mercoledì 29 dicembre 2010

ANTICADUTA: Dispositivi Criteri di Scelta


 I dispositivi anticaduta e le imbragature devono essere usate per i lavori in altezza che presentano spesso rischi di caduta dovuti a:
1° LUOGO in cui si opera
2° PERSONA che opera

Quando non sono adottabili dei sistemi di protezione collettiva, è necessario utilizzare un sistema di protezione anticaduta individuale. I dispositivi sono progettati per assicurare una persona ad un punto di ancoraggio al fine di evitare cadute dall’alto o bloccarle in totale sicurezza. Anche se ci si augura che la caduta non avvenga mai, i dispositivi sono così pratici da poter essere indossati tutto il giorno.
Riferimenti normativi e legislativi 

Tutte le protezioni contro le cadute sono DPI di III categoria (cioè destinati a proteggere da pericoli gravi).

Un sistema anticaduta è sempre composto da tre elementi basilari: 
ancoraggio, 
collegamento, 
imbragatura. 

Punto di ancoraggio: comunemente riferito al punto al quale il sistema di protezione individuale è collegato in modo sicuro (es. trave, impalcatura, linea di vita). Il punto di ancoraggio: • Deve avere una resistenza statica >10kN per 3 minuti (EN795b). • Deve essere posizionato ad un’altezza tale da evitare il contatto con il terreno in caso di caduta dell’operatore e quanto più verticale possibile rispetto al posto di lavoro. 
Connettore per l’ancoraggio: utilizzato per collegare l’elemento di collegamento al punto di ancoraggio (es. fettuccia, cavo d’acciaio, pinza). • Deve essere adeguato al punto di ancoraggio ed avere una resistenza statica minima di 15kN per 3 minuti (EN362).

Dispositivo di collegamento che è un elemento intermedio: è il dispositivo critico che collega l’imbracatura al punto di ancoraggio o connettore (es. cordino con assorbitore di energia, dispositivi retrattili, discensori). • Ha il compito di limitare la caduta libera dell’operatore e deve essere selezionato in base alla tipologia di lavoro da effettuare e al luogo di lavoro. • Per determinare l’elemento intermedio da usare, è necessario calcolare l’eventuale distanza di arresto caduta.

Imbracatura completa: il dispositivo di protezione individuale indossato dall'operatore. • In caso di caduta, ha il compito di trattenere l’operatore in modo che non subisca danni e non scivoli dall’imbracatura. • La maggiore sicurezza contro le cadute è l’adozione dell’imbracatura completa. Per il posizionamento e la trattenuta è possibile utilizzare delle cinture. • Deve essere scelta in base alla tipologia di lavoro da effettuare e in base al luogo di lavoro. • I punti di aggancio dell’imbracatura devono avere una resistenza statica >15kN per 3 minuti (EN361 ed EN358).

Da soli, tali dispositivi non garantiscono protezione contro una caduta. Adottati congiuntamente in modo appropriato, creano un sistema individuale di protezione contro le cadute che diventa di fondamentale importanza per la sicurezza sul posto di lavoro.


SPERIAN PROTECTION ITALIA -  Cordini e retrattili anticaduta MILLER testati su spigoloCORDINI e i RETRATTILI ANTICADUTA prodotti da Miller costituiscono una gamma completa di cordini, retrattili e manyard testati su spigolo (Edge Test). Si tratta di un test impegnativo il cui superamento conferma l’idoneità del DPI in presenza di spigoli quali gronde, bordi, piani dei ponteggi, strutture in carpenteria metallica, aumentando la soglia di sicurezza del lavoratore.
Hanno molteplici campi di impiego e possono essere utilizzati anche sugli spigoli dei ponteggi, delle carpenterie, delle mensole e lungo i bordi di tutte le strutture.


SPERIAN PROTECTION ITALIA - Sistema anticaduta per ponteggi BARRACUDA™
BARRACUDA è una morsa in acciaio certificata per ancoraggi verticali ed orizzontali associata a cordini anticaduta di diversa tipologia.
Essa è perfetta per ancoraggi a ponteggi e pali poichè mantiene perfettamente la posizione iniziale senza scivolare verso il basso. il
BARRACUDA™ è infatti dotato di una doppia dentellatura interna la cui morsa si rafforza ulteriormente in caso di trazione verso il basso.
BARRACUDA aumenta in modo significativo la sicurezza dei lavoratori durante la la fase di installazione, smontaggio e trasporto dell’impalcatura.
Ideato per agganciarsi al tubo verticale sopra il livello della cintura, evita i rischi di infortuni dovuti ad un ancoraggio all’altezza del piano del calpestio.
BARRACUDA™ha una dentellatura interna che garantisce una doppia presa, che si rafforza ulteriormente in caso di trazione verso il basso, ed il cordino è rivestito in teflon.


