, incidenti) di cui vengano a conoscenza e gli eventuali accessi non autorizzati
-Partecipano ai corsi di formazione specifici


RSPP

-Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici degli in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Propone nuove metodologie di analisi di rischio o conferma quelle esistenti
-Medico Competente
-Collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nelle attività di valutazione e di stesura del DVR, alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della SSL e, per la parte di propria competenza, alla organizzazione del servizio di primo soccorso e alla formazione


RSGSL

-Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici degli in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Verifica l'implementazione e l’aggiornamento delle eventuali procedure del processo


Rappresentante del Datore di Lavoro per le attività in ambienti confinati

-Conosce i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative
-Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici degli in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Vigila in funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal Datore di Lavoro committente


Documentazione di riferimento

-DVR
-DUVRI
-Registro Controllo Operativo
-Registri di controllo DPI e attrezzature
-Provvedimenti di certificazione dei subappalti (ex art. 75 n. d.lgs. 276/03)
-Dichiarazioni dei committenti che autorizzano il subappalto
-Attestazione dei requisiti di qualificazione dei lavoratori e delle imprese addetti ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Registro delle attività formative e di addestramento
-Evidenze documentali dei risultati delle verifiche di apprendimento e delle attività formative ed informative svolte
-Relazione sanitaria anonima
-Procedura di lavoro specificamente diretta ad eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Indicatori di prestazione

-Dati annui di analisi di infortuni/incidenti/mancati incidenti avvenuti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Dati annui di analisi di infortuni avvenuti nelle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi
-n° annuo delle non conformità in accertamento requisiti delle imprese/lavoratori autonomi
-Ore annue di formazione frequentate, esito verifiche apprendimento
-n° annuo delle segnalazioni di non rispetto delle procedure
-Risultati annui dell’andamento della sorveglianza sanitaria laddove prevista
-Visite del Medico Competente su richiesta del lavoratore
-Segnalazioni del preposto e/o del rappresentante del Datore di Lavoro per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Linee di indirizzo per l'implementazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nelle aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas, e Acqua SGSL-GATEF (gas, acqua, teleriscaldamento, elettricità, servizi funerari) – INAIL






giovedì 23 gennaio 2014

DPR n. 177/2011 Spazi confinati







Gli spazi confinati (serbatoi, silos, recipienti, reti fognarie, cisterne, etc) sono spesso teatro di numerosi incidenti mortali e infortuni gravi, a volte lteriormente aggravati da un soccorso inadeguato e improvvisato. 

I rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose rimandano ad un approfondimento sugli spazi confinati.

Il DPR n. 177/2011 sottolinea l’importanza della formazione preventiva per il personale chiamato ad operare negli spazi confinati e in particolare sancisce che, per avere la qualificazione ad operare in tali condizioni è necessario il “possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature”. 

Noi desideriamo diventare il Vostro partner negli spazi confinati, offrendovi non solo articoli di altissima qualità e affidabilità, ma soprattutto la nostra pluriennale esperienza, assistendovi nella scelta dei prodotti e nella formazione per il loro utilizzo. Possiamo raccogliere in un unico documento i dispositivi che riteniamo indispensabili per il vostro lavoro negli spazi 
confinati, presentandone le principali caratteristiche tecniche.

L’analisi delle cause e delle dinamiche di alcuni incidenti (sottoriportati) evidenzia, in maniera inequivocabile, la scarsa consapevolezza del rischio da parte delle persone coinvolte, associata generalmente all’insufficiente conoscenza dei fenomeni e delle possibili misure di protezione, nonché all’incapacità di mettere in atto appropriate procedure di intervento in caso di emergenza. La carenza si manifesta prevalentemente nell’ambito delle micro e piccole realtà imprenditoriali, riguardando in primo luogo gli operatori, ma estendendosi anche ai datori di lavoro, talvolta fino all’estrema conseguenza di trovare anche essi registrati fra le vittime degli infortuni.

Nei lavori in spazi confinati, dove i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, devono essere adottati i
Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC). I rischi residui, che non possono essere soppressi dai DPC, devono essere eliminati o ridotti mediante l’uso
di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).


