venerdì 15 luglio 2011

le responsabilità del medico competente e le responsabilità del consulente esterno

La responsabilità penale grava su chi, all’interno dell’azienda, ha potere direttivo, quindi su Datore di lavoro - Dirigente - Preposto (secondo quanto previsto dagli art. 2104-2105-2106 del codice civile). In questo senso, per potere direttivo si intende la possibilità del datore di lavoro/dirigente/preposto di esercitare il potere di esporre il lavoratore a un particolare rischio. A questo potere corrisponde il dovere di proteggere il lavoratore.

La sentenza del Tribunale di Asti  Procedimento 1038/09 Sentenza del 22 ottobre 2010 si segnala per il suo particolare interesse in quanto affronta in maniera approfondita i seguenti temi:
  1. il valore delle linee guida nei procedimenti penali
  2. le responsabilità del medico competente
  3. le responsabilità del consulente esterno. 
  
L’amministratore delegato di una s.p.a., il medico competente della stessa e il consulente esterno sono stati chiamati a rispondere del reato di lesioni personali gravi a seguito dell’emergere di malattie da movimenti e sforzi ripetuti contratte da 6 dipendenti. (L’azienda si occupava della produzione di motori per autovetture o camion e il lavoro era strutturato su linee di montaggio in cui venivano assemblate le varie parti del motore).
In particolare l’insorgenza delle malattie professionali era da porre in nesso di causalità con la mancanza di visite da parte del medico competente, con la mancata assunzione di misure di prevenzione da parte del datore di lavoro e con l’erronea e lacunosa valutazione del rischio derivante dalle singole postazioni lavorative, valutazione commissionata dall’azienda ad un consulente esterno.

Il consulente esterno svolse l’incarico finché, a seguito di contestazioni mosse dallo Spresal, si ricorse ad un noto esperto del metodo OCRA che effettuò una verifica della valutazione che a quel punto venne corretta da un altro studio di consulenza e risultò alla fine idonea. Nonostante gli studi prodotti dal consulente mostrassero una situazione ottimale per quasi tutte le postazioni e nessuna postazione a “rischio” di insorgenza di malattia, continuavano a manifestarsi malattie muscolo scheletriche o comunque insorgenze di patologie lavoro correlate.

Che cosa è  Il metodo OCRA
Per descrivere l’utilità di tale metodo, il Tribunale cita un passaggio delle linee guida della Regione Veneto, ove si afferma che “l’individuazione di un nesso causale fra attività lavorative e patologia che sta alla base dell’individuazione dell’esistenza di una tecnopatia può risultare difficoltoso soprattutto nel caso di affezioni ampiamente diffuse tra la popolazione generale indipendentemente da fattori lavorativi, come quelle di cui stiamo parlando…va sottolineato che nel caso di una patologia a carico di un arto superiore o di un distretto di esso deve esservi un’effettiva presenza di fattori di sovraccarico specifici riguardanti la struttura anatomo funzionale interessata dalla patologia”.
Tale metodo “non ha dunque come finalità quella di accertare l’esistenza del nesso causale ma può fornire indicazioni sull’indice di rischio di una postazione di lavoro e sui muscoli o legamenti maggiormente interessati dalla lavorazione”. il metodo Ocra consenta di individuare con precisione quali sono non solo gli arti ma anche le singole articolazioni interessate dagli sforzi ripetuti: si tratta dell’assenza (o la presenza) di carico (o di criticità) per un singolo settore (o struttura) funzionale. Elemento che può assumere rilevanza al fine di comprendere se le mansioni concretamente svolte dal lavoratore siano da porre in nesso di causalità con le malattie poi riscontrate.