SPERIAN PROTECTION ITALIA - Dpi anticaduta FALCONI retrattili Falcon di Miller ad oggi rappresentano una gamma di dispositivi sicura e robusta. L’estrema resistenza è assicurata da peculiarità come il carter in nylon dai bordi lisci ed arrotondati altamente resistente agli impatti. Oltre al carter praticamente indistruttibile, un'altra essenziale caratteristica dei retrattili Miller è la certificazione per applicazioni orizzontali. In questo caso il Falcon va utilizzato con una braca di ancoraggio in acciaio (cod. 1002897) attaccata da una parte all’imbracatura con un moschettone e, dall’altra, al connettore inferiore del Falcon.
La durata di vita del Falcon a cavo d’acciaio è potenzialmente illimitata. Esso, come tutti i dpi di 3° cat., dev’essere revisionato ogni 12 mesi. La revisione può essere fatta direttamente dall’utilizzatore competente con la check list allegata al prodotto. Il Falcon dev’essere reso al produttore o a centro autorizzato Miller solo ogni 10 anni dalla data di costruzione oppure se è necessaria una manutenzione/ riparazione e comunque se ha arrestato una caduta La fune in acciaio (diametro 4.5 mm e disponibile in diverse lunghezze) e le componenti interne in alluminio ed acciaio anti-corrosione di elevata qualità che allungano la vita del dispositivo e riducono le necessità ed i costi di manutenzione.


SPERIAN PROTECTION ITALIA - Protezione anticaduta Miller Twin Turbo™
Miller Twin Turbo™ è l'innovativo sistema di protezione individuale anticaduta.
Miller Twin Turbo™ è una soluzione efficace per i lavori con distanza di caduta potenziale ridotta.
L’ innovativo connettore a D Miller Twin Turbo™, è concepito per adattarsi a 2 retrattili anticaduta Miller TurboLite™ garantendo così una protezione totale e continua.



SPERIAN PROTECTION ITALIA - Retrattile anticaduta TURBOLITETurbolite è il retrattile prodotto da Miller by Sperian adatto a tutte le situazioni in cui c’è poco tirante d’aria libero e per situazioni a rischio caduta con fattore 2 o inferiore.
E' compatto e leggero e dotato di di nastro tessile di 2 m di grande resistenza abrasiva.
Turbolite offre la stessa capacità lavorativa di un normale cordino anticaduta con assorbitore di energia richiedendo un minore tirante d’aria: 1,80 m contro i 2,50 di un normale cordino.



martedì 28 dicembre 2010

VERNICIATURA: Rischi Chimici e Cancerogeni

Gli effetti sulla salute derivanti dalla lavorazione con presenza di vernici sono diversi e riguardano vari ambiti organo-funzionali.
In particolar modo sono colpiti:
  1.  l’apparato respiratorio 
  2. l'apparato cutaneo, sulla base di un’azione irritativa oltre che soprattutto allergica”. E “la presenza di solventi organici può “comportare la liberazione di concentrazioni tali da determinare effetti a carico del sistema nervoso e dello stato di vigilanza”.
Effetti respiratori degli agenti chimici in verniciatura:

- “irritazione delle vie aeree superiori, Rinite, Asma (Kaukiainen, 2008)”. Nel documento sono presenti due tabelle relative agli agenti etiologici di rinite e asma professionale con indicazione delle professioni coinvolte;
- broncopatia cronica ostruttiva: “la prevalenza di Bronchite cronica in soggetti esposti a lungo termine a solventi è aumentata (raddoppia il rischio legato al fumo). Tale aumento non è stato osservato nei non fumatori (Ebbeoj, 2008);
- tumore polmonare: IARC ha classificato l’ attività di verniciatore nel gruppo 1 dei cancerogeni (i dati sono prevalentemente riferiti a tinteggiatura di costruzioni. Cromo, cadmio, nichel sono noti cancerogeni)”.

L’autrice si sofferma anche su altri effetti:

- effetti cutanei: dermatite allergica da contatto (“sostenute dai diversi agenti sensibilizzanti presenti nella verniciatura quali Cromo, Nichel, Cobalto, solventi”);
- effetti neurologici: “l’esposizione prolungata a solventi organici è stata correlata con la comparsa di disturbi comportamentali e cognitivi: fatica, irritabilità, instabilità dell’umore, difetti di concentrazione e memoria. I dati relativi alla comparsa di encefalopatia tossica, tuttavia, non sono univoci e non consentono di metter in relazione il dato clinico con l’esposizione (Lees-Haley, 1997; Jeoffrey, 2000)”;
- effetti su rene e vie urinarie: funzione renale (“l’esposizione a solventi risulta associata ad una più rapida progressione verso l’insufficienza renale di condizioni di patologia renale già nota, piuttosto che all’induzione di insufficienza renale cronica ex novo. In particolare vi sono evidenze relative a toluene, xilene e derivati del petrolio”, Jacob, 2007); tumore della vescica (IARC ha classificato l’attività di verniciatore nel gruppo 1 dei cancerogeni anche sulla base dei dati aggiornati al 2007 nei quali è stata individuata sufficiente evidenza che l’esposizione occupazionale legata all’ attività di verniciatore causa cancro della vescica).

