giovedì 30 giugno 2011

AMIANTO: DPI secondo i livelli di esposizione - movimentazione






DPI E ABBIGLIAMENTO  PROTETTIVO
1 tuta monouso III categoria tipo 4/5/6 o equivalente
1 paio di guanti protezione chimica nitrile o neoprene
1 respiratore facciale filtrante usa e getta livello non inferiore a FFP3S
1 paio di copriscarpe monouso

MATERIALI PER IL TRATTAMENTO
5 litri di soluzione incapsulante 
1 spruzzatore 

MATERIALE PER L’IMBALLO
1 rotolo di film estensibile per imballo
1 nastro adesivo stampato con avvertenze da imballo
1 etichetta adesiva indicante la presenza di rifiuti in amianto

SACCHI
1 sacco in nylon a tubo stampato per canne fumarie 
1 sacco in nylon per la raccolta dei materiali usati 
Sacco per lastre Big Bag omologato ONU
Sacco per cisterne e sfridi Big Bag omologato ONU




Precisazioni

Tipi di indumenti protettivi da AMIANTO ai sensi della norma EN 14126:2003
III categoria di rischio (rischi mortali)
4B Protezione dai liquidi nebulizzati EN 465
5B Protezione dalle particelle solide trasportate dall’aria EN ISO 13982-1
6B Protezione limitata dai liquidi nebulizzati pr EN 13034 Protezione parziale del corpo EN 467

«Inventario amianto», un prezioso strumento per localizzare l'amianto negli edifici prima di cominciare con i lavori di ristrutturazione. Perché questo pericoloso materiale si nasconde ancora in molti luoghi: dietro i rivestimenti delle cucine, i quadri elettrici o nelle lastre ondulate di eternit.


Lo trovate qui: SUVA.CH

Rischio amianto: come proteggersi

Anche se l'amianto è vietato da molto tempo, questo materiale continua a rappresentare un pericolo per la salute dei lavoratori. Infatti, negli edifici costruiti prima del 1990 questo materiale è ancora presente, con gravi conseguenze.


Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione. 

L'individuazione della presenza di amianto (art. 248 del D.Lgs. 81/2008) è preliminare alla valutazione del rischio (art. 249 co. 1) e alla definizione delle azioni da intraprendere, quali:
- “notifica all'organo di vigilanza (Spisal) [art. 250];
- adozione di misure di prevenzione e protezione [art. 251] e di igiene [art. 252];
-  controllo dell'esposizione [art. 253];
- pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d'amianto (art. 256);
- informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori;
- sorveglianza sanitaria [art. 259];
- registrazione dell'esposizione [art. 260]”.




Chi durante i lavori di ristrutturazione, manutenzione o risanamento di un edificio respira le fibre di amianto disperse nell'aria si espone a un rischio contro il quale però ci si può difendere.







Presenza di AMIANTO in CASA?

Sono ancora numerose le abitazioni dove sono presenti piccole quantità di amianto, una sostanza pericolosa perchè cancerogena.

L’amianto è nocivo per la salute dell’uomo perchè rilascia delle fibre, invisibili all’occhio nudo, che penetrano nell’organismo attraverso l’aria respirata e provocano patologie gravi ed irreversibili all’apparato respiratorio.

Canne fumarie, lastre di copertura, cisterne sono i manufatti più diffusi che contengono amianto.

PRIMA


Solo le ditte specializzate ed autorizzate eseguivano la rimozione e la bonifica di questi piccoli quantitativi di amianto, poichè non esistevano strumenti di informazione e materiali per eseguire la rimozione in modo
autonomo e senza rischi per la salute.
Risultato? Il cittadino non si occupava di questo problema anche a causa dei costi elevati di smaltimento.

OGGI

La normativa vigente non esclude che la rimozione di queste piccole quantità venga fatta dal privato purché
rispetti tutte le procedure di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento. Ecco perchè si è pensato di realizzare un kit che contenesse tutta la documentazione necessaria a guidare il cittadino nelle corrette fasi di rimozione.

La normativa vigente non esclude che la rimozione di queste piccole quantità venga fatta dal privato purché rispetti tutte le procedure di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento. Ecco perchè si è pensato di realizzare un kit che contenesse tutta la documentazione necessaria a guidare il cittadino nelle corrette fasi di rimozione.


Vediamo ora il caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità (Esedi).
L'art. 249, comma 2 del Testo Unico prevede che per esposizioni sporadiche e di debole intensità “non si applichino gli articoli 250 (notifica), 251 comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria), 260 comma 1 (registrazione dell'esposizione), a condizione che risulti chiaramente indicato nella valutazione dei rischi, di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato”.
Si indica che a titolo indicativo e non esaustivo, la Commissione Consultiva Permanente ha redatto un primo elenco di attività che, “sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra indicate, possono rientrare nelle attività ESEDI”.


Questa una sintesi di tale elenco:
- “brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.
Si ricorda che le attività lavorative con Esedi possano essere svolte anche da “meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori che si trovino nella condizione di operare su materiali contenenti amianto (Mca) purché, in attesa di indicazioni specifiche sui corsi da frequentare, sia documentabile ed accertabile dall’organo di vigilanza che la formazione ricevuta sia sufficiente ed adeguata all’attività svolta (art. 37 del Dlgs 81/08)”.
Inoltre che le attività Esedi “vengono identificate come attività effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondano ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l (numero di fibre per unità di volume, ndr) calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore”.