 Le responsabilità del medico competente
La pronuncia del Tribunale di Asti ha stabilito la condanna anche a carico del medico competente. Il Tribunale premette che tale soggetto “ha il dovere di sottoporre i lavoratori dell’azienda (della quale è egli stesso legato da rapporto di lavoro) a controlli periodici, solitamente triennali; ha il dovere di individuare i sintomi che possono preludere all’insorgenza di malattie muscolo scheletriche; ha il dovere di informare i propri pazienti-lavoratori delle problematiche inerenti a tali malattie nonché dei sintomi che normalmente si accompagnano ai CTD. Deve poi essere ricordato che la sorveglianza sanitaria “obbligatoria” deve essere attivata non solo quando sono presenti lavoratori addetti a postazioni con indice Ocra superiore a 2,2 ma anche quando nell’azienda si verificano più casi di malattie muscolo scheletriche.”
Il Tribunale cita a tal proposito le linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del medico del lavoro - revisione del 2006 – in cui viene indicato, riportando linee guida del 2004, che “il medico competente ha il dovere di eseguire controlli periodici ma anche mirati nei confronti dei lavoratori affette da patologie; tali patologie possono essere sia legate al lavoro sia del tutto sconnesse dall’attività lavorativa; ha il compito specifico di valutare le singole postazioni di lavoro in relazione alle specifiche malattie dalle quali è affetto il lavoratore; ha il dovere di visitare ed informare il lavoratore, al fine di consentirgli una piena tutela della propria salute; ha il dovere di fornire eventualmente una valutazione negativa per il reinserimento del lavoratore affetto da determinate patologie; ect…”.
E conclude: “si deve dunque ritenere provato il nesso di causalità tra le omissioni del medico competente e l’insorgenza delle malattie: è ragionevole ritenere che se il m.c. avesse correttamente posto in essere il comportamento doveroso a lui spettante in forza delle norme sopra indicate nonché in forza alle regole di esperienza e se avesse dunque agito con perizia, diligenze e prudenza nello svolgimento del proprio lavoro, le malattie muscolo scheletriche non sarebbero insorte.”

 Le responsabilità del consulente esterno
Di grande interesse è il passaggio della sentenza avente ad oggetto la fonte delle responsabilità a carico del consulente esterno, responsabilità che ovviamente si aggiunge a quella del datore di lavoro dell’azienda “committente” lo studio sulla valutazione dei rischi. Secondo il Tribunale, “il contratto di appalto tra l’azienda e lo studio di consulenza è la fonte dell’obbligo gravante su quest’ultima. Le malattie lavoro correlate occorse ai dipendenti dell’azienda hanno come antecedente causale l’errata valutazione del rischio, ergo di tale malattia ne deve rispondere chi ha posto in essere tale antecedente […] (si veda al proposito Cass. 4.7.2007 n. 25527)”.
Poiché “lo studio di consulenza aveva dunque assunto un obbligo di garanzia”, esso “deve rispondere per le conseguenze del proprio operato non solo nei confronti della azienda (eventualmente per inadempimento contrattuale) ma anche verso i lavoratori che hanno subito conseguenze lesive dalla imperizia e dalla negligenza usate nella redazione del metodo Ocra.” Parzialmente tratto da Punto Sicuro

 Supporto lombare con bretelle 
Supporto lombare con bretelle, per il sostegno essenziale della zona addominale e della parte inferiore della schiena. Prodotto in robusto tessuto con fibre di gomma che permettono al supporto di rimanere in posizione. Dotato di bretelle in maglia elastica regolabili. Chiusura in due stadi con
regolazione. Tg. S-XL Colore nero. Lavabile in lavatrice. 


 Lumbar support with braces
 

Lumbar support with braces, for the main support of the abdominal zone and of the low part of the back. This product is made of a strong material with rubber fibres that allow the support to hold its position. It is equipped with adjustable braces made of elastic stitch. The locking can be adjustable in two phases. Size S-XL. Black colour. It is washable in the washing-machine. 


 Polsiera ergonomia 
Polsiera ergonomia avente massimo sostegno con regolazione completa per contenere il movimento del polso senza compromettere la produttività. Rinforzo con apertura centrale brevettato per alleviare la pressione sul nervo mediano, seguire la naturale conformazione del polso e limitarne i movimenti verso il basso. Fodera antibatterica che elimina l'umidità dalla pelle, evitando la formazione di odori e batteri. Dotata di indicatore a "linea rossa" che assicura una corretta posizione della mano e del polso. Colori nero, beige. Lavabile in lavatrice. 


 Ergonomic wrist support
 

The ergonomic wrist support has the maximum support with a complete regulation to contain the movements of the wrist with no damages to productivity. The support with a central opening has been patented to relieve the pressure on the median nerve, to follow the natural conformation of the wrist and to limit the movements downwards. The antibacterial lining eliminates the damp from the leather, avoiding the birth of smells and bacteria. It is equipped with a "red line" indicator that guarantee a correct position both of the hand and the wrist. Colours: black, beige. It is washable in the washing-machine.

lunedì 11 luglio 2011

marker stradali fotovoltaici

Solar Top 24 - marker stradale fotovoltaico a Led - Funzionamento crepuscolare - non carrabile - conforme art. 153 (art.40 c.d.s.) 
corpo in alluminio pressofuso, dimensioni mm 110x97xh24,5
disponibile sia in versione lampeggiante sia in versione a luce fissa
il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata


Solar Top 20 - marker stradale fotovoltaico a Led - Funzionamento crepuscolare - carrabile - conforme art. 153 (art.40 c.d.s.) 
corpo in alluminio pressofuso, dimensioni mm 122x132xh20
disponibile sia in versione lampeggiante sia in versione a luce fissa
il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata


Solar Ground - marker stradale fotovoltaico a raso con condensatore - Funzionamento crepuscolare - completamente carrabile- conforme art. 153 (art.40 c.d.s.) 
corpo in alluminio pressofuso,
disponibile sia in versione lampeggiante sia in versione a luce fissa
il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata


Power Ground - inserto luminoso a raso di elevata potenza luminosa (>140cd) - alimentazione 12V o con pannelli fotovoltaici (solo notte) - attivazione da pulsante o da radr pedoni SafetyCross - Ø esterno mm 160 h totale mm 57 - consumo a potenza massima 6W - Ottica orientabile brevettata - Certificati UNI EN1463-1, ASTM D2794, ASTM D968 - carico di

rottura 25N/mmq - applicazioni: passaggi pedonali, cuspidi, corsie obbligatorie, aeroporti.

Articolo 153 - Regolamento di Attuazione
(Art. 40 Cod. Str.)


1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.

2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.

3. I dispositivi non devono sporgere piu di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva.

4. Le caratteristiche dimensionali fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonchè i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

giovedì 30 giugno 2011

AMIANTO: DPI secondo i livelli di esposizione - movimentazione






DPI E ABBIGLIAMENTO  PROTETTIVO
1 tuta monouso III categoria tipo 4/5/6 o equivalente
1 paio di guanti protezione chimica nitrile o neoprene
1 respiratore facciale filtrante usa e getta livello non inferiore a FFP3S
1 paio di copriscarpe monouso

MATERIALI PER IL TRATTAMENTO
5 litri di soluzione incapsulante 
1 spruzzatore 

MATERIALE PER L’IMBALLO
1 rotolo di film estensibile per imballo
1 nastro adesivo stampato con avvertenze da imballo
1 etichetta adesiva indicante la presenza di rifiuti in amianto

SACCHI
1 sacco in nylon a tubo stampato per canne fumarie 
1 sacco in nylon per la raccolta dei materiali usati 
Sacco per lastre Big Bag omologato ONU
Sacco per cisterne e sfridi Big Bag omologato ONU




Precisazioni

Tipi di indumenti protettivi da AMIANTO ai sensi della norma EN 14126:2003
III categoria di rischio (rischi mortali)
4B Protezione dai liquidi nebulizzati EN 465
5B Protezione dalle particelle solide trasportate dall’aria EN ISO 13982-1
6B Protezione limitata dai liquidi nebulizzati pr EN 13034 Protezione parziale del corpo EN 467

«Inventario amianto», un prezioso strumento per localizzare l'amianto negli edifici prima di cominciare con i lavori di ristrutturazione. Perché questo pericoloso materiale si nasconde ancora in molti luoghi: dietro i rivestimenti delle cucine, i quadri elettrici o nelle lastre ondulate di eternit.


Lo trovate qui: SUVA.CH

Rischio amianto: come proteggersi

Anche se l'amianto è vietato da molto tempo, questo materiale continua a rappresentare un pericolo per la salute dei lavoratori. Infatti, negli edifici costruiti prima del 1990 questo materiale è ancora presente, con gravi conseguenze.


Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione. 

L'individuazione della presenza di amianto (art. 248 del D.Lgs. 81/2008) è preliminare alla valutazione del rischio (art. 249 co. 1) e alla definizione delle azioni da intraprendere, quali:
- “notifica all'organo di vigilanza (Spisal) [art. 250];
- adozione di misure di prevenzione e protezione [art. 251] e di igiene [art. 252];
-  controllo dell'esposizione [art. 253];
- pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d'amianto (art. 256);
- informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori;
- sorveglianza sanitaria [art. 259];
- registrazione dell'esposizione [art. 260]”.




Chi durante i lavori di ristrutturazione, manutenzione o risanamento di un edificio respira le fibre di amianto disperse nell'aria si espone a un rischio contro il quale però ci si può difendere.







Presenza di AMIANTO in CASA?

Sono ancora numerose le abitazioni dove sono presenti piccole quantità di amianto, una sostanza pericolosa perchè cancerogena.

L’amianto è nocivo per la salute dell’uomo perchè rilascia delle fibre, invisibili all’occhio nudo, che penetrano nell’organismo attraverso l’aria respirata e provocano patologie gravi ed irreversibili all’apparato respiratorio.