In “Rischio chimico e cancerogeno nell’attività di verniciatura”, a cura di P.E. Cirla (Centro di riferimento PPTP Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”, Divisione Tossicologica CIMAL), A. Filipponi e L. Galli (Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro, A.O. “Istituti Ospitalieri di Cremona”), si ricorda in modo particolare che, durante le attività di verniciatura, sia nelle fasi di produzione di prodotti vernicianti sia durante le attività di applicazione degli stessi, i lavoratori possono venire in contatto con agenti chimici che trasportano e manipolano (ingredienti, diluenti, vernici, tinte), o si liberano durante la lavorazione (solventi, nebbie).
Una particolare attenzione deve essere rivolta “anche verso la accertata cancerogenicità di alcuni ingredienti ed in particolare di alcuni pigmenti a base metallica, tra cui spiccano composti del cromo esavalente (cromato di bario, cromato di stronzio, giallo di piombo solfocromato, piombo cromato molibdato rosso) con accertata cancerogenicità verso il polmone”.


Per individuare misure appropriate ed efficaci, condizione preventiva e necessaria è la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori all’ agente cancerogeno o pericoloso, tenendo conto anche del possibile assorbimento cutaneo”.

Dove poi “non sia possibile effettuare un monitoraggio ambientale, la valutazione potrà essere effettuata integrando varie fonti di informazione (confrontando situazioni lavorative simili, assumendo criticamente dati di letteratura, considerando i quantitativi utilizzati e le modalità d’uso, ecc.), tutte attentamente vagliate e considerate criticamente da personale qualificato”.

In ogni caso dunque, la valutazione deve “tenere in considerazione le caratteristiche delle lavorazioni, la loro durata e frequenza, le concentrazioni di agenti cancerogeni o pericolosi che si vengono a liberare e la loro capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento”.
Il documento indica che, anche in relazione alle disposizioni specifiche contenute nel Titolo IX “Sostanze pericolose” del Decreto legislativo 81/2008, è evidente che “nelle attività di verniciatura è previsto l’utilizzo di sostanze o preparati attualmente classificati come cancerogeni o pericolosi per l’uomo”.
Si ricorda che durante la lavorazione “la dispersione di polvere non appare limitata alla sola zona di verniciatura, coinvolgendo direttamente non solo l’operatore addetto ma anche la zona di carico/scarico pezzi con valori di rilievo, anche se sempre entro i valori limite proposti dall’ACGIH” (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

“Esposizione a polveri: i risultati dello studio PPTP-Verniciatura” - a cura di L. Galli, E. Antoniazzi, D. Pavesi, A.M. Cirla, P.E. Cirla, A.M. Firmi, F. Nolli, R. Bottazzi, D. Cauzzi e M. Valcarenghi - sono mostrati i risultati delle indagini di monitoraggio ambientale “al fine di caratterizzare l’esposizione professionale a particolato aerodisperso nelle attività di verniciatura con tecnica a polvere”; indagini svolte nell’ambito dello studio PPTP-Verniciatura della Regione Lombardia.

L’indagine mostra inoltre “condizioni di processo assai variabili, non sempre in grado di assicurare il rispetto dei limiti previsti da enti ed associazioni internazionali senza l’ausilio di dispositivi di protezione individuale”.

Si ricorda che “tra le attività di verniciatura meritano una particolare attenzione quelle in cui sono impiegati prodotti contenenti composti del cromo, che, seppure in maniera più contenuta che nel passato, vengono ancora utilizzati sia a fini decorativi (brillantezza dei colori) che tecnico-funzionali (protezione delle superfici)”.
Dal punto di vista tossicologico, a differenza della forma trivalente, “il Cromo VI mostra la sua pericolosità in una serie di effetti, tra cui quello a lunga distanza, che giustifica tante preoccupazioni di controllo ambientale, è però sicuramente la accertata cancerogenicità: in effetti la IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) lo inserisce come cancerogeno umano nel Gruppo 1”.

