Il fumo rappresenta un problema di sanità pubblica a livello mondiale ed è causa di molteplici malattie, compresi i tumori. Chi respira fumo passivo ha molte probabilità di ammalarsi rispetto ai non esposti.
Premessa
Secondo il Ministro della Sanità il fumo rappresenta uno dei problemi più gravi di sanità pubblica a livello mondiale, è causa di una molteplicità di malattie dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, compreso il tumore polmonare. Ogni anno in Italia sono 90.000 le morti e 3 milioni nel mondo per queste patologie, in circa il 90% dei casi la causa è il fumo di sigaretta. Lo IARC (International Agency for Research on Cancer), a seguito di uno studio condotto in 12 nazioni, ha inserito il fumo passivo nel gruppo 1 dei cancerogeni. Secondo questa classificazione, il fumo involontario è un cancerogeno certo per l'uomo. Chi respira fumo passivo ha una probabilità di ammalarsi di tumore del 20/30% superiore rispetto ai non esposti. Lo studio dimostra che l’ associazione fumo passivo e ambiente lavorativo comporta un aumento significativo del rischio.
Pericoli dal fumo di sigaretta
Pericoli dal fumo di sigaretta
Nel fumo di sigaretta sono stati identificate 4.000 sostanze. Alcune di queste: acroleina, formaldeide, ammoniaca, ossidi di azoto, materie particellate, monossido di carbonio (CO), benzene, amine aromatiche, cianuri, nicotina, idrocarburi aromatici policiclici (IPA), sono noti cancerogeni, altre sono irritanti delle mucose, altre interferiscono con il trasporto dell’ossigeno, altre determinano dipendenza.
L'esposizione passiva è quantitativamente più ricca per il contenuto in benzopirene (3 volte superiore), toluene (6 volte superiore), dimetilnitrosammina (50 volte superiore) del fumo inalato direttamente. Di seguito sono riportate le norme di riferimento e la loro applicazione negli ambienti di lavoro.
Norme di tutela degli ambienti di vita
Legge 11 novembre 1975, n° 584: vieta il fumo in determinati locali (es. ospedali, scuole, locali adibiti a pubblica riunione e una serie di locali di divertimento);
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995: estensione del divieto a tutti i locali aperti al pubblico appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
Decreto del Ministero 18 maggio 1976 sugli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge del 1975;
Circolare del Ministero della Sanità del 5 ottobre 1976: contiene precisazioni sull'ambito di applicazione della legge del 1975;
Legge 428/1990: impone ai produttori di derivati del tabacco di apporre sulle confezioni scritte quali "Il fumo provoca il cancro", "Nuoce gravemente alla salute";
Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001 n. 4: richiama l'attenzione sul problema ed invita tutti i fumatori a porre rimedio ad un'abitudine nociva per sé e per gli altri;
Legge 16 gennaio 2003: vieta il fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2003, di attuazione dell’art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003;
Regolamento attuativo della L. 16.01.03, n° 3, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.04.03;
Accordo Stato e Regioni del 24.07.2003 sul "Divieto di fumare in luoghi determinati".
Norme di tutela degli ambienti di lavoro, D.Lgs. 81/2008
all'art 15 c. 1. lett. e), "Misure generali di tutela" prevede "..la riduzione dei rischi alla fonte..";
all'art. 18 c. 1 lett. f), "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" prevede per il datore di lavoro l'obbligo di richiedere "… l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro…";
all’art. 28 c. 1, "Oggetto della valutazione dei rischi" stabilisce che "..la valutazione dei rischi ..deve riguardare tutti rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…";
all'art. 63 c. 1 - Allegato IV punto 1.9.1, "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" stabilisce che "Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario… che i lavoratori.. dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali.. e…con impianti di aerazione";
all'art. 222 c. 3, "Definizioni" considera pericolosi anche gli "agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, …, possono comportare un rischio per la ..salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà..tossicologiche..";
all'art. 223, "Valutazione dei rischi" impone al datore di lavoro "l’obbligo di determinare "…preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.." e di valutare "..anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti..";
all'art. 237 c. 1 lett. b), "Misure tecniche, organizzative, procedurali" impone l'obbligo di installare i segnali "…vietato fumare" e di vietare il fumo nelle aree con presenza di sostanze cancerogene;
all'art. 239 c. 1 lett. a), "Informazione e formazione" impone l’obbligo di informare-formare i lavoratori addetti alle lavorazioni con cancerogeni e mutageni sui "…rischi supplementari dovuti al fumare".
