mercoledì 27 giugno 2012

RISCHIO BIOLOGICO: Dispositivi di Protezione Individuale


In data 27 giugno 2012 è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare numero 15 recante il titolo: “Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi”.

Tale documento prende come punto di riferimento alcuni chiarimenti riportati nella pubblicazione effettuata a cura dell’INAIL ex ISPESL sui “Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuali per il rischio biologico di in attuazione del D.Lgs 81/08 e smi”.

In particolare nel documento citato viene chiarito che “I DPI, cioè i dispositivi utilizzabili per la protezione individuale, per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, si distinguono per una certificazione di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. Ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”.

La certificazione di tali dispositivi di protezione individuale, come si legge nel documento, conforme a quanto previsto dalla Direttiva 89/686/Ce, veniva recepita in Italia tramite l’emissione del Decreto legislativo numero 475 del 1992. L’uso dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie viene valutato idoneo anche per gli agenti biologici aerodispersi.

Il Ministero del Lavoro con tale documento chiarisce e mette in evidenza che solamente i DPI che rispettino la conformità di tipo di cui sopra, possono essere messi liberamente in commercio. Pertanto secondo le linee guida espresse dal Ministero del Lavoro risulteranno idonei per la protezione dagli agenti biologici solamente i Dispositivi per la protezione individuale per le vie respiratorie certificati CE ed individuati dalla direttiva 686/89 CEE gruppi 2 e 3 ridefiniti dalla direttiva 2000/54/CE e quelli relativi al Capitolo II Direttiva 89/686/CEE da norma armonizzata EN 149.


Dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico






Art. 268. - Classificazione degli agenti biologici
  1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
    1. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
    2. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    3. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    4. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
  2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
Un documento affronta le problematiche relative alla scelta e alle caratteristiche dei DPI per la prevenzione del rischio biologico. Il ruolo del datore di lavoro, i guanti, gli indumenti, la protezione del volto e delle vie respiratorie.


Sul sito dell’ Inail - Area di Ricerca ex Ispesl è disponibile il documento "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.", un documento tecnico realizzato dal Tavolo permanente sulla gestione dei rischi igienico ambientali, mediante l’indirizzo tecnico dell’Ispesl.

Questo Tavolo permanente, coordinato in questo caso dal Prof. Roberto Lombardi (INAIL Area di ricerca ex ISPESL, Dipartimento Igiene del Lavoro), è stato costituito su richiesta dei RSPP di varie Strutture Sanitarie Nazionali ed è attualmente composto da Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e Medici Competenti.

Il documento che affronta, come si evince dal titolo, le problematiche della scelta dei DPI in merito alla prevenzione del rischio biologico, pone l’accento sui diversi punti che possono interessare le attività lavorative caratterizzate da questo rischio.

Si sottolinea il “ruolo fondamentale del Datore Di Lavoro (DDL) in qualità di responsabile del sistema di sicurezza attuato nei confronti dei lavoratori, il quale è coadiuvato dal RSPP e dal Medico Competente e che, tra l’altro, hanno il compito di definire mediante la collaborazione di altri soggetti del suddetto management in attuazione dei disposti degli Artt. 18 e 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la caratterizzazione dei DPI all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)”. E in tal senso viene ricordato che esistono numerose sentenze che “evidenziano i ruoli e le responsabilità del sistema di prevenzione e protezione”, molte di queste sentenze sono raccolte in un allegato al documento.

Si evidenzia inoltre che la “necessità di rendere disponibili e di impiegare i suddetti DPI è una diretta derivazione di una corretta e appropriata valutazione del rischio da agenti biologici”.

Riguardo alla scelta e caratterizzazione dei DPI  viene rilevato che gli aspetti di maggiore criticità sono “relativi ai guanti, agli indumenti e, in alcuni casi, ad una specifica tipologia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (i.e. facciale filtrante) in quanto sono sottoposti sia alla normativa relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale che a quella relativa ai Dispositivi Medici e solo la valutazione del rischio delinea l’obbligo di impiegare tali dispositivi che siano qualificati come DPI”.


Guanti 
Il documento ribadisce che “venga emessa una certificazione CE di Tipo dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come Dispositivo di Protezione Individuale,  che attesti la conformità alla norma tecnica EN 374 per la ‘protezione da microrganismi’, e che dichiari che il DPI è in III categoria.  A tal proposito è opportuno visionare sempre copia della certificazione ed eventualmente della documentazione correlata”.

Anche in relazione a quanto contenuto nel Decreto legislativo 81/2008, in merito alla “necessità di garantire la migliore tutela della salute anche in base all’offerta tecnologica”, si sottolinea che “l’evoluzione della tecnica della prevenzione ha reso disponibili sul mercato un tipo di guanti realizzato con una formulazione immessa nella matrice polimerica che esercita una disinfezione in grado di ridurre di circa l’80% la concentrazione dell’agente infettivo in caso di lacerazione. Tale tipologia di guanto andrà resa disponibile per gli operatori che hanno necessità di manipolazione fine e non possono indossare guanti antitaglio e che, nell’ambito della valutazione del rischio, presentano, in base all’osservazione delle modalità lavorative, particolari modalità espositive per quanto concerne il rischio di lacerazione del guanto (es. operatori addetti al lavaggio dei ferri chirurgici, operatori di equipe chirurgica che eseguono una tipologia di interventi particolarmente invasiva, ecc.)”.