Riguardo poi alle attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, il “datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori non rientranti nei casi di cui all'art. 249 co. 2, a condizione che non siano di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto.
A titolo indicativo l'obbligo di notifica può essere individuato fra le seguenti attività:
- manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto;
- smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate;
- interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, per l'avvio alla discarica”.
In particolare la notifica comprende la “descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto”.



I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto “possono essere effettuati solo da imprese iscritte all'"Albo nazionale gestori ambientali" [art. 212 D.Lgs. 152/06]. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti”.
Il datore di lavoro “prima dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto predispone un piano di lavoro. Il piano di lavoro non sostituisce il Pos [allegato XV D.Lgs. 81/08] a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell'intestazione e nei contenuti. Il piano di lavoro soddisfa l'adempimento della notifica [art. 250]”.
In particolare il piano prevede le “misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno e, in particolare, contiene le informazioni sui seguenti punti:
a) “rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione dei DPI respiratori (Apvr) è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm3), pari a un decimo del valore limite [art. 251 comma 1 lettera b], ferma restando l'opportunità di mantenere l'obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all' esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254, delle misure di cui all'art. 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno pervenire con 2 giorni di anticipo esclusi festivi e prefestivi.
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e)”.

Ricordiamo che le linee interpretative si occupano inoltre di:
- attività lavorative di demolizione o rimozione dell' amianto, con obbligo di presentazione del piano di lavoro, in casi di urgenza;
- attività di vigilanza in fase preventiva e in corso d'opera;
- restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica;
- procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto.

Infine in tali linee di indirizzo sono comprese due appendici:
- appendice 1: elenco dei contenuti del piano di lavoro per demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto (art. 256 comma 2 - D.lgs 81/2008);
- appendice 2: protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (ambiente esterno).
Parzialmente tratto da Punto Sicuro 
Regione Veneto - Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 - Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali.


NASTRO PER L’IMBALLO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
Nastro adesivo in polipropilene con impressa la dicitura regolamentare “A - attenzione amianto…”. Rotolo da m 66, altezza nastro mm 50, spessore 35 micron.

BIG BAG PER LASTRE AMIANTO
Progettato per lo stoccaggio e movimentazione rapida e sicura del cemento amianto in lastre e delle tubazioni in cemento amianto. Realizzato in rafia polipropilenica da 150 gr/mq, portata kg 750; S.F. 5:1. Fodera in polietilene da 50 micron incollata alla base, apertura totale a caramella h cm 80 con laminatura e coperchio di chiusura; 4 bretelle sottopassanti rinforzate per il sollevamento. Marchiatura: “a” di amianto, “R” di rifiuto, simbolo del Trattato ADR classe 9. Tasca documenti formato A4 ed etichetta con istruzioni per l’uso. Dimensioni cm 110 x 310 x 50 h.
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/ 08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).



BIG BAG SACCO PER AMIANTO
Costruito in rafia polipropilenica da 180 gr/mq, portata kg 750; S.F. 6:1. Fodera interna da 80 micron saldata alla base, fondo piatto e apertura totale a caramella con laminatura, altezza cm 80, tessuto da 100 gr/mq. 4 bretelle per il sollevamento. Prodotto con marchiatura: “a” di amianto, “R” di rifiuto, simbolo del Trattato ADR classe 9. Tasca documenti formato A4 ed etichetta con istruzioni per l’uso. Dimensioni cm 90 x 90 x 120 h.
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).




SACCHI IN POLIETILENE PER AMIANTO
Sacchi regolamentari in polietilene e speciali additivi per migliorare la resistenza meccanica. Spessore mm 0,15. Marchiatura: “a” di amianto, “R” di rifiuto e simbolo del trattato ADR classe 9. D.M. 06/09/1994 Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route. Dimensioni cm 70 x 130.
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/ 08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).

SACCHI IN RAFIA POLIPROPILENICA PER AMIANTO
Realizzati al fine di garantire una maggiore sicurezza in presenza di pezzi contaminati taglienti o abrasivi. Dimensionati per il successivo posizionamento nei sacchi regolamentari per contenere amianto. Dimensioni cm 70 x 120.
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio 03/ 08/2005 (Omologazione UN13H3Y; Trattato internazionale ADR - Accord Dangereuses par Route).



Perché è importante scegliere un capo in grado di offrire un’elevata barriera protettiva dalle polveri di AMIANTO?

Le particelle di amianto o le fibre di amianto che penetrano all’interno di un indumento e raggiungono la cute dell’operatore che lo indossa possono “fissarsi” alla cute e ai peli tanto da risultare difficili da rimuovere, persino con un forte getto d’acqua. 


Con il tempo, queste particelle vengono disperse attraverso le cellule cutanee e possono quindi essere inalate. Per ridurre al minimo tali possibilità di inalazione “secondaria” è necessario scegliere indumenti speciali che offrano la miglior barriera possibile contro le fibre di amianto. 

TYVEK® offre un’eccellente barriera contro le fibre che misurano oltre 1 micron e rappresenta una barriera efficace contro le fibre di dimensioni più piccole. I capi TYVEK® sono particolarmente raccomandati per l’esecuzione di operazioni di rimozione di amianto o durante interventi di manutenzione o monitoraggio, in luoghi in cui è probabile la presenza di amianto. 

Gli indumenti TYVEK® sono inoltre raccomandati in caso di esposizione alle fibre minerali e alle fibre di vetro, nell’ambito di alcune applicazioni industriali.
Verificare con il FORNITORE quale TYVECK® è necessario ma sufficiente per il tipo di lavoro che si andrà a svolgere.



 


Gamma GILET Alta Visibilità