Nelle attività di verniciatura monitorate “vi è una differente esposizione a particolato aerodisperso: molto limitata nella preparazione di pasta base, limitata nell’applicazione a spruzzo in cabina chiusa, discreta nell’ particolato aerodisperso”. Le ragioni sono da ricercare “in parte nei bassi livelli espositivi presenti anche grazie ad interventi di prevenzione collettiva (aspirazioni), in parte nell’uso dei dispositivi di protezione individuale, come in particolare nel caso della verniciatura a spruzzo di metallo”.
L’individuazione della presenza di composti contenenti cromo esavalente “appare elemento di assoluto rilievo ai fini di una corretta valutazione e gestione del rischio”.
Si ricorda che l’attività di verniciatura, nei diversi ambiti di applicazione, “comporta tutta una serie di rischi con risvolti sulla sicurezza e numerose sono le occasioni che si possono presentare per incorrere in infortuni: scivolamento, cadute a livello, caduta di materiale dall’alto, ed altri”.
Nelle operazioni di manutenzione o, “più raramente in specifiche fasi lavorative, vengono spesso impropriamente utilizzati solventi in abbondanza e senza le elementari attenzioni atte ad evitare dispersioni; tale pratica, oltre a costituire azione facilitante all’introduzione nell’albero respiratorio e per via cutanea di agenti chimici con possibili effetti tossici, comporta la possibilità di andare incontro ad eventi infortunistici da proiezione e schizzi”.
Nel documento si affrontano poi le criticità relative alle aree di stoccaggio dei prodotti, all’utilizzo inappropriato di attrezzature e mezzi d’opera, ai problemi delle caratteristiche ambientali delle unità produttive (ad esempio in riferimento a pavimentazione, zone di passaggio, impianti elettrici, …) e alla movimentazione dei carichi.
Dalle indagini svolte risulta che la circostanza infortunistica più frequente nel settore verniciatura è quella di scivolamento sul piano di calpestio e gli urti conseguenti contro macchine o materiali. Inoltre le sedi maggiormente interessate da eventi infortunistici sono le dita e la mano, gli arti superiori e le relative articolazioni, il piede e gli arti inferiori. Nelle operazioni di manutenzione giornaliera ed ordinaria il lavoratore addetto deve proteggersi in particolare con guanti, indumenti protettivi e scarpe antinfortunistiche”.



 Scarpa bassa nera antiacido 

Scarpa bassa in wat-out nera antiacido con puntale in acciaio, foderato
in drytop, impermeabile, traspirante, sottopiede antisudore, suola in
poliuretano bidensità antistatico, antiolio.
Peso gr. 450, n. 42. Calzata 10,5. Conforme alla norma EN 345. 

 Low shoe in wat-out black antiacid 
Low shoe in wat-out black antiacid with steel metal point, lined in
drytop, waterproof, antisweat underfoot, antistatic poliuretan double density
sole, antioil. Weight gr.450, n. 42. Calzata 10,5.


 Scarpa alta nera antiacido 
Scarpa alta in wat-out nera antiacido con puntale in acciaio, lamina
antiforo, foderato in drytop impermeabile traspirante, sottopiede antisudore,
suola in poliuretano bidensità antistatico, antiolio.
Peso gr. 590, n. 42. Calzata 10,5. Conforme alla norma EN 345. 

 Brown wat-out boot 
Brown wat-out boot, antiacid with steel metal point, antihole thin
sheet, lined in waterproof drytop, antisweat underfeet, antistatic poliuretan
double density sole, antioil.
Weight gr. 590, n. 42. Calzata 10,5.

lunedì 27 dicembre 2010

COLTELLI - LAME e uso dei Guanti anti-Taglio



Nella vostra azienda si presta la dovuta attenzione nel maneggiare i coltelli?
È possibile ridurre notevolmente i rischi istruendo il personale e vigilando sul rispetto delle norme essenziali di sicurezza.
I pericoli principali sono:
  1. coltelli custoditi in maniera inadeguata
  2. uso scorretto dei coltelli
  3. scarsa formazione (personale ausiliario)
  4.  mancanza di tempo e ritmi di lavoro frenetici
Con la presente lista di controllo potete gestire meglio queste situazioni di pericolo.
Il documento è stato realizzato in collaborazione con le associazioni responsabili della soluzione settoriale nel settore alberghiero e della ristorazione.
Guanti antinfortunistici


Acquisto, controllo e manutenzione
  1. Al momento dell’acquisto dei coltelli si tiene conto dei principi ergonomici (ad es. impugnatura ergonomica per evitare che la mano scivoli sulla lama)?
  2. I coltelli e tutti gli utensili da taglio vengono controllati e affilati periodicamente?
  3. Dopo l’affilatura si controlla lo spessore della lama e i coltelli troppo appuntiti o consumati vengono tolti dalla circolazione?
  4. I manici dei coltelli vengono controllati periodicamente?
Custodia dei coltelli
  1. Disponete di taglieri con base antiscivolo (ad es. con bolli di gomma)?
  2. I coltelli vengono riposti in un luogo adeguato? Ceppo o cassetto per coltelli
  3. I taglierini cutter vengono sempre riposti nella loro custodia?
Guanti antitaglio
Vengono usati i guanti antitaglio? Soprattutto nei seguenti casi:
■ pulizia o sostituzione di lame o di utensili affilati sulle macchine
■ per lavori di piccola disossatura (ad es. selvaggina, pollame)
■ pulizia dell’affettatrice

Guanti di protezione meccanica Dyneema® Livello di protezione al TAGLIO 5
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Utilizzo dei coltelli
  1. Per aprire gli imballaggi il personale usa sempre un coltello con rientro automatico della lama?
  2. I l coltello viene sempre impugnato con la lama rivolta verso il basso? 
  3. Quando si maneggiano i coltelli si usa sempre un tagliere come piano di appoggio? Ad esempio: ■ per tagliare la verdura; ■ per tagliare il pane per sandwich e hamburgher (lama sempre rivolta verso il piano d'appoggio) 
  4. Si usa la tecnica di taglio corretta? Guidare la lama tenendo il cibo con le dita piegate e non sollevandola al di sopra delle dita 
  5. Subito dopo l’uso i coltelli vengono puliti dalla persona che li ha usati e non messi semplicemente nell’acquaio? 
  6. State attenti che il coltello non rimanga tra il cibo che avete appena tagliato?
    Formazione e sorveglianza
    Il personale, in particolare gli apprendisti e il personale ausiliario, è stato istruito su come maneggiare i coltelli?
    Argomenti importanti da affrontare
    ■ custodia corretta
    ■ uso dei guanti antitaglio
    ■ manipolazione corretta dei coltelli
    ■ uso corretto dei coltelli
    ■ pulizia dei coltelli
    Il superiore verifica che le norme di sicurezza stabilite sul lavoro siano effettivamente rispettate?