Canne fumarie, lastre di copertura, cisterne sono i manufatti più diffusi che contengono amianto.

PRIMA


Solo le ditte specializzate ed autorizzate eseguivano la rimozione e la bonifica di questi piccoli quantitativi di amianto, poichè non esistevano strumenti di informazione e materiali per eseguire la rimozione in modo
autonomo e senza rischi per la salute.
Risultato? Il cittadino non si occupava di questo problema anche a causa dei costi elevati di smaltimento.

OGGI

La normativa vigente non esclude che la rimozione di queste piccole quantità venga fatta dal privato purché
rispetti tutte le procedure di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento. Ecco perchè si è pensato di realizzare un kit che contenesse tutta la documentazione necessaria a guidare il cittadino nelle corrette fasi di rimozione.

La normativa vigente non esclude che la rimozione di queste piccole quantità venga fatta dal privato purché rispetti tutte le procedure di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento. Ecco perchè si è pensato di realizzare un kit che contenesse tutta la documentazione necessaria a guidare il cittadino nelle corrette fasi di rimozione.


Vediamo ora il caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità (Esedi).
L'art. 249, comma 2 del Testo Unico prevede che per esposizioni sporadiche e di debole intensità “non si applichino gli articoli 250 (notifica), 251 comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria), 260 comma 1 (registrazione dell'esposizione), a condizione che risulti chiaramente indicato nella valutazione dei rischi, di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato”.
Si indica che a titolo indicativo e non esaustivo, la Commissione Consultiva Permanente ha redatto un primo elenco di attività che, “sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra indicate, possono rientrare nelle attività ESEDI”.


Questa una sintesi di tale elenco:
- “brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.
Si ricorda che le attività lavorative con Esedi possano essere svolte anche da “meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori che si trovino nella condizione di operare su materiali contenenti amianto (Mca) purché, in attesa di indicazioni specifiche sui corsi da frequentare, sia documentabile ed accertabile dall’organo di vigilanza che la formazione ricevuta sia sufficiente ed adeguata all’attività svolta (art. 37 del Dlgs 81/08)”.
Inoltre che le attività Esedi “vengono identificate come attività effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondano ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l (numero di fibre per unità di volume, ndr) calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore”.

Riguardo poi alle attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, il “datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori non rientranti nei casi di cui all'art. 249 co. 2, a condizione che non siano di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto.
A titolo indicativo l'obbligo di notifica può essere individuato fra le seguenti attività:
- manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto;
- smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate;
- interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, per l'avvio alla discarica”.
In particolare la notifica comprende la “descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto”.



I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto “possono essere effettuati solo da imprese iscritte all'"Albo nazionale gestori ambientali" [art. 212 D.Lgs. 152/06]. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti”.
Il datore di lavoro “prima dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto predispone un piano di lavoro. Il piano di lavoro non sostituisce il Pos [allegato XV D.Lgs. 81/08] a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell'intestazione e nei contenuti. Il piano di lavoro soddisfa l'adempimento della notifica [art. 250]”.
In particolare il piano prevede le “misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno e, in particolare, contiene le informazioni sui seguenti punti:
a) “rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione dei DPI respiratori (Apvr) è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm3), pari a un decimo del valore limite [art. 251 comma 1 lettera b], ferma restando l'opportunità di mantenere l'obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all' esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254, delle misure di cui all'art. 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno pervenire con 2 giorni di anticipo esclusi festivi e prefestivi.
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e)”.

Ricordiamo che le linee interpretative si occupano inoltre di:
- attività lavorative di demolizione o rimozione dell' amianto, con obbligo di presentazione del piano di lavoro, in casi di urgenza;
- attività di vigilanza in fase preventiva e in corso d'opera;
- restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica;
- procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto.

Infine in tali linee di indirizzo sono comprese due appendici:
- appendice 1: elenco dei contenuti del piano di lavoro per demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto (art. 256 comma 2 - D.lgs 81/2008);
- appendice 2: protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (ambiente esterno).
Parzialmente tratto da Punto Sicuro 
Regione Veneto - Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 - Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali.


NASTRO PER L’IMBALLO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
Nastro adesivo in polipropilene con impressa la dicitura regolamentare “A - attenzione amianto…”. Rotolo da m 66, altezza nastro mm 50, spessore 35 micron.