L’atmosfera dell’ambiente di lavoro dovrà essere monitorata per conoscere l’efficienza dell’impianto di ventilazione. Qualora il tasso di ossigeno
risulti superiore al 20%, i lavoratori dovranno indossare i DPI respiratori previsti dalla valutazione dei rischi, relativa allo specifico lavoro e al luogo
in cui viene svolto.
Se il tasso di ossigeno risulta inferiore al 20%, i lavoratori devono essere dotati di DPI respiratori isolanti: autorespiratori alimentati ad aria compressa
(per approfondimento, cfr. capitolo 7), dotati di sufficiente autonomia a svolgere le lavorazioni.


Il lavoratore dovrà essere dotato di idonei DPI di posizionamento, trattenuta, discesa, salita e di arresto caduta, incluse le linee di vita collocate intorno al punto di accesso degli spazi confinati. Dovrà inoltre essere dotato di eventuali altri tipi di DPI (ad esempio: tute per protezione chimica, guanti per protezione e meccanica, stivali, ect.).


Dove ci possono essere potenziali atmosfere esplosive o infiammabili, è necessario impiegare attrezzi in grado di non produrre scintille e disporre
di lampade opportunamente protette, definiti antideflagranti.






SPAZI CONFINATI - Dispositivi di Protezione Individuale

È necessario che i lavoratori siano provvisti dei DPI idonei e li utilizzino secondo quanto prescritto. Il personale deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:
• maschere con filtro o respiratori isolanti;
• elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o dall’urto con oggetti;
• imbragatura di sicurezza;
• guanti di protezione;
• protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.,
• calzature di sicurezza;
• indumenti di protezione.
In funzione delle evidenze dell’analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresì ritenersi necessari ulteriori DPI, quali ad es i dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto.

Protezione delle vie respiratorie


Al fine di stabilire qual è il dispositivo più idoneo, è necessario:
1) identificare gli agenti chimici contaminanti eventualmente presenti, il loro stato fisico (polveri, fibre, nebbie, fumi, vapori, gas) e la concentrazione;
2) stabilire la concentrazione di ossigeno (O2).
Ciò è utile al fine di stabilire se utilizzare DPI respiratori dipendenti (a filtro) o indipendenti dall’atmosfera ambiente (isolanti):
a) DPI a filtro, dipendenti dall'atmosfera ambiente, quando il tasso di O2 è superiore al 19,5% (facciali filtranti; semimaschere, maschere intere); possono essere usati al posto degli autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione;
b) DPI isolanti (respiratori alimentati ad aria o autorespiratori), indipendenti dall'atmosfera ambiente, nel caso che il tasso di O2 risulti inferiore al 19,5%. Il principio di funzionamento si basa sulla fornitura di aria respirabile prelevata da “zone pulite” oppure da bombole o fonti esterne quali reti di aria compressa. Proteggono sia da carenza d’ossigeno che da elevate concentrazioni di contaminanti.


ATTENZIONE!
Se l’ambiente è sospetto di inquinamento è necessario un monitoraggio in continuo della qualità dell’aria.


Durata dei filtri: vanno utilizzati filtri di tipo e classi appropriati; poiché possono facilmente andare incontro a saturazione e non fornire più la giusta protezione, vanno regolarmente sostituiti per garantire le prestazioni di protezione, secondo le istruzioni del fabbricante.
Addestramento: i DPI delle vie aeree sono di categoria III, per cui i lavoratori devono essere addestrati all’uso corretto secondo le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza.
Pulizia e manutenzione: ad eccezione di quelli monouso, la manutenzione dei dispositivi deve essere eseguita da persone competenti, secondo le istruzioni del fabbricante, e prevedere ispezioni per l'individuazione dei difetti, eventuale sostituzione e controllo delle prestazioni.

Dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto
Il dispositivo di discesa del lavoratore comprende un dispositivo di ancoraggio al quale viene collegato un sistema di arresto della caduta, un dispositivo di recupero ed un argano.
I dispositivi di ancoraggio sono generalmente distinti in: dispositivi a tre piedi, dispositivi a quattro piedi, dispositivi monopiede.
La scelta del dispositivo di ancoraggio più idoneo può essere fatta secondo due criteri sulla base della modalità di accesso all’ambiente confinato:
1. se l’accesso è costituito da una scala, il lavoratore deve essere connesso ad un sistema di arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero che interviene in caso di caduta o di incapacità del lavoratore a risalire;
2. se l’accesso è costituito da un sistema che solleva e fa scendere il lavoratore in sospensione, esso deve essere nello stesso tempo sollevato o abbassato con un argano e deve essere attaccato ad un sistema di arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero come dispositivo di sicurezza.