    Guanti antitaglio 
    La disossatura, la scuoiatura e la squartatura devono essere eseguite (figg. 3 e 4). Questo requisito non è però richiesto quando si deve affettare la carne solo occasionalmente.
    Per proteggere la mano da congelamenti – per es. nel tagliare la carne congelata – il macellaio può indossare sotto il guanto antitaglio (fig. 5) un guanto usa e getta di 
    plastica (fig. 6) e sulla pelle un guanto leggero lavabile di cotone (fig. 7).
    Per motivi igienici i grembiuli e i guanti antitaglio devono essere puliti e disinfettati giornalmente. 

    A tale scopo si possono:

    mettere in una lisciva ad acqua calda e risciacquare in seguito oppure stendere su una superficie pulita (per es. sul pavimento) e pulire con un lavaggio a pressione oppure lavare in lavatrice.

    I grembiuli e i guanti antitaglio danneggiati devono essere riparati o sostituiti immediatamente.



    Domenico Pessina
    Istituto di Ingegneria Agraria
    Università degli Studi, Milano


    "E’ opinione comune che nessun incidente possa essere completamente evitabile: non è infatti possibile prevedere il momento e le circostanze nelle quali si verifica, e le sue conseguenze possono essere molto pesanti. Tuttavia, è sicuramente possibile limitare i danni (specie quelli di tipo permamente), scegliendo una protezione appropriata tramite l’uso dei dispositivi (o mezzi) di protezione individuale (dpi), selezionandoli in modo adeguato in base alle proprie esigenze e indossandoli per tutto il periodo di esposizione al rischio".

    "Le mani, in particolare, possono essere considerate un vero e proprio strumento di precisione, e sono quotidianamente esposte a molti rischi. Le statistiche rivelano che anche in agricoltura la mano risulta essere la parte del corpo più soggetta ad infortuni dovuti a rischi meccanici (taglio, urto, schiacciamento, tab. 1); ciò è del tutto logico, considerando che l’agricoltore svolge tuttora in modo manuale una miriade di operazioni diverse, spesso con l’ausilio di attrezzature del tutto differenti tra loro e, particolare non trascurabile, esegue personalmente parecchi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione del macchinario e delle attrezzature presenti in azienda".

    PORTIERE e CONDOMINIO rispetto al D. Lgs. 81/08

    Dal 15 maggio 2008 è in vigore il decreto legislativo 81/2008 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto ha abrogato e sostituito una serie di normative precedenti. In particolare, ha recepito la precedente normativa del Dlgs 626/94, relativa ai lavoratori subordinati, limitandosi a dettare una specifica disciplina di quel particolare luogo di lavoro che è il cantiere temporaneo o mobile, sicché occorre distinguere, in condominio, tra appalti in genere e appalti nei cantieri edili.

    QUESITO inerente la realtà degli stabili residenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o addetto alle pulizie delle parti condominiali dello stabile. 

    Ai sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l’amministratore condominiale pro tempore? Quali obblighi ha questo
    specifico datore di lavoro? In relazione alla formazione del dipendente, il datore di lavoro ha l’obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presenti sul territorio?

    RISPOSTA Si ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile nell’amministratore condominiale pro tempore. 

    1° Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto. 

    2° Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e, pertanto, sono a carico del DL tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).
    La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.





    In passato, in presenza di lavoratori subordinati, quali il portiere, il condominio-datore di lavoro, a norma dell'articolo 21 del Dlgs 626/1994, doveva fornire a ciascun lavoratore un'adeguata formazione sui rischi per la sicurezza e la salute nonché le informazioni sui rischi per la sicurezza anche nei riguardi dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato (articolo 1, comma 3, Dlgs 626/1994). A sua volta, l'articolo 22 del Dlgs 626/1994 disponeva che il datore di lavoro era tenuto ad assicurarsi che ciascun lavoratore, con rapporto privato di portierato, ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata, in materia, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni assegnate.
    A seguito dell'abrogazione del Dlgs 626/1994, la materia è ora disciplinata dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/08, nonché dal contratto collettivo nazionale portieri. Si veda, in questo senso, l'articolo 3, comma 9 del Dlgs 81/2008 per il quale «nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37...».


    Oltre a tali obblighi, il condominio-datore di lavoro è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 26 del Dlgs 81/2008, in presenza di un'impresa (ad esempio per la manutenzione dell'ascensore).