BIG BAG PER LASTRE AMIANTO
Progettato per lo stoccaggio e movimentazione rapida e sicura del cemento amianto in lastre e delle tubazioni in cemento amianto. Realizzato in rafia polipropilenica da 150 gr/mq, portata kg 750; S.F. 5:1. Fodera in polietilene da 50 micron incollata alla base, apertura totale a caramella h cm 80 con laminatura e coperchio di chiusura; 4 bretelle sottopassanti rinforzate per il sollevamento. Marchiatura: “a” di amianto, “R” di rifiuto, simbolo del Trattato ADR classe 9. Tasca documenti formato A4 ed etichetta con istruzioni per l’uso. Dimensioni cm 110 x 310 x 50 h.
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/ 08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).



BIG BAG SACCO PER AMIANTO
Costruito in rafia polipropilenica da 180 gr/mq, portata kg 750; S.F. 6:1. Fodera interna da 80 micron saldata alla base, fondo piatto e apertura totale a caramella con laminatura, altezza cm 80, tessuto da 100 gr/mq. 4 bretelle per il sollevamento. Prodotto con marchiatura: “a” di amianto, “R” di rifiuto, simbolo del Trattato ADR classe 9. Tasca documenti formato A4 ed etichetta con istruzioni per l’uso. Dimensioni cm 90 x 90 x 120 h.
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).




SACCHI IN POLIETILENE PER AMIANTO
Sacchi regolamentari in polietilene e speciali additivi per migliorare la resistenza meccanica. Spessore mm 0,15. Marchiatura: “a” di amianto, “R” di rifiuto e simbolo del trattato ADR classe 9. D.M. 06/09/1994 Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route. Dimensioni cm 70 x 130.
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/ 08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).

SACCHI IN RAFIA POLIPROPILENICA PER AMIANTO
Realizzati al fine di garantire una maggiore sicurezza in presenza di pezzi contaminati taglienti o abrasivi. Dimensionati per il successivo posizionamento nei sacchi regolamentari per contenere amianto. Dimensioni cm 70 x 120.
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/ 08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).



Perché è importante scegliere un capo in grado di offrire un’elevata barriera protettiva dalle polveri di AMIANTO?

Le particelle di amianto o le fibre di amianto che penetrano all’interno di un indumento e raggiungono la cute dell’operatore che lo indossa possono “fissarsi” alla cute e ai peli tanto da risultare difficili da rimuovere, persino con un forte getto d’acqua. 


Con il tempo, queste particelle vengono disperse attraverso le cellule cutanee e possono quindi essere inalate. Per ridurre al minimo tali possibilità di inalazione “secondaria” è necessario scegliere indumenti speciali che offrano la miglior barriera possibile contro le fibre di amianto. 

TYVEK® offre un’eccellente barriera contro le fibre che misurano oltre 1 micron e rappresenta una barriera efficace contro le fibre di dimensioni più piccole. I capi TYVEK® sono particolarmente raccomandati per l’esecuzione di operazioni di rimozione di amianto o durante interventi di manutenzione o monitoraggio, in luoghi in cui è probabile la presenza di amianto. 

Gli indumenti TYVEK® sono inoltre raccomandati in caso di esposizione alle fibre minerali e alle fibre di vetro, nell’ambito di alcune applicazioni industriali.
Verificare con il FORNITORE quale TYVECK® è necessario ma sufficiente per il tipo di lavoro che si andrà a svolgere.



 


lunedì 6 giugno 2011

Armadi gestione Infiammabili


Armadi brevettati componibili e modulari per deposito liquidi infiammabili

Costruiti in lamiera spessore 10/10 di colore giallo RAL1021 verniciato con polvere, cottura a forno 200° a norme ISO 1520-1519-2409-ECCA T5 e test nebbia salina.

Con appositi ripiani di raccolta alti mm 25 e vasca sul fondo alta mm 60. Aste di chiusura ante in acciaio inox AISI 303. Angoli arrotondati; cerniera esterna antivandalo con apertura di 180° e spina inox ; piedino di regolazione MA mm 10 con base in plastica antiurto completo di controdado; viti di fissaggio testa a brugola MA mm 5 che garantiscono solidità, robustezza e la equipotenzialità della struttura metallica per la messa a terra.

Ripiani regolabili in altezza ogni 5 cm; serratura con chiave e cilindretto in ottone; paracolpi in gomma per chiusura morbida delle ante; feritoie di aerazione con speciale sistema di foratura interna frangifiamma; treccia in rame per la messa a terra delle ante; etichette adesive di segnaletica previste dalle norme. Forniti smontati con imballo in cartone. 







