mercoledì 13 giugno 2012

Scarpe Antinfortunistiche TIMBERLAND PRO®


La qualità del prodotto è
ricordata più a lungo del prezzo pagato







Come risolvere il problema del lavoratore che presenta certificazioni mediche attestanti l'impossibilità di calzare scarpe antinfortunistiche? Una situazione problematica, sempre più frequente, diffusa e comune da potersi definire addirittura «quotidiana», che le figure della sicurezza si trovano ad affrontare, è quella del lavoratore che rifiuta di indossare le scarpe antinfortunistiche.


www.timberlandpro.eu


Elenco Scarpe TIMBERLAND fornibili:


TUCKERMAN PRO S1P HRO SRA
LOW SPLITROCK PRO BLACK S3 HRO SRB
SPLITROCK PRO BLACK S3 HRO SRB
SPLITROCK PRO GAUCHO S3 HRO SRB
SPLITROCK PRO WHEAT S3 HRO SRB
PRO NEWINGTON S3 SRA
WELTED 6" BLACK S3 SRA
WELTED 6" GAUCHO S3 SRA
TRADITIONAL WHEAT SB P E WRU HRO SRA
SNYDERS S3 SRC
CRUISEMAX S3 CI SRC
PRO HAMPTON SB P E WRU HRO SRA
EUROHIKER 2G BLACK SB P E HRO SRB
EUROHIKER 2G BROWN SB P E HRO SRB
PRO WATERVILLE SB P E WRU HRO SRA
PRO MUDSILL BLACK S1P HRO SRA
PRO MUDSILL BROWN S1P HRO SRA
BRADFORD BROWN S1P SRC
SHELTON S1P SRC
BRADFORD GREEN S1P SRC
PRO VINCENNES S1P HRO SRA
SNYDERS BLACK S3 SRC
IBIZA GREY S1P SRB
IBIZA NAVY S1P SRB
TRACKER S1P SRC
TRAPPER S3 CI SRC
TRADITIONAL WIDE S1P HRO SRC
WEDGE SB P E HRO SRC
ENDURANCE SB P E WRU HRO SRA
WILCARD BLACK S1P HRO SRA
BRADFORD GREY S1P SRC
WINTER SHELTON S3 SRC
PRO EAGLE S3 HRO SRC
WILDCARD GREY S1P HRO SRA
WILDCARD BROWN S1P HRO SRA
WILDCARD 347 O1 HRO SRA
WILCARD MID S3 WR HRO SRA
PRO COMFORT SOLETTA RICAMBIO







La salute, rappresentando uno dei «diritti fondamentali» protetti della Costituzione e rappresentando «interesse della collettività» (art.32 Cost.) , rappresenta tipico esempio di «diritto indisponibile»: come tutti i diritti indisponibili non è pertanto suscettibile di essere scambiata o ceduta, anche parzialmente, mediante patti o accordi.

L'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, rende il datore di lavoro suscettibile di responsabilità risarcitoria nei confronti del lavoratore (nonchè penale). Nel momento in cui il datore di lavoro concedesse al lavoratore una esenzione dall'indossare le scarpe antinfortunistiche, sarebbe allora necessario o implicito una sorta di patto in cui il lavoratore, in cambio dell'esenzione dall'indossare le scarpe, pattuirebbe una rinuncia al richiedere danni al datore di lavoro, non più in grado di adottare tutte le misure di sicurezza richiestigli dalla legge.

Questo tipo patto rappresenterebbe un chiaro esempio di «cessione» parziale, a mezzo di patto, del proprio diritto alla salute tutelato dall'art.32 della Costituzione: tale tipo di patto, però, proprio per la «natura indisponibile» del diritto alla salute, non è ammissibile.

Tale patto sarebbe, inoltre, per il datore di lavoro privo di ogni valore liberatorio in termini di responsabilità penale, in quanto le norme di prevenzione degli infortuni, tra le quali rientra l'obbligo di calzature antinfortunistiche, appartenendo al diritto pubblico, non possono essere derogate da accordi privati, espliciti o impliciti che siano. Rappresentando, inoltre, l'obbligo di utilizzo di DPI un reato perseguibile d'ufficio e non a querela, ogni patto in materia non cambierebbe in nessun modo sull'iter giudiziario dell'eventuale illecito.

Su un piano più pratico, inoltre, ogni eventuale accordo tra datore di lavoro e lavoratore potrebbe costituire agevole possibilità di sistematico aggiramento della legge, in quanto potrebbe consentire al datore di lavoro, sulla base di certificati medici certificanti anche semplici "disagi" ad indossare i DPI, di ottenere dai propri dipendenti documenti utili a non applicare questa ed altre norme antinfortunistiche.

Tutto quanto sopra, infine, diventa particolarmente rilevante "... quando si tenga conto dello stato di soggezione del lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro e del conseguente potere di suggestione di quest'ultimo; e quando si tratti di tutelare diritti per loro natura indisponibili e costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute" (estratto da Cass. Penale sez. VI, sentenza n. 1473 del 4.2.99).

A maggior ragione, ovviamente, per quanto sopra, sarebbero del tutto irrilevanti fogli di liberatoria sottoscritti dal lavoratore (del tipo «... me ne assumo io la responsabilità ...»).













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