mercoledì 2 luglio 2014

Lavori in presenza di caldo eccessivo


Il comfort termico può essere definito come quella condizione di benessere psicofisico dell’individuo rispetto all’ambiente termico in cui vive ed opera.

Tre sono le variabili principali che condizionano il verificarsi o meno di tale condizione:

- il microclima, ossia l’insieme dei fattori fisici che caratterizzano il clima degli ambienti confinati (temperatura, umidità, ventilazione, temperatura radiante media);

- la resistenza termica dell’abbigliamento, cioè l’ostacolo che il vestiario oppone agli scambi di calore tra individuo ed ambiente;

- il calore metabolico, che corrisponde alla quota di calore prodotta dall’individuo stesso nello svolgimento di una determinata attività.

Altri parametri influenzano, in misura inferiore ma non trascurabile, le sensazioni termiche percepite dall’uomo. Essi si distinguono in due gruppi:

il primo di essi è costituito dai fattori cosiddetti individuali (come età, sesso, alimentazione, condizioni di salute, acclimatamento, fattori psicologici, culturali e sociali),

il secondo dai fattori ambientali (quali clima esterno, caratteristiche architettoniche dell’edificio, presenza di impianti o strumenti termodisperdenti come fotocopiatrici, cucine, caldaie, autoclavi, ecc.).


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Ci sono ambienti di lavoro che, per caratteristiche proprie o per l’introduzione di attività lavorative specifiche, presentano il rischio di sbalzi eccessivi di temperature, come per esempio nel rifacimento di forni industriali, nelle attività di manutenzione o rifacimento di opere all’interno di impianti in funzione di produzione di caldo e freddo, o che utilizzano tali elementi per un processo produttivo, o nell’utilizzo in cantiere di procedure che determinano un tale ambiente di lavoro (es.: congelamento dei terreni).

È evidente occorrono misure integrative oltre a quelle individuabili per i rischi delle singole attività. Rischi che possono essere “notevolmente accentuati in presenza dei fattori ambientali ostili, come il caldo e il freddo. Pertanto nella valutazione dei rischi specifici inerenti le attività svolte si dovrà tenere conto di livelli di attenzione superiori a quelli previsti nelle normali condizioni di lavoro”.





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Queste le misure tecniche di prevenzione in relazione a :

CALORE E FIAMME

nelle attività edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura, dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme deve essere valutata a priori l’effettiva possibilità di eseguire tali lavori a impianti fermi. 

Qualora giustificati motivi tecnici comportino l’esecuzione dei lavori con impianti in funzione, si deve ridurre al minimo il rischio per i lavoratori addetti provvedendo ad isolare il massimo possibile le lavorazioni dalle fonti di calore con accorgimenti tecnici quali: la interposizione di barriere e schermi fra la zona di lavoro e le fonti di radiazione del calore, la ventilazione dell’ambiente con aria fresca oppure prevedendo accorgimenti procedurali che comportino l’esecuzione dei lavori alle massime distanze possibili dalle medesime fonti, di volta in volta disattivate, ed il ricorso a turni di lavoro”. 

Quando poi il calore o le fiamme “fanno parte del ciclo produttivo, gli addetti devono essere ridotti al minimo indispensabile e la zona di lavoro deve essere opportunamente delimitata e segnalata”. In tutti i casi in cui non siano sufficienti i provvedimenti tecnici e/o procedurali per eliminare i rischi si deve prevedere l’uso di equipaggiamenti particolari.
Nella scheda sono presentate anche alcune misure relative alle attività negli spazi confinati.


Dal manuale La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili redatto dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’ INAIL Piemonte.

Importante: le imprese edili possono fare riferimento a queste schede per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e per la stesura del DVR e dei piani di sicurezza, , adeguandole agli ambienti e alle situazioni specifiche dell’impresa.


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