Imbragature
• Imbragature con attacco frontale: non sono adatte per il recupero del lavoratore con sollevamento verticale;
• Imbragature con attacco dorsale: sono adatte per il recupero con sollevamento verticale del lavoratore.

ANALISI di alcuni precedenti INCIDENTI realmente ACCADUTI

Pozzo romano per l’acqua
Lavori di manutenzione Zona vulcanica - Castelli Romani
Descrizione dell’evento

Il lavoratore si è calato nel pozzo senza l’utilizzo di DPI e senza aver effettuato alcuna misurazione per eseguire lavori di manutenzione e/o verifica della falda idrica,
si è trovato in presenza di anidride solforosa (sostituisce l’ossigeno).
n. 1 morto per anossia

Locale ipogeo (vecchia cabina di trasformazione interrata ed in muratura)
Lavori di impermeabilizzazione - Roma

I lavoratori stavano utilizzando del primer senza tener conto che l’utilizzo dello stesso in ambiente chiuso causa una eccessiva
presenza di vapori di solventi che hanno saturato l’ambiente.
n. 2 intossicati

Impianto di depurazione
Lavori di manutenzione Canale fognario - Roma

I lavoratori stavano camminando all’interno del canale fognario senza l’utilizzo di adeguati DPI e senza aver portato con sé la
strumentazione che avrebbe consentito di effettuare la misurazione in continuo, necessaria in tali ambienti. L’intossicazione è avvenuta a causa di un
probabile sviluppo di vapori di sostanze tossiche sversate nella fognatura.
Tutti intossicati, rischio di annegamento

Autobotte per il trasporto della benzina
Lavori di verifica ordinaria in prossimità del passo d’uomo - Roma

Al lavoratore sono caduti i guanti da lavoro all’interno dell’autobotte, lo stesso ha deciso di calare una scaletta e di effettuare una manovra veloce per recuperarli. Appena disceso ha inalato i vapori di benzina che gli hanno provocato un parziale stordimento, è riuscito a risalire ma uscendo
solo con la testa, invocando aiuto. La presenza di altri lavoratori ne ha permesso il salvataggio. Lavoratore salvo in extremis dopo parziale stordimento.

I tre operai morti in un incidente sul lavoro a Capua erano impegnati nei lavori di bonifica e di manutenzione di un silos, alto circa dieci metri, all'interno dell'azienda farmaceutica Dsm, sulla strada statale Appia, che da San Tammaro porta a Capua, direzione Aversa.

I tre lavoravano per una ditta di Agragola. Secondo le prime informazioni sono stati investiti dalle esalazioni provenienti dalla cisterna, probabilmente dovute ad un processo di fermentazione che si è innescato quando gli operai l'hanno aperta.

Gli operai avevano da poco iniziato le operazioni di bonifica della vasca. Secondo una prima ricostruzione due sono stati colti immediatamente da malore mentre il terzo ha tentato di soccorrerli finendo, però, nel fondo della vasca privo di sensi. Quando è scattato l'allarme per i tre non c'è stato più nulla da fare.



mercoledì 5 gennaio 2011

SPAZI CONFINATI: lavori in ambienti sospetti di inquinamento










Principali rischi associati alla presenza di agenti chimici aerodispersi pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri) in ambienti confinati.

Il rischio di asfissia (ovvero mancanza di ossigeno) a causa di:
- permanenza prolungata e/o sovraffollamento, con scarso ricambio di aria;
- reazioni chimiche di ossidoriduzione di sostanze (ad esempio, combustione con rilascio di anidride carbonica, di ammoniaca, di acido cianidrico, di acido solfidrico);

Il rischio di avvelenamento per inalazione o per contatto epidermico, ad esempio a causa di:
- gas, fumi o vapori velenosi normalmente presenti (ad esempio, residui in recipienti di stoccaggio o trasporto di gas);
- gas, fumi o vapori velenosi che possono penetrare da ambienti circostanti (ad esempio, rilascio di monossido di carbonio), in relazione all’evaporazione di liquidi o sublimazione;
- solidi normalmente presenti (ad esempio, serbatoi e recipienti);
- gas, fumi o vapori velenosi che possono improvvisamente riempire gli spazi, o rilasciarvi gas, quando agitati o spostati (ad esempio: acido solforico, acido muriatico, zolfo solido).