    La risposta dipende dalla presenza del portiere. Se c'è il portiere si applica l'articolo 26 e dunque va compilato il Duvri (Documento di valutazione dei rischi interferenti). Se non c'è il portiere, a nostro giudizio, ma la dottrina sul punto è divisa, le disposizioni di cui all'articolo 26 non sono applicabili al condominio senza dipendenti, posto che gli obblighi ivi previsti fanno capo al datore di lavoro, «in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima». Poiché l'articolo 26 si indirizza al datore di lavoro – che diventi committente di appalti non edili – non sussistono, a nostro parere, nel condominio senza dipendenti, gli obblighi di verifica previsti dalla norma e, in particolare, l'obbligo di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri). Solo il datore di lavoro, committente di opere non edili, è tenuto infatti a fornire, alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (obbligo sanzionato penalmente), e a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i diversi datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze (tale documento deve essere allegato al contratto, con obbligo sanzionato penalmente).


    A sostegno di tale tesi può invocarsi la giurisprudenza del passato e, in particolare, la sentenza della Cassazione 2 aprile 1998, n. 6426 secondo cui «l'elemento da cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme protettive è l'esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal Codice civile, senza distinzione tra datori non imprenditori e imprenditori (intesi questi ultimi, ai sensi dell'articolo 2082, Codice civile, come coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi)».
    Occorre però dare atto anche di una opzione interpretativa diversa e contraria, secondo cui la figura del «datore di lavoro», così come definita nell'articolo 2, lettera b), del Dlgs 81/2008, includerebbe – con la definizione del «soggetto titolare del rapporto di lavoro» – tutti i datori di lavoro, senza alcuna distinzione. E ciò sulla base di una rigorosa interpretazione del principio di precauzione (si veda, per esempio, Cassazione 3824/84).
    A nostro giudizio, tale interpretazione è contrastata dal successivo articolo 3, comma 4, con il quale si stabilisce che il decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, «fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo». Il che lascia intendere che per i soggetti e le attività, indicate dal comma 5 in poi, debbano valere le disposizioni speciali del Testo unico: diversamente, il legislatore non avrebbe sentito l'esigenza di prevedere disposizioni speciali per i proprietari di fabbricati, datori di lavoro, nei confronti dei quali sussistono i soli obblighi riguardanti l'informazione (articolo 36), la formazione (articolo 37) e la fornitura di dispositivi di protezione individuale, conformi alle previsioni del Titolo III (Capo I).

    mercoledì 22 dicembre 2010

    Vibrazioni Meccaniche: lavoratori esposti al rischio vibrazioni "mano-bracccio" e "corpo intero"











    Una possibilità per ridurre l’esposizione alle vibrazioni è l’utilizzo di specifici guanti di protezione individuale, i guanti “antivibrazioni”.
    Guanti a Norme EN 10 819: parte 31.5 a 200Hz


    Rischi delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
    Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si manifestano nell’uso di macchine portatili tenute o condotte a mano.

    L'uso prolungato di macchine portatili rotanti, oscillanti o a percussione può portare ai seguenti problemi di salute:
    - dita bianche e fredde
    - disturbi sensoriali (punture di aghi) e torpore (formicolio) alle dita
    - sensibilità ridotta al tocco e al calore
    - perdita della destrezza manuale e della forza prensile
    Alterazione permanente della circolazione causata dalle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (sindrome di Raynaud). Forti vibrazioni regolari possono causare danni permanenti alla circolazione (sindorme di Raynaud), ai nervi, alle ossa e alle articolazioni, nonché disturbi persistenti.

    Il pieghevole «Vibrazioni trasmesse al sistema-mano braccio. Conoscete i rischi?» informa i lavoratori sugli apparecchi che producono elevate vibrazioni e sulle misure preventive che vanno adottate durante il lavoro.

    Rischi delle vibrazioni trasmesse al corpo intero
    Le vibrazioni trasmesse al corpo intero si manifestano alla guida di veicoli e di macchine da lavoro mobili, ma si possono verificare anche nei posti di lavoro fissi.

    A lungo termine, la guida di macchine e apparecchi che generano vibrazioni può causare problemi permanenti alla colonna vertebrale e ai dischi intervertebrali. Le possibili conseguenze sono:
    - dolori cronici alla schiena
    - dolori nella regione lombare
    - ridotta mobilità
    Le vibrazioni trasmesse al corpo intero possono causare disturbi cronici come dolori alla schiena e perfino limitazioni permanenti della mobilità.


    Altri fattori come la movimentazione di carichi pesanti o l'eccessiva sollecitazione della colonna vertebrale (ad es. lavorare con il busto girato o con una postura curva) favoriscono la comparsa di disturbi.

    Nel pieghevole sono indicati gli apparecchi e le macchine che generano forti vibrazioni e le misure di protezione per tutto il corpo. Il pieghevole funge da strumento di informazione e di formazione dei lavoratori.