Infine dal manuale operativo realizzato dall’Inail su iniziativa del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Verona – possiamo prendere ulteriori informazioni riguardo ai depositi di combustibili, olii e liquidi infiammabili.

Queste le misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:

- “verificare l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista;
- scegliere l’ubicazione del deposito e distribuzione di combustibile, considerando un possibile rischio d’incendio o d’esplosione;
- posizionare il deposito in luogo ben ventilato, lontano dai luoghi di lavoro dove vengono utilizzati combustibili, e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso e prolungato);
- quando il fabbisogno di combustibile non è particolarmente rilevante (cantieri temporanei o mobili), si possono utilizzare cisterne posizionate all’esterno, munite di vasca di contenimento adeguata alla quantità del contenuto rispettando la normativa vigente;
- per l’installazione di impianti elettrici d’illuminazione far riferimento alla normativa relativa ai luoghi e ambienti di lavoro con pericolo di esplosione e incendio, evitando categoricamente impianti improvvisati;
- verificare l’esistenza, e l’efficienza dei sistemi di estinzione incendi presenti (idranti, estintori, ecc...);
- verificare la presenza di idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze del deposito;
- affiggere i numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di necessità”.

Per scaricare il manuale:

ARMADI per infiammabili resistenza al fuoco 90 minuti

Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili conforme alla norma EN 14470-1 con protezione fumi freddi e caldi.

Resistenza al fuoco TYPE 90 - 90 minuti. Certificazione TUV di prodotto.
AX 2120 ARMADI coibentati resistenza al fuoco 90 minuti 
dim. 1180 X 650 X 1985 H mm 
AX 2122 ARMADI coibentati resistenza al fuoco 90 minuti 
dim. 680 X 650 X 1985 H mm
  • Costruito interamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido applicate elettrostaticamente con sucessivo passaggio in galleria termica a 200°C.
  • Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna, completamente isolate da una speciale guarnizione termoespandente.
  • Coibentazione ignifuga composta da materiale ad alta resistenza al fuoco.
  • Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura.
  • Certificazione TUV per ogni singolo prodotto.
  • Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.
  • Dispositivo termico brevettato che consente la chiusura automatica della porta ad una temperatura ambiente superiore a 50°C. Non elettrico
  • Controllo su scala 1:1 dello spessore verniciatura come da procedura UNI EN ISO 9001:2000. 
  • Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
  • 6 piedini regolabili.
  • Nuova progettazione dello zoccolo per rendere agevole lo spostamento degli armadi con frontalino di copertura.
  • Morsetto a terra per prevenire le cariche elettrostatiche.
  • Predisposto per un eventuale impianto di filtraggio e/o aspirazione.
SPECIFICHE TECNICHE
  • Chiusura porte a battente con ritorno automatico.
  • Guarnizione termoespandente che in caso di incendio isola l’interno dell’armadio dall’esterno.
  • Guarnizione termoespandente supplementare per tenuta ai fumi freddi e caldi.
  • Sistema di ventilazione interno non forzato per vapori completo di due valvole di sicurezza da 100 mm con chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 +/-10°C come da norma.
  • 3 ripiani in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri epossidiche montati su staffe regolabili. I ripiani sono del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti a causa di rotture accidentali dei recipienti.
  • Sistema di chiusura brevettato Ignis Lock che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.

mercoledì 1 giugno 2011

Occhiali di Protezione: differenza tra lente fotocromatica e polarizzata


OCCHIALI con lente FOTOCROMATICA
La versione fotocromatica adattando la lente automaticamente all’intensità luminosa dell’ambiente, è ideale per chi frequentemente si sposta dall'esterno all'interno, garantendo una perfetta visibilità dei dettagli e di eventuali segnali luminosi
  
OCCHIALI con lente POLARIZZATA
La versione polarizzata grigia, riducendo sensibilmente l’abbagliamento dovuto a neve, acqua e a pavimentazioni particolarmente chiare e luminose in genere, assicura una visibilità nitida dei dettagli.
Un trattamento brevettato assicura una resistenza ai graffi 5 volte superiore rispetto alle normali lenti (senza trattamento). 
Montatura, leggera, dotata di inserti in gomma con funzione antiscivolo che offrono un contatto morbido sul viso. Le lenti sono realizzate in policarbonato a 8 punti di curvatura per minimizzare la distorsione ottica e sono resistenti all'impatto (test realizzato scagliando contro le lenti una biglia di acciaio a 162 Km/h). 
Le lenti sono disponibili nelle varianti incolore, fotocromatica grigia, polarizzata grigia, grigia semplice, argento a specchio, blu a specchio, sia nella versione antigraffio sia in quella antiappannamento.
...“troppo spesso lavoratori e datori di lavoro, supportati da improprie certificazioni mediche, sono convinti di poter ottenere impossibili e improbabili "esenzioni" per l’uso di DPI mal tollerati. Presupposta l’impossibilità di adire a misure di prevenzione primarie, un’accurata analisi da parte del MC = medico competente, delle condizioni d’uso e dell’ergonomia fanno delineare, per ogni situazione, il DPI eventualmente ottimale e con la migliore performance”.