Giurisprudenza
L'esposizione passiva è quantitativamente più ricca per il contenuto in benzopirene (3 volte superiore), toluene (6 volte superiore), dimetilnitrosammina (50 volte superiore) del fumo inalato direttamente. Di seguito sono riportate le norme di riferimento e la loro applicazione negli ambienti di lavoro.
Norme di tutela degli ambienti di vita
Legge 11 novembre 1975, n° 584: vieta il fumo in determinati locali (es. ospedali, scuole, locali adibiti a pubblica riunione e una serie di locali di divertimento);
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995: estensione del divieto a tutti i locali aperti al pubblico appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
Decreto del Ministero 18 maggio 1976 sugli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge del 1975;
Circolare del Ministero della Sanità del 5 ottobre 1976: contiene precisazioni sull'ambito di applicazione della legge del 1975;
Legge 428/1990: impone ai produttori di derivati del tabacco di apporre sulle confezioni scritte quali "Il fumo provoca il cancro", "Nuoce gravemente alla salute";
Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001 n. 4: richiama l'attenzione sul problema ed invita tutti i fumatori a porre rimedio ad un'abitudine nociva per sé e per gli altri;
Legge 16 gennaio 2003: vieta il fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2003, di attuazione dell’art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003;
Regolamento attuativo della L. 16.01.03, n° 3, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.04.03;
Accordo Stato e Regioni del 24.07.2003 sul "Divieto di fumare in luoghi determinati".
Norme di tutela degli ambienti di lavoro, D.Lgs. 81/2008
all'art 15 c. 1. lett. e), "Misure generali di tutela" prevede "..la riduzione dei rischi alla fonte..";
all'art. 18 c. 1 lett. f), "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" prevede per il datore di lavoro l'obbligo di richiedere "… l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro…";
all’art. 28 c. 1, "Oggetto della valutazione dei rischi" stabilisce che "..la valutazione dei rischi ..deve riguardare tutti rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…";
all'art. 63 c. 1 - Allegato IV punto 1.9.1, "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" stabilisce che "Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario… che i lavoratori.. dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali.. e…con impianti di aerazione";
all'art. 222 c. 3, "Definizioni" considera pericolosi anche gli "agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, …, possono comportare un rischio per la ..salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà..tossicologiche..";
all'art. 223, "Valutazione dei rischi" impone al datore di lavoro "l’obbligo di determinare "…preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.." e di valutare "..anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti..";
all'art. 237 c. 1 lett. b), "Misure tecniche, organizzative, procedurali" impone l'obbligo di installare i segnali "…vietato fumare" e di vietare il fumo nelle aree con presenza di sostanze cancerogene;
all'art. 239 c. 1 lett. a), "Informazione e formazione" impone l’obbligo di informare-formare i lavoratori addetti alle lavorazioni con cancerogeni e mutageni sui "…rischi supplementari dovuti al fumare".
Giurisprudenza
La giurisprudenza valuta il fumo passivo come un fattore di rischio che deve essere adeguatamente affrontato dal datore di lavoro alla pari degli altri rischi presenti negli ambienti di lavoro in quanto è oramai dimostrato il rapporto eziologico fra esposizione e danno ( Ordinanza del Tribunale Civile di Roma, 4 ott. 2001, Ordinanza del tribunale di Bari, 4 ott. 2001, Tribunale di Milano, 1 marzo 2002, Ordinanza del Tribunale di Roma, 16 sett. 2000).