    Intervento dal titolo “Guanti antivibranti”, a cura di Pietro Nataletti (INAIL).
    Dopo aver elencato una serie di produttori di questo specifico DPI, il relatore ricorda che i guanti antivibranti:

    - devono essere marcati CE;
    - devono avere una scheda tecnica allegata contenente i dati di certificazione;
    - devono essere omologati secondo la UNI EN ISO 10819: 1998.

    Riguardo alle vibrazioni i guanti tradizionali non sono efficaci sul campo. Anzi “amplificano sempre le vibrazioni, di un fattore che va da 1 a 2”.
    DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 187 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche


    Art. 2. - Definizioni
    1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
    b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.


    Art. 3. - Valori limite di esposizione e valori di azione
    1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
    a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
    b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2.
    2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
    b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.





    Guanti ANTIVIBRAZIONE (Norma EN ISO 10819:1996 - D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione: 1... il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: ...c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, ...e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio).


    Guanti Anti-vibrazione resistenti alle sostanze chimiche in Nitrile supportato.
    Guanti AntiVibrazione in Nitrile resistente a molteplici prodotti chimici e agli olii. All'interno strato antivibrazione fornibile in 2 versioni:
    • solo sul palmo della mano
    • sull'intera mano.
    Lo strato antivibrazione si trova tra un supporto in jersey di cotone e uno esterno nitrile.

    Vantaggi
    (superiore alla norma ISO 10819:1996 per la mano e il braccio vibrazioni meccaniche e agli urti)

    Questi guanti sono ideali per l'industria petrolchimica, con la loro finitura sabbia per favorire la presa. Guanto ergonomico leggero e comodo per ridurre l'affaticamento della mano ridotta.

    Applicazioni
    Minerario
    Petrol-Chimica
    Fonderie
    Costruzione
    Selvicoltura
    Manutenzione esterna
    Cantieri



    Una tabella riporta poi i livelli di protezione minimi ottenibili dai guanti antivibrazione stimati per alcune tipologie di utensili.Riportiamo alcuni esempi:
    - utensili di tipo percussorio: l’attenuazione attesa è minore del 10 % (ad esempio per martelli perforatori, scalpellatori, scrostatori, martelli demolitori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, martelli sabbiatori, …);
    - levigatrici orbitali e roto-orbitali: attenuazione dal 40 al 60 %;
    - seghe circolari e seghetti alternativi: dal 10 al 20 %;
    - smerigliatrici angolari e assiali: dal 40 al 60 %;
    - motoseghe: dal 10 al 20 %;
    - decespugliatori: dal 10 al 20 %.


    Il documento ricorda che la valutazione e il controllo dei rischi per la salute dei lavoratori dovuti all’esposizione a vibrazioni meccaniche, come previsto dal Decreto legislativo 81/2008, “si deve sempre basare su interventi di prevenzione tecnica”. Insomma “non si può pensare di cavarsela con l’assegnazione di DPI anti vibrazioni e basta”. Infatti, diversamente dai DPI uditivi, “non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere adeguatamente i lavoratori e riportare i livelli di esposizione a livelli inferiori ai valori limite di esposizione”.


    Inoltre nell’utilizzo dei guanti antivibranti attualmente disponibili bisogna tenere conto del fatto che:
    - “la loro efficacia è significativa su una serie di attrezzi ad emissione medio-alta;
    - sui martelli demolitori e roto-perforatori, che emettono a basse frequenze, non funzionano;
    - a parità di attenuazione è importante valutare le caratteristiche ergonomiche dei guanti (isolamento termico, resistenza all’umidità e resistenza meccanica)”.


    Il documento si conclude ricordando che:
    - è necessario fare “attenzione alla doppia certificazione (ad. es.: per le motoseghe i guanti devono essere anche anti taglio);
    - nella banca dati sarà possibile trovare anche informazioni sui guanti antivibranti;
    - a parità di guanto, la trasmissibilità cambia a seconda dell’attrezzo utilizzato;
    - fin quando i costruttori non certificheranno i guanti con le trasmissibilità in frequenza (1/3 d’ottava) e non ci sarà una norma tipo la EN 458, l’unico modo per valutare correttamente la reale attenuazione sul campo saranno le banche dati o le misure dirette”.


    “Guanti antivibranti”, di Pietro Nataletti
    INAIL, Centro Ricerche Monteporzio Catone (Roma), intervento relativo al seminario “ Dispositivi individuali di protezione dai rischi per la salute”


