La responsabilità penale grava su chi, all’interno dell’azienda, ha potere direttivo, quindi su Datore di lavoro - Dirigente - Preposto (secondo quanto previsto dagli art. 2104-2105-2106 del codice civile). In questo senso, per potere direttivo si intende la possibilità del datore di lavoro/dirigente/preposto di esercitare il potere di esporre il lavoratore a un particolare rischio. A questo