In particolare, riguardo agli occhiali protettivi e agli schermi per la protezione del viso e degli occhi, le “indicazioni in ordine ai filtri per ultravioletti non sembrano essere diffuse e conosciute dai lavoratori e solo grandi complessi industriali esplicitano adeguata formazione per gli operatori su questi temi.

i criteri generali di scelta dei DPI oculari restano:

- livello di protezione: Attenuazione > Livello Esposizione/VLE;
- trasmissione Luminosa (qualità visione) (> 20%);
- percezione colore (segnali luminosi etc,);
- riflessioni (se ambiente molto riflettente);
- alimentazione elettrica (buona protezione anche in assenza alimentazione);
- protezione da ulteriori rischi (polveri, proiezione oggetti etc.).




Asfalto Bitume Catrame



Vocaboli come asfalto, bitume o catrame sono spesso usati indifferentemente nel linguaggio comune o anche in ambito professionale, mentre in realtà sottendono significati ben diversi.


Per inquadrare giustamente la problematica, è molto importante in primo luogo prestare la dovuta attenzione al significato di alcuni termini fondamentali. 

Foto sopra - Scarpe specifiche per asfaltisti con suola HRO liscia resistente a 300° fino ad 8 ore. Lamina e Puntale Light (non metallici) e tomaia in pelle impermeabile WRU



Scarpa per asfaltisti bassa 
norme EN 345 S2P HRo HI 

Scarpa per asfaltisti alta 
norme EN 345 S2P HRo HI

TOMAIA vera pelle idrorepellente 
PUNTALE in composito con membrana traspirante
Lamina ANTIPERFORAZIONE flessibile 

COPRISOTTOPIEDE anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante
INTERSUOLA Soffice PU espanso
FODERA a tunnel d'aria traspirante
BATTISTRADA Gomma resistente al calore fino a 300 °C, antiolio, antiscivolo e antistatico
CALZATA Natural Confort 11 Mondopoint
MISURE DISPONIBILI dalla 39 alla 47

Calzature a norma UNI EN ISO 20345:2007

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, definisce l’asfalto (o conglomerato bituminoso) come una “miscela dosata a peso o a volume di pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, filler e legante bituminoso”. Negli Stati Uniti d’America l’uso comune preferisce il vocabolo “asphalt mix” in riferimento al conglomerato bituminoso o asfalto, mentre il lemma “asphalt” viene riservato in genere al bitume. La parola asfalto, dunque, nel campo internazionale non ha un significato univoco ed è sempre bene, pertanto, non usarla senza gli opportuni chiarimenti.

Per quanto riguarda il bitume, si tratta di un materiale legante di origine naturale o proveniente dalla lavorazione del petrolio, contenente composti organici di origine prevalentemente idrocarburica, con tracce di zolfo, azoto, ossigeno, nichel, ferro e vanadio; il CNR lo definisce come una “miscela di idrocarburi e loro derivati, completamente solubili in solfuro di carbonio e dotati di proprietà leganti”. I bitumi si possono trovare in natura nelle rocce asfaltiche (Valle del Pescara, Ragusa e Modica), oppure in particolari giacimenti (“lago di pece nell’isola di Trinidad”, “giacimento di Selenitza”, Mar Morto); tuttavia i bitumi normalmente in commercio sono ottenuti attraverso processi di lavorazione del petrolio greggio (distillazione, precipitazione e 
soffiatura).

Con il termine catrame (l’inglese tar), ci si riferisce ad un materiale viscoso, contenente varie classi di composti organici tra cui poliaromatici in notevole quantità, nonché composti con ossigeno, azoto e zolfo. Esso ha un aspetto simile al bitume, ma è del tutto diverso per origine, composizione chimica e rilevanza tossicologica. In molti paesi sprovvisti di asfalto naturale come l’Inghilterra, in passato, il catrame era diffusamente impiegato come legante per le pietre stradali, a volte anche in miscela con il bitume. Tale uso, ora del tutto cessato e praticamente sconosciuto in Italia, ha favorito la confusione con i termini asfalto e bitume nel linguaggio comune ed in molti ambienti professionali: ancora oggi il linguaggio popolare parla di “catramare” riferendosi alla stesa di asfalto di bitume sulle strade.