In particolare, l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16.09.2000 conferma la necessità della sicurezza assoluta nella protezione dei lavoratori dal fumo passivo, non ritenendo sufficiente la presenza di impianti di aerazione per garantire livelli qualitativi dell'aria nell'ambiente di lavoro tali da non pregiudicare la salute di alcuno.
Prevenzione negli ambienti di lavoroL'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro.
Dalla circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004: "La prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico o agli utenti.Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo."
ObblighiNe deriva l'obbligo per il datore di lavoro, dirigenti e preposti, di attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente:
effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo ( art. 28 c. 1, art. 223 D. Lgs. 81/2008) quale agente cancerogeno;
adozione di misure generali di prevenzione primaria finalizzate all’eliminazione del rischio.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza, nei luoghi di lavoro in cui vi siano presenti lavoratori è fatto divieto di fumo e nei locali riservati ai fumatori, (presenti ad es. nei: bar, ristoranti, sale di intrattenimento, bingo, altro..), non possono essere svolte attività lavorative da personale dipendente, anche se saltuarie.
L'obbligo del rispetto della normativa è a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa ad esso correlata e costituirà elemento di controllo da parte di questo SPISAL, nell’ambito delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro.
APPROFONDIMENTI
Prevenzione dell'esposizione al fumo passivo nei locali pubblici
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/12/2003 in materia di "tutela della salute dei non fumatori" contiene le norme anti-fumo che i locali pubblici devono rispettare per ridurre il più possibile l'esposizione ai pericoli del fumo passivo.
Non si può più fumare al chiuso. Tutti fumano fuori dalla porta e. .. dove buttano il mozzicone? E dove è un contenitore per mozziconi di sigarette, nei locali pubblici, nei bar, nei ristoranti?
In particolare, l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16.09.2000 conferma la necessità della sicurezza assoluta nella protezione dei lavoratori dal fumo passivo, non ritenendo sufficiente la presenza di impianti di aerazione per garantire livelli qualitativi dell'aria nell'ambiente di lavoro tali da non pregiudicare la salute di alcuno.
Prevenzione negli ambienti di lavoroL'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro.
Dalla circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004: "La prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico o agli utenti.Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo."
ObblighiNe deriva l'obbligo per il datore di lavoro, dirigenti e preposti, di attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente:
effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo ( art. 28 c. 1, art. 223 D. Lgs. 81/2008) quale agente cancerogeno;
adozione di misure generali di prevenzione primaria finalizzate all’eliminazione del rischio.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza, nei luoghi di lavoro in cui vi siano presenti lavoratori è fatto divieto di fumo e nei locali riservati ai fumatori, (presenti ad es. nei: bar, ristoranti, sale di intrattenimento, bingo, altro..), non possono essere svolte attività lavorative da personale dipendente, anche se saltuarie.
L'obbligo del rispetto della normativa è a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa ad esso correlata e costituirà elemento di controllo da parte di questo SPISAL, nell’ambito delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro.
APPROFONDIMENTI
Prevenzione dell'esposizione al fumo passivo nei locali pubblici
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/12/2003 in materia di "tutela della salute dei non fumatori" contiene le norme anti-fumo che i locali pubblici devono rispettare per ridurre il più possibile l'esposizione ai pericoli del fumo passivo.
Non si può più fumare al chiuso. Tutti fumano fuori dalla porta e. .. dove buttano il mozzicone? E dove è un contenitore per mozziconi di sigarette, nei locali pubblici, nei bar, nei ristoranti?
Centinaia di MODELLI per Interni e Esterni
Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, fornito con griglia asportabile per un facile svuotamento.
Base appesantita per una maggior stabilità. Ideale per esterno, bar, ristoranti e qualsiasi esercizio commerciale dove stazionano persone. Colore nero fornito con sabbia a corredo. Peso: kg. 14. Dimensioni: cm 41 Ø x 100 (prodotto professionale).