    il Decreto legislativo 81/2008 fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari. E l'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.
    Una tabella fornisce un elenco di alcuni utensili “il cui impiego abituale comporta nella grande maggioranza dei casi un rischio apprezzabile di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccioper il lavoratore:
    - scalpellatori e scrostatori/martelli rivettatori: scalpellatura lapidei, sbavatura di fusioni, rimozioni di ruggini e vernici. rivettatura;
    - martelli perforatori, demolitori picconatori elettrici, idraulici, pneumatici: edilizia - lavorazioni lapidei;
    - trapani a percussione: metalmeccanica;
    - avvitatori ad impulso: metalmeccanica, autocarrozzerie;
    - martelli sabbiatori: fonderie – metalmeccanica;
    - cesoie e roditrici per metalli: metalmeccanica;
    - levigatrici orbitali e roto-orbitali: metalmeccanica - lapidei – legno;
    - seghe circolari e seghetti alternativi: metalmeccanica - lapidei – legno;
    - smerigliatrici angolari e assiali: metalmeccanica - lapidei - legno;
    - smerigliatrici diritte per lavori leggeri: metalmeccanica - lapidei - legno;
    - motoseghe: lavorazioni agricolo-forestali;
    - decespugliatori: manutenzione aree verdi;
    - tagliaerba: manutenzione aree verdi;
    - motocoltivatori: lavorazioni agricolo-forestali;
    - chiodatrici: palletts, legno;
    - compattatori vibro-cemento: produzione vibrati in cemento;
    - limatrici rotative ad asse flessibile: metalmeccanica - lapidei: sbavatura – finitura;
    - manubri di motociclette e motocicli: trasporti, pubblica sicurezza;
    - cubettatrici: lavorazioni lapidei (porfido);
    - ribattitrici: calzaturifici;
    - trapani da dentista, seghe per gessi e ossa: sanità (odontoiatria, chirurgia toracica e ortopedica, anatomia patologica)”.







    martedì 21 dicembre 2010

    CALDAIE: Intossicazione da Monossido di Carbonio


    Generalmente non mi occupo del privato, ma solo di Situazioni e Contesti lavorativi, ma oggi mi sembra opportuno segnalarVi questo problema.

    Caldaie e stufette, il pericolo viene dal camino. Con l'inizio di novembre, la normativa in materia consente l'accensione degli impianti, ma prima di procedere è bene effettuare un'attenta manutenzione, in particolare alle vie di evacuazione dei fumi, ovvero canne fumarie, camino, e comignoli. In passato si registrarono tre casi di intossicazione da monossido di carbonio, con tanto di ricovero in camera iperbarica a causa di malfunzionamenti di impianti già controllati.

    «Purtroppo, tutti gli anni registriamo infortuni, più o meno seri, legati al cattivo funzionamento di caldaie e, soprattutto, stufette - commenta Luciano Valentini, direttore dell'U.O. Impiantistica Antinfortunistica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Forlì - A volte, gli incovenienti si verificano nonostante sia stata effettuata la manutenzione, che spesso risulta superficiale e poco approfondita».

    «Quando intervenimmo - ricorda il dott. Valentini - verificammo serie negligenze: in una casa, il camino era ostruito da un nido, che aveva impedito ai fumi di uscire, nelle altre, invece, la canna fumaria era così piena di fuliggine e sporcizia da aver costituito un tampone». Questo accade perché spesso nell'effettuare la manutenzione ci si sofferma più sul rendimento dell'apparecchio che non sullo stato dei canali di evacuazione dei gas.

    «Ogni casa produttrice è collegata a una ditta che si occupa di ispezionare periodicamente gli impianti - spiega il dott. Valentini - A seguito del controllo, l'incaricato rilascia una dichiarazione di conformità, compilando il libretto dove si annotano tutti gli esiti delle verifiche. La normativa prevede per le caldaie più piccole una manutenzione annuale, mentre per le caldaie centralizzate ogni sei mesi. In ogni caso, l'aspetto più importante sono le vie di evacuazione dei fumi: se non funzionano bene, c'è il rischio di intossicazione da monossido. Bisogna pertanto sincerarsi che l'addetto alla manutenzione ispezioni bene anche queste componenti».

    Per evitare brutte sorprese, si possono poi utilizzare alcuni accorgimenti, ad esempio «inserire nel camino una rete di protezione, così da evitare che gli uccelli o altri intrusi vi possano penetrare». In altri casi, i pericoli derivano dall'imperizia dei singoli. «Diversi incidenti li registriamo a inizio autunno, quando il freddo si avverte solo di mattina e di sera - racconta il direttore - Per avere un po' di calore senza bisogno di avviare la caldaia, ci sono persone che accendono il forno a gas della cucina, tenendo lo sportello aperto. In stanze piccole, l'ambiente fa presto a saturarsi di monossido, soprattutto se non ci sono né cappa né foro di aerazione. Una situazione di questo genere si è verificata una volta, in un monolocale abitato da una coppia: la moglie è svenuta, il marito, per fortuna, è riuscito a dare l'allarme». Un altro periodo a rischio è quello dellefestività natalizie.

    «Fra Natale e Capodanno, complici le ferie e il freddo, si passa più tempo in casa, senza, magari, aerarla adeguatamente - illustra Valentini - Qualora si accenda il camino e, contemporaneamente, sia in funzione la caldaia, può avvenire un'inversione del tiraggio: non essendoci sufficiente aria per la combustione, il camino risucchia tutta quella presente all'interno dell'abitazione, compresi i fumi della caldaia, che, se quest'ultima non è stagna, rifluiscono all'interno, con seri rischi per la salute.

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