Indumenti
Per gli indumenti di protezione “deve essere stata emessa una certificazione CE di Tipo dall’Organismo Notificato per la protezione da agenti biologici ai sensi del D.Lgs. 475/92, in conformità ai requisiti della norma tecnica EN 14126 e che siano classificati in III categoria”.
In particolare si sottolinea che se l’indumento protettivo è composto da più parti “questo deve essere progettato in modo tale da garantire la tutela dell’operatore in tutte le prevedibili posture di lavoro, inoltre per qualsiasi indumento si deve assicurare sempre un’adeguata protezione lungo le parti di chiusura”.
Per garantire “costantemente e completamente la protezione del lavoratore è necessario che l’operatore indossi gli indumenti per tutto il periodo in cui permane il rischio di esposizione agli agenti biologici. Le caratteristiche tecniche e le specifiche costruttive devono essere chiaramente illustrate in una nota informativa allegata all’indumento stesso all’atto della fornitura/vendita”.


DPI per la protezione del volto da schizzi di liquidi biologici
Devono possedere la “certificazione emessa dall’Organismo Notificato per il Produttore, relativamente alla marcatura CE come DPI con conformità alla norma tecnica EN 166.  Nel caso siano disponibili dispositivi per i quali la certificazione CE evidenzi la classificazione in III cat.  e la protezione da agenti biologici questi saranno da preferire come misura di protezione individuale”.

DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici
Questi dispositivi, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono “caratterizzati da una certificazione CE di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come Dispositivo di Protezione Individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”.
(Tutti i filtri antipolvere P3 combinati e non, se marcati Biostop, hanno un trattamento fungicida e battericida applicato al materiale filtrante, utile quando i contaminanti sono di tipo biologico; non influisce né sull’efficienza fi ltrante né sulla resistenza respiratoria del filtro, neutralizza le sostanze biologiche e prolunga l’uso dei filtri. Conformi alla norma EN143).

Si ricorda infine che la “struttura sanitaria deve prevedere apposite procedure aziendali che stabiliscano in maniera univoca le modalità di gestione anche dopo l’uso del DPI.  Tali procedure, riferendosi agli agenti biologici che rappresentano i rischi di esposizione, devono tenere conto dei livelli di contenimento da realizzare. La struttura sanitaria deve stabilire inoltre le modalità di conservazione e l’eventuale decontaminazione per i DPI riutilizzabili, oppure le modalità per un corretto smaltimento”.
E l’utilizzatore è “tenuto a rispettare le indicazioni di manutenzione stabilite dal fabbricante”.
Si prescrive, inoltre, che i “DPI monouso non devono essere riutilizzati dopo l’uso e vanno in ogni caso scartati se danneggiati, sporchi o contaminati da sangue o altri fluidi biologici”.

Si sottolinea infine come la risultante “ottimizzazione  ottenuta attuando le misure di sicurezza (i.e. DPI) evidenziate nel presente documento, potrà essere una risorsa utilizzabile dalla Struttura Sanitaria interessata al fine di concorrere alla riduzione del premio assicurativo Inail”.
Ad un rischio più elevato per l’operatore corrisponde una certificazione di maggiore resistenza per il guanto protettivo. È questo uno dei requisiti chiave della direttiva europea sui DPI 89/686 CEE, che specifica due categorie di DPI

per rischi minori e per rischi mortali, ciascuna con i propri requisiti di test e validazione. Per ogni applicazione che può comportare un rischio irreversibile in base alla direttiva DPI, come i rischi chimici (anche accidentali), si consiglia senza dubbio guanti di Categoria III

I guanti di Categoria I, indicati per una protezione di base, non necessitano di una validazione esterna: il fabbricante può autocertificarli dichiarando che soddisfano i requisiti di base per i guanti protettivi. 

I guanti di Categoria II sono progettati per proteggere dai rischi intermedi, sono soggetti a test indipendenti e alla validazione da parte di un ente notificato. 

I test e la certificazione di guanti di Categoria III sono, naturalmente, più severi: oltre ad eseguire test indipendenti e approvare la produzione, un ente notificato deve controllare il sistema di qualità del fabbricante o sottoporre nuovamente a test i prodotti almeno una volta l’anno. Mentre i guanti di Categoria I e II recano un semplice marchio CE, sui guanti di Categoria III deve comparire un numero identificativo a 4 cifre apposto dall’ente notificato vicino all‘etichetta CE (es.: CE 0493 sui guanti marchio Ansell).


Collo camicia, elastico ai polsi. Chiusura con bottoni. Tenuta ad aerosol di liquidi. Protezione Biologica EN 14126, Protezione Chimica EN 14605.
Colore Bianco  25 pezzi a confezione


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