Il rischio di incendio e esplosione, che si possono verificare in relazione alla presenza di:
- gas e vapori infiammabili (ad esempio: metano, acetilene, propano/butano, xilolo, benzene);
- liquidi infiammabili (ad esempio, benzine e solventi idrocarburici);
- polveri disperse nell’aria in alta concentrazione (ad esempio: farine nei silos, nerofumo, segatura);
- eccesso di ossigeno o di ossidanti in genere (ad esempio: violenta ossidazione di sostanze grasse/oleose, nitrato di ammonio con paglia o trucioli di legno);
- macerazione e/o decomposizione di sostanze organiche con autoriscaldamento della massa, fino a raggiungere la propria temperatura di autoaccensione”.



Alcune delle condizioni suddette possono già esistere in origine negli ambienti confinati, mentre altre possono sopraggiungere durante l’esecuzione dei lavori, per varie ragioni:

- particolari operazioni eseguite (ad esempio, esecuzione di saldature);
- materiali o sostanze introdotte (ad esempio: utilizzo di colle, solventi, prodotti per la pulizia);
- particolari attrezzature di lavoro impiegate (ad esempio, macchine elettriche che producono inneschi);
- inefficienza dell’isolamento dell’ambiente confinato rispetto ad altri ambienti pericolosi (ad esempio, perdite da tubazioni presenti negli ambienti confinati o negli spazi limitrofi)”.



Rimandiamo alla lettura del documento dell’Asl Bergamasca in merito agli altri fattori di rischio trattati:

-fattore di rischio fisico: “riconducibile alla presenza, durante le attività lavorative, di agenti fisici in grado di determinare condizioni di stress tali da peggiorare le condizioni di lavoro”;

-fattore di rischio infortunistico: “riconducibile alla presenza, durante le attività lavorative, di pericoli oggettivi che, se non adeguatamente valutati e prevenuti con idonee misure di sicurezza, possono provocare lesioni e/o infortuni ai lavoratori”;

-fattore di rischio strutturale: “riconducibile alla caratteristiche fisiche e strutturali dell’ambiente confinato nel quale si deve operare”;

-fattore di rischio cognitivo o soggettivo: riconducibile sostanzialmente a tre aspetti: “livello di esperienza e di capacità professionali dei lavoratori”, “livello di conoscenza e di consapevolezza dello specifico lavoro da svolgere” e “sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori”;

-fattore di rischio organizzativo: “riconducibile, sostanzialmente, a una mancata pianificazione e organizzazione dei lavori in ambienti confinati”. Infatti i lavori in ambienti confinati “non possono mai essere improvvisati, ma devono vedere la partecipazione di vari soggetti aziendali, ognuno con un preciso compito e una precisa responsabilità”;

-fattore di rischio fisiologico individuale: “riconducibile alla presenza di fattori individuali che, in qualche modo, potrebbero interferire con lo svolgimento di attività lavorativa in ambienti confinati, come, ad esempio, una predisposizione a sindrome claustrofobica e/o ad attacchi di panico. In questo caso, appare fondamentale l’attività del medico competente, che nella sua valutazione dell’idoneità lavorativa specifica deve tener conto delle specifiche problematiche legate agli ambienti confinati”.

“Nel corso di lavori in ambienti confinati, un incidente o un infortunio – o comunque un qualche imprevisto - potrebbero esporre i lavoratori a rischi gravi e immediati, e a volte mortali”. È dunque indispensabile la preventiva predisposizione di un sistema di allarme e successivamente di soccorso in emergenza: occorre insomma predisporre un “Piano (o procedura) di emergenza”.

