giovedì 8 luglio 2010
rischo ALCOL nei luoghi di lavoro
La valutazione dei rischi nella normativa antinfortunistica include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.
Sono in vigore nel nostro Ordinamento due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli obblighi e individuare i soggetti obbligati”.
La prima norma è contenuta nell’art. 15 della Legge n. 125 del 2001 secondo cui “nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità … è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Questa norma ha avuto a volte un’interpretazione ristretta, “giacché si è ritenuto che essa significasse semplicemente che sul lavoro è vietato somministrare o assumere bevande alcoliche o superalcoliche”. Ma - continua il relatore – “non occorre molto acume per capire, già dall’incipit dell’articolo, che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio… il legislatore si preoccupa di evitare non solo che sul lavoro non si beva ma soprattutto che non si lavori in condizioni menomate di vigilanza e di attenzione”. Se così non fosse si provocherebbe “la paradossale conclusione che basterebbe ubriacarsi prima di aver vacato l’ingresso del luogo di lavoro, e non dopo, per sfuggire alla sanzione”.
La seconda norma è invece il provvedimento 16 marzo 2006 che contiene l’Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche emanata ai sensi del 1° comma dell’art. 15 della Legge 125.
Un elenco di 14 attività lavorative che “presenta sorprendenti assenze, giacché l’esperienza suggerisce che sono presenti gravi rischi derivanti dall’assunzione di alcol anche in attività diverse da quelle elencate”.
“Il datore di lavoro ha il potere-dovere di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per il rischio alcol, sia con esami programmati sia con accertamenti a sorpresa, sia in fase preventiva, sia in fase preassuntiva”.
Compito del giurista “è quello di ricordare che il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va contemperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall’assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori”.
Il comma 4-bis dell’art. 41 (il futuro accordo in conferenza Stato-Regioni) offre “un’occasione unica per mettere ordine e razionalità in una materia che finora ha visto molte e disordinate incursioni di amministratori locali, di medici del lavoro, di teorici della sobrietà e di appassionati cultori del buon vino”.
Il ministero ha approvato un decreto che obbliga tutti i pubblici esercizi ad esporre specifiche tabelle che indicano i gradi alcolici delle bevande ed i limiti per guida in stato di ebbrezza.
La FOTO riporta:
1° TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE...
2° TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
“Il punto di vista del giurista: obblighi dei diversi soggetti e aspetti contrattualistici”, a cura del procuratore Dr. Beniamino Deidda, intervento al convegno “Alcol e lavoro. analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore” (formato PDF, 269 kB).