Corpo in acciaio INOX AISI 304, satinato, contenitore interno in metallo verniciato con polimeri da esterno. Coperchio superiore in ABS con serratura di sicurezza. Versione a pavimento. Dimensioni: cm Ø 15 x 130 h Peso: kg 7 Base in metallo Ø cm 32, peso kg 6
Fornibili a richiesta diverse basi:
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Sentenza n. 3227 del 10 febbraio 2011
Quanti lavoratori sono stati o sono costretti a subire il fumo passivo in ufficio? E quanti si sono ammalati di patologie polmonari in conseguenza di anni ed anni di fumo delle sigarette altrui senza vedersi riconosciuto nemmeno il diritto ad un centesimo d’indennità per la malattia dovuta ad un ambiente di lavoro malsano e dannoso per la propria salute?
Finalmente la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza numero 3227 del 10 febbraio 2011 rende giustizia a tanti dipendenti ammalati di patologie polmonari conseguenti al fumo passivo subito nel corso degli anni nel proprio ufficio, ritenendo, sulla scorta dell’anamnesi lavorativa e patologica e dei più recenti studi epidemiologici, possibile la dimostrazione della stretta correlazione tra malattia polmonare e esposizione al fumo, anche se la patologia lamentata non è inserita nell’apposita tabella tra quelle tumorali individuate come possibili conseguenze dell’esposizione continuativa al fumo passivo.
I giudici con l’importante sentenza che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” porta in evidenza, hanno confermato la decisione della Corte di Appello di Catania che ha riconosciuto ad un dipendente comunale che aveva lavorato per cinque ore al giorno per oltre trenta anni in un locale non areato subendo il fumo passivo di un collega, il diritto alla costituzione di una rendita per inabilità permanente nella misura complessiva del 47 %. Come rilevato da un consulente tecnico d’ufficio esperto in pneumologia, il lavoratore risultava infatti affetto da asma bronchiale ed enfisema polmonare attribuibili, con elevato grado di probabilità, in base agli esami clinici ed epidemiologici, all’esposizione protratta per diversi decenni al fumo passivo.
Alla sentenza d’appello aveva proposto ricorso per Cassazione l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) poiché l’ente aveva ritenuto non persuasiva l’attribuzione dell’indennizzabilità di una patologia professionale non rientrante tra quelle tumorali individuate per legge come possibili conseguenze dell’esposizione continuativa al fumo passivo. Peraltro, secondo l’ente previdenziale la broncopatia non doveva essere riconosciuta come malattia professionale in quanto il rischio dell’esposizione al fumo passivo in ambiente di lavoro è un rischio connesso al lavoro, ma non un rischio specifico della lavorazione.
Gli ermellini, invece, ribaltando l’impostazione dell’INAIL, hanno applicato il principio secondo cui la tutela antinfortunistica del lavoratore si estende anche alle ipotesi di rischio specifico improprio che pur non insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa riguarda situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione stessa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, i fattori di rischio in caso di malattie non rientranti tra quelle tumorali individuate per legge come possibili conseguenze dell’esposizione continuativa al fumo passivo, c.d. non tabellate, comprendono anche quelle situazioni di dannosità che seppur ricorrenti anche per attività non lavorative costituiscono però un rischio specifico per il lavoratore che svolge attività lavorativa assicurata.
ARKÉA POSACENERE 3 Litri
PRS-58845
Portacenere ARKÉA 3 L
• Acciaio elettrozincato vernice in polvere poliestere (interno ed esterno) qualità per l’esterno
• Svuotamento facile e rapido (per sganciamento)
• Chiusura con chiave triangolare (per Cod. RS-58921 e Cod. RS-58922)
• Serigrafia «Sigaretta»
• Fissaggio murale in 2 punti (Cod. RS-58887) o placca di fissaggio murale in 2 punti (Cod. RS-58921)
• Fissaggio al suolo in 3 punti (Cod.RS-58845 e Cod.RS-58922)
• Sistema di chiusura nascosto senza chiave (Cod.RS-58845)
Colore grigio manganese.
