Naturalmente il medico deve informare il lavoratore sui rischi a cui è esposto e sui risultati degli accertamenti sanitari. Al termine degli accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico-competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità specifica al lavoro, proprio per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire al lavoro organizzato e non al soggetto.
Idoneità alla mansione specifica
All’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.
Idoneità alla mansione specifica con prescrizioni: quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad es. mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale specifici (DPI).
Idoneità parziale, temporanea o permanente
Idoneità alla mansione specifica con limitazioni: quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione.
Inidoneità, temporanea o permanente
Determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità (art.41, comma 7).
Del giudizio di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Nel caso di espressione di una temporaneità del giudizio i medico deve precisare i limiti temporali di validità del suo giudizio (art.41 comma 7).
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41 comma 9).
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la non idoneità permanente consenta il recesso del contratto. Ma il contratto può essere rescisso anche nel caso di una impossibilità parziale del lavoratore, qualora il datore di lavoro dimostri di non potere ricollocare quel lavoratore all'interno dell'azienda in attività confacenti anche di livello inferiore.
Il medico competente è gravato dagli obblighi comuni a tutti i medici ed in particolare:
1) obbligo di referto ai sensi degli articoli 365 C.P. e 334 C.P.P.;
2) obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. 1124/65 delle malattie ricomprese nelle liste delle malattie possibili/probabili di origine lavorativa;
3) obbligo ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico INAIL di fornire al datore di lavoro la certificazione della malattia professionale, certificazione che poi il datore di lavoro deve inviare all'Istituto assicuratore.
Gli articoli del D.Lgs 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:
-168: movimentazione manuale di carichi;
-176; videoterminali;
-185: agenti fisici;
-196; rumore;
-204: vibrazioni;
-211: campi elettromagnetici;
-218: radiazioni ottiche;
-229: agenti chimici;
-242: agenti cancerogeni e mutageni;
-259: amianto;
-279.281: agenti biologici.
Info via Marco Bottazzi