martedì 19 luglio 2011

Obbligo Scarpe Antinfortunistiche (Cassazione penale 07/06/2011, n. 22514)


L'omessa fornitura ad un cuoco di SCARPE antinfortunistiche antisdrucciolo dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in un ambiente scivoloso qual e' la cucina di un ristorante, integra un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che il datore di lavoro non fosse presente al momento del fatto.





La Suprema Corte si sofferma sulla attuazione di uno dei obblighi prevenzionistici di maggior rilevanza costituito dalla fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Infatti tra gli obblighi che l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro e del dirigente vi rientra (lett. d) quello di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”. Trattasi di un obbligo penalmente sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Detta violazione, peraltro, integra un profilo di colpa specifica che si innesta, come nel caso in esame, nella condotta violatrice del disposto dell’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), facendo scattare le sanzioni di maggiore afflittività previste nel caso in cui le lesioni conseguano alla violazione della normativa antinfortunistica.




Applicando la regola in questione al caso affrontato dalla Corte di Cassazione, fa dire agli Ermellini che il non aver dotato il cuoco di SCARPE antinfortunistiche antisdrucciolo in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal datore di lavoro, il giorno del fatto. 


La vicenda processuale da cui ha tratto spunto la Corte per l’affermazione del richiamato principio di diritto, conseguiva alla condanna pronunciata nei confronti del titolare di una trattoria – ristorante per un infortunio occorso in danno di un lavoratore dipendente con mansioni di cuoco. Allo stesso, in qualità di datore di lavoro, veniva contestato di non averlo dotato (omissione colposa specifica) di SCARPE antinfortunistiche antiscivolo; ciò aveva provocato la caduta del cuoco il quale aveva riportato, scivolando sul pavimento della cucina della trattoria gestita dall'imputato mentre riempiva la lavastoviglie servendosi di una pentola d'acqua bollente, lesioni personali gravi (con durata della malattia superiore a giorni quaranta) consistite in diffuse ustioni di secondo grado che ne avevano reso necessario sia il ricovero in reparto ospedaliero specializzato sia l'intervento di chirurgia plastica. Dagli accertamenti svolti nella fase di merito, era emerso che il cuoco si era procurato le ustioni cadendo a terra e che, concausa determinante dell'infortunio, era stato il fatto che il pavimento della cucina era, in quel momento, bagnato. Ciò anche in base al dato di comune esperienza che una siffatta eventualità si possa verificare nella cucina di un ristorante, non foss'altro che per la produzione rilevante di vapor d'acqua connesso al noto e frequente mantenimento in ebollizione dell'acqua necessaria alla cottura della pasta. A carico del datore di lavoro, titolare della trattoria e datore di lavoro dell’infortunato, veniva addebitata una condotta omissiva specifica, ovvero il non aver dotato il cuoco di SCARPE antinfortunistiche antisdrucciolo. Ciò, a giudizio dei giudici di merito, integrava un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente il giorno del fatto.  


Contro la sentenza di condanna confermata in appello, resisteva la difesa dell’imputato con plurimi motivi di ricorso. Limitando l’attenzione ai soli motivi afferenti alla disciplina sostanziale, riteneva la difesa che l'imputato, in ossequio a quanto stabilito in via generale dall'art. 377 dell’abrogato d.P.R. n. 547 del 1955 (in ordine all'obbligo di dotare di protezioni individuali i lavoratori in difetto di strumenti tecnici di protezione), doveva giudicarsi immune da responsabilità per colpa specifica di natura omissiva, dovendo invece farsi risalire la verificazione dell'evento ad un comportamento imprevedibile del lavoratore. Ancora, secondo la difesa, non poteva attribuirsi all'imputato - peraltro non presente nel ristorante al momento dell'infortunio e, quindi, non nell'effettivo esercizio delle funzioni di direzione e di controllo, quale datore di lavoro - una condotta omissiva o negligente, eziologicamente legata all'evento. Sostenendo una diversa dinamica dell’infortunio (il cuoco di sarebbe ustionato versandosi addosso una pentola di acqua bollente), la difesa riteneva che il profilo di colpa imputata era errato, in quanto anche se il cuoco avesse indossato le scarpe antiscivolo, questi avrebbe riportato egualmente le ustioni, atteso che siffatta prescrizione antinfortunistica ha per scopo quello di prevenire il rischio di scivolare e non quello delle ustioni. In sostanza, il fatto era imputabile unicamente alla condotta - abnorme ed imprevedibile – del cuoco che, pur dotato di esperienza ultradecennale nelle mansioni, aveva posto in essere una condotta pericolosa ed altamente rischiosa, maneggiando un pentolone ricolmo di acqua bollente su di un pavimento bagnato.
La Corte di Cassazione non ha creduto alla tesi sostenuta dalla difesa ed ha, anzi, confermato integralmente la sentenza di merito, evidenziando l’assoluta coerenza logico – giuridica delle argomentazioni offerte dalla Corte di merito. Inoltre non era minimamente emerso che la cucina del ristorante fosse dotata di pavimento antisdrucciolevole; che vi era un pavimento di marmo pericolosamente scivoloso in caso di caduta di acqua; che quindi rilevanza assolutamente decisiva, ai fini della sussistenza del profilo di colpa specifica per l'omessa osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, siccome contestata, aveva rivestito la mancata fornitura al dipendente, con mansioni di cuoco, delle apposite scarpe con suole antisdrucciolo. Destituito di fondamento era, poi, il tentativo di addossare al dipendente l’esclusiva causa dell’infortunio, in quanto il comportamento del cuoco (non essendo stata provata la tesi alternativa sostenuta dalla difesa) non poteva certo ritenersi abnorme o esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute (v., tra le tante: Sez. 4, n. 30039 del 12 settembre 2006, G., in Ced Cass. 235174), tenuto conto che, alla base dell’infortunio, vi era un’omissione colposa del datore di lavoro. 
tratto da www.ipsoa.it articolo di Alessio Scarcella

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