In particolare un corretto Piano di emergenza deve contenere “almeno i seguenti elementi:
- precisi e univoci riferimenti ai luoghi di lavoro (ad esempio: località, lavori da svolgere, date dei lavori, committente e principali imprese, numero massimo di lavoratori previsti etc.);
- i nominativi dei responsabili della gestione delle emergenze e i loro recapiti di emergenza;
- una sintesi della valutazione del rischio, in relazione alle possibili situazioni di emergenza;
- un elenco delle possibili e prevedibili ‘situazioni di emergenza’ che si potrebbero verificare, con le relative azioni di allarme e di soccorso da mettere in atto;
- una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità, che tenga conto di tutte le imprese presenti. In una battuta, definire ‘chi fa che cosa, quando e come’, per evitare inutili sovrapposizioni (due persone che fanno l’identica azione, magari ostacolandosi a vicenda) o peggio un’azione non fatta, perché tutti pensavano che l’aveva già fatta un’altra persona…”.



Conclusive contenute nel documento:

- “tutte le attività svolte in ambienti confinati devono essere precedute da una attenta e puntuale valutazione del rischio, che individui le fonti dei pericoli e predisponga le misure di sicurezza necessarie al fine di eliminare, o se ciò non è possibile, ridurre al minimo possibile i rischi;

- al fine di ridurre al minimo i rischi, è necessario definire un’adeguata procedura organizzativa, gestionale, tecnica, operativa e di emergenza, tale da creare un vero e proprio ‘sistema’ della sicurezza, contraddistinto da precise ‘figure responsabili’, in grado di garantire, tra l’altro, una idonea attività di sorveglianza e verifica”.

N.B.: Il documento presentato è precedente alla presentazione del Decreto del Presidente della Repubblica per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ex art . 6, comma 8, lettera g), e 27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81, e s.m.i.





Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.

Gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza, connessi ai contratti d'appalto relativi a lavori in ambienti sospetti di inquinamento, come dimostra la lunga serie di infortuni mortali verificatisi negli ultimi anni, sono in molti casi disattesi.

In particolare le carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attengono ad un mancato controllo e ad un'analitica verifica dell'atmosfera in ambiente confinato riconducibile ad una assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori e ad una insufficiente gestione dell'emergenza.





Kit per spazi confinati per GasAlertMicroClip XT

Il kit per spazi confinati versione deluxe include: custodia da trasporto in pelle, kit di connettività IR, regolatore da 0,5 l/min, tubo per taratura da 1 m con raccordo a collegamento rapido,tubo di campionamento da 3 m con raccordo a collegamento rapido, sonda di campionamento e custodia rigida da trasporto con coperchio provvisto di tasche portaoggetti e imbottitura in gommapiuma. Rilevatore e gas di taratura venduti separatamente. Il rilevatore GasAlertMicroClip XT, elegante e compatto, offre una protezione dalle sostanze rischiose presenti in atmosfera alla portata di tutti. Grazie al sistema IntelliFlash questo rilevatore multi-gas offre una conferma visiva continua delle sue condizioni operative e di efficienza. Provvisto di un solo pulsante di comando, offre una semplicità d'uso impareggiabile, riducendo nettamente il tempo da dedicare all'apprendimento delle sue funzioni. GasAlertMicroClip XT è interamente compatibile con il sistema di test e taratura automatica BW MicroDock II.



Gli ambienti confinati sono spesso molto rischiosi, per questo è indispensabile l’utilizzo di un treppiede EN 795 abbinato ad un dispositivo di sollevamento EN 1496, così che in caso di incidente l’operatore possa essere recuperato velocemente. E’ necessario predisporre anche una corda di sicurezza abbinata ad un discensore autobloccante o ad un anticaduta retrattile.





Gli spazi confinati (serbatoi, silos, recipienti, reti fognarie, cisterne, etc) sono spesso teatro di numerosi incidenti mortali e infortuni gravi, a volte lteriormente aggravati da un soccorso inadeguato e improvvisato.


I rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose rimandano ad un approfondimento sugli spazi confinati.


Il DPR n. 177/2011 sottolinea l’importanza della formazione preventiva per il personale chiamato ad operare negli spazi confinati e in particolare sancisce che, per avere la qualificazione ad operare in tali condizioni è necessario il “possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature”.


Noi desideriamo diventare il Vostro partner negli spazi confinati, offrendovi non solo articoli di altissima qualità e affidabilità, ma soprattutto la nostra pluriennale esperienza, assistendovi nella scelta dei prodotti e nella formazione per il loro utilizzo. Possiamo raccogliere in un unico documento i dispositivi che riteniamo indispensabili per il vostro lavoro negli spazi confinati, presentandone le principali caratteristiche tecniche.














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