lunedì 27 dicembre 2010

PORTIERE e CONDOMINIO rispetto al D. Lgs. 81/08

Dal 15 maggio 2008 è in vigore il decreto legislativo 81/2008 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto ha abrogato e sostituito una serie di normative precedenti. In particolare, ha recepito la precedente normativa del Dlgs 626/94, relativa ai lavoratori subordinati, limitandosi a dettare una specifica disciplina di quel particolare luogo di lavoro che è il cantiere temporaneo o mobile, sicché occorre distinguere, in condominio, tra appalti in genere e appalti nei cantieri edili.

QUESITO inerente la realtà degli stabili residenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o addetto alle pulizie delle parti condominiali dello stabile. 

Ai sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l’amministratore condominiale pro tempore? Quali obblighi ha questo
specifico datore di lavoro? In relazione alla formazione del dipendente, il datore di lavoro ha l’obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presenti sul territorio?

RISPOSTA Si ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile nell’amministratore condominiale pro tempore. 

1° Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto. 

2° Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e, pertanto, sono a carico del DL tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).
La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.





In passato, in presenza di lavoratori subordinati, quali il portiere, il condominio-datore di lavoro, a norma dell'articolo 21 del Dlgs 626/1994, doveva fornire a ciascun lavoratore un'adeguata formazione sui rischi per la sicurezza e la salute nonché le informazioni sui rischi per la sicurezza anche nei riguardi dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato (articolo 1, comma 3, Dlgs 626/1994). A sua volta, l'articolo 22 del Dlgs 626/1994 disponeva che il datore di lavoro era tenuto ad assicurarsi che ciascun lavoratore, con rapporto privato di portierato, ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata, in materia, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni assegnate.
A seguito dell'abrogazione del Dlgs 626/1994, la materia è ora disciplinata dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/08, nonché dal contratto collettivo nazionale portieri. Si veda, in questo senso, l'articolo 3, comma 9 del Dlgs 81/2008 per il quale «nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37...».


Oltre a tali obblighi, il condominio-datore di lavoro è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 26 del Dlgs 81/2008, in presenza di un'impresa (ad esempio per la manutenzione dell'ascensore).


La risposta dipende dalla presenza del portiere. Se c'è il portiere si applica l'articolo 26 e dunque va compilato il Duvri (Documento di valutazione dei rischi interferenti). Se non c'è il portiere, a nostro giudizio, ma la dottrina sul punto è divisa, le disposizioni di cui all'articolo 26 non sono applicabili al condominio senza dipendenti, posto che gli obblighi ivi previsti fanno capo al datore di lavoro, «in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima». Poiché l'articolo 26 si indirizza al datore di lavoro – che diventi committente di appalti non edili – non sussistono, a nostro parere, nel condominio senza dipendenti, gli obblighi di verifica previsti dalla norma e, in particolare, l'obbligo di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri). Solo il datore di lavoro, committente di opere non edili, è tenuto infatti a fornire, alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (obbligo sanzionato penalmente), e a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i diversi datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze (tale documento deve essere allegato al contratto, con obbligo sanzionato penalmente).


A sostegno di tale tesi può invocarsi la giurisprudenza del passato e, in particolare, la sentenza della Cassazione 2 aprile 1998, n. 6426 secondo cui «l'elemento da cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme protettive è l'esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal Codice civile, senza distinzione tra datori non imprenditori e imprenditori (intesi questi ultimi, ai sensi dell'articolo 2082, Codice civile, come coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi)».
Occorre però dare atto anche di una opzione interpretativa diversa e contraria, secondo cui la figura del «datore di lavoro», così come definita nell'articolo 2, lettera b), del Dlgs 81/2008, includerebbe – con la definizione del «soggetto titolare del rapporto di lavoro» – tutti i datori di lavoro, senza alcuna distinzione. E ciò sulla base di una rigorosa interpretazione del principio di precauzione (si veda, per esempio, Cassazione 3824/84).
A nostro giudizio, tale interpretazione è contrastata dal successivo articolo 3, comma 4, con il quale si stabilisce che il decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, «fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo». Il che lascia intendere che per i soggetti e le attività, indicate dal comma 5 in poi, debbano valere le disposizioni speciali del Testo unico: diversamente, il legislatore non avrebbe sentito l'esigenza di prevedere disposizioni speciali per i proprietari di fabbricati, datori di lavoro, nei confronti dei quali sussistono i soli obblighi riguardanti l'informazione (articolo 36), la formazione (articolo 37) e la fornitura di dispositivi di protezione individuale, conformi alle previsioni del Titolo III (Capo I).

Oltretutto, mancando il documento che individui e attesti la presenza dei rischi di cui all'articolo 36, il condominio senza dipendenti non sarebbe neppure in grado di rilevare, documentalmente, le eventuali «interferenze».
Il condominio datore di lavoro non è comunque tenuto a predisporre il Duvri nel caso di contratti d'appalto da svolgersi all'interno dei cantieri edili, disciplinati dal titolo IV del Dlgs 81/08, stante che in tal caso, le interferenze sono individuate e regolate dal Piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo citato.
A cura di Silvio REZZONICO http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com


Il portiere è un dipendente del condominio addetto alla custodia e alla sorveglianza dell’ingresso dell’edificio in cui lavora. Oltre a questo compito egli ha una serie di obblighi e mansioni quali:
  1. tenere aperto il portone per 11 ore giornaliere nei giorni non festivi 
  2. pulire l'ingresso, le scale, il cortile e gli altri locali comuni
  3. distribuire la corrispondenza ai condomini 
  4. sorvegliare l'uso dei servizi comuni, come l’ascensore e l'impianto di riscaldamento
  5. far rispettare i regolamenti interni e le disposizioni date dall’amministratore
Alla sua assunzione provvede solitamente l'amministratore su decisione dell’assemblea condominiale.
Le spese di portierato connesse alla custodia dell'edificio sono a carico di tutti i condomini e ripartite in proporzione delle quote millesimali di proprietà.
Il contratto di lavoro del portiere è regolato dalle norme fissate in materia dal contratto collettivo nazionale di categoria.



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