La differente rilevanza tossicologica del bitume rispetto al catrame è attribuita proprio alla diversità di contenuto in idrocarburi policiclici aromatici (IPA) dei due composti: infatti i fumi provenienti da bitume contengono circa il 99% di composti alifatici e solo l’1% di composti aromatici, mentre i fumi di catrame, non utilizzato in Italia, contengono circa il 90% di composti aromatici. 

Gli IPA sono una grande famiglia di congeneri costituita da idrocarburi aromatici (o areni) ad elevato peso molecolare, la cui molecola è formata da due o più anelli benzenici, condensati in modo tale da avere in comune due o più atomi di carbonio. In particolare, la dizione “Idrocarburi Policiclici Aromatici” nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale si riferisce ai composti contenenti solo atomi di carbonio e idrogeno (IPA non sostituiti e loro derivati alchil-sostituiti); essi rientrano nella categoria più generale dei “Composti Policiclici Aromatici”, che include anche i derivati funzionali (es. i nitroIPA) e gli analoghi eterociclici (es. gli aza-areni). 

Il termine “polinucleari” viene spesso utilizzato come sinonimo di “policiclici” e come tale è riconosciuto anche dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla banca dati tossicologica della National Library of Medicine (Toxicology Data Network). Oltre alle esposizioni professionali specifiche (prime fra tutte le cokerie), altre fonti di rilievo appaiono alcune tipologie di cibo (cibi cotti alla griglia, cibi affumicati, cibi cotti a legna, ecc.), gli scarichi autoveicolari (fumi diesel ed in particolare quando la combustione non è regolata correttamente), gli impianti di riscaldamento (alimentati a gasolio, legna o carbone) e soprattutto il fumo di sigaretta.
Da parte dell’Unione Europea al bitume non è stata attualmente assegnata alcuna classificazione di pericolosità o di cancerogenicità 3 , né alcun obbligo di etichettatura, al contrario del catrame, classificato invece cancerogeno. In questo senso la legislazione italiana è perfettamente in linea con quella comunitaria. 
Viene così ufficialmente riconosciuta la notevole diversità tossicologica che intercorre tra bitume e catrame, anche in merito al contenuto di sostanze cancerogene, sottolineata da autorevoli organismi ed enti internazionali: IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ed ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists) inseriscono il bitume rispettivamente nel “gruppo 3 – non può essere classificato in merito alla cancerogenicità per l’uomo” e nel “gruppo A4 – non classificabile come cancerogeno per l’uomo”.

Agenti Chimici
Oltre ad asfalto e bitume caldi usati nelle lavorazioni, nelle operazioni di manutenzione vengono impiegati in quantitativi limitati olii lubrificanti e per comandi oleodinamici; tali prodotti non contengono componenti in concentrazioni tali da configurare elementi di pericolo e non presentano rischi per le normali condizioni di impiego. Tuttavia si segnala talvolta la presenza di piccolissime quantità di ingredienti etichettati con la frase di rischio “R38 – irritante per la pelle” o “R41 – rischio di gravi lesioni oculari”. Inoltre nelle operazioni di pulizia quotidiana di parti operative dei mezzi d’opera viene utilizzato con sistemi automatici o manualmente del gasolio.

I seguenti accorgimenti pratici ed organizzativi (misure collettive) possono essere un ottimo sistema di prevenzione:
- Durante le fasi di stesa del colato su marciapiedi dotare le  “bonze” di bocche di scarico a ghigliottina (comandate a distanza con leve di lunghezza adeguata) ed evitare il completo riempimento delle carriole per il trasporto della massa fusa.
- Utilizzare i prodotti per le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fornitore e riportate su etichette e schede di sicurezza.

Dal punto di vista tossicologico, al di là di effetti irritanti su mucose e congiuntive evidenti per alte esposizioni e considerabili nel “rischio da agenti chimici”, di sicuro rilievo è il potenziale cancerogeno per cute e apparato respiratorio riconosciuto ad alcuni IPA  (Tabella 1)  dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) e dall’Unione Europea.


Altre Informazioni su:
VADEMECUM - Opere di asfaltatura
www.ispesl.it/urp/schedeTecniche/dml/3.DML_Fumi_di_asfalto.pdf





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