• Acciaio elettrozincato vernice in polvere poliestere (interno ed esterno) qualità per l’esterno
• Svuotamento facile e rapido (per sganciamento)
• Chiusura con chiave triangolare (per Cod. RS-58921 e Cod. RS-58922)
• Serigrafia «Sigaretta»
• Fissaggio murale in 2 punti (Cod. RS-58887) o placca di fissaggio murale in 2 punti (Cod. RS-58921)
• Fissaggio al suolo in 3 punti (Cod.RS-58845 e Cod.RS-58922)
• Sistema di chiusura nascosto senza chiave (Cod.RS-58845)
Colore grigio manganese.
KOA PORTACENERE 6L
PRS-58775
PRS-58775
• Acciaio galvanizzato vernice in polvere poliestere (interno ed esterno)
• Chiusura con chiave triangolare
• Svuotamento facile e rapido: vassoio interno
• Placca di fissaggio murale in 2 punti Cod: 58775
• Fissaggio al suolo in 3 punti Cod: 58776
• Serigrafia “sigaretta”
• Chiusura con chiave triangolare
• Svuotamento facile e rapido: vassoio interno
• Placca di fissaggio murale in 2 punti Cod: 58775
• Fissaggio al suolo in 3 punti Cod: 58776
• Serigrafia “sigaretta”
BASIC PORTACENERE 1,5L
PRS-57665
Acciaio galvanizzato vernice in polvere poliestere (interno ed esterno) qualità per l’esterno
• Fissaggio murale in 2 punti
• Svuotamento facile e rapido con basculamento verso avanti
• Serigrafia «Sigaretta»
• Fissaggio murale in 2 punti
• Svuotamento facile e rapido con basculamento verso avanti
• Serigrafia «Sigaretta»
KOPA POSACENERE 2L/15L
PRS-57670
• Corpo e facciata in acciaio vernice in polvere poliestere (interno ed esterno) / portacenere in acciaio elettrozincato vernice in polvere poliestere qualità per esterno
• Svuotamento facile e rapido (per sganciamento)
• Protezione contro le intemperie• Chiusura con chiave triangolare
• Serigrafia «sigaretta» e «gettacarte»
• Croce rossa di divieto di fumo fornita (autocollante)
• Metallo rinforzato: 5 mm
• Dimensioni apertura del gettacarte (in mm): L 300 x H 70
• Antivandalismo: fissaggio murale in 4 punti o su palo (Cod.57693)
• Svuotamento facile e rapido (per sganciamento)
• Protezione contro le intemperie• Chiusura con chiave triangolare
• Serigrafia «sigaretta» e «gettacarte»
• Croce rossa di divieto di fumo fornita (autocollante)
• Metallo rinforzato: 5 mm
• Dimensioni apertura del gettacarte (in mm): L 300 x H 70
• Antivandalismo: fissaggio murale in 4 punti o su palo (Cod.57693)
KOPA POSACENERE 6L/30 Litri
PRS-57681
• Doppia funzionalità: portacenere e gettacarte a 2 entrate
• Corpo in acciaio galvanizzato e pareti laterali in alluminio, vernice in polvere poliestere (interno ed esterno) qualità per esterno
• Basamenti in plastica (fissati sotto la base) evitano il cottatto con il suolo
• Sacco sostenuto tramite staffe
• Protezione contro le intemperie
• Chiusura con chiave triangolare
• Serigrafia «sigaretta» e «gettacarte»
• Croce rossa di «divieto di fumo» fornita (autocollante)
• Antivandalismo : fissaggio possibile al suolo in 4 punti e metallo rinforzato (1 mm)
• Dimensioni apertura del gettacarte Cod. PRS- 57680/57681 (in mm): L260 X H130
• Dimensioni apertura del gettacarte Cod.PRS-57685 (in mm): L440 X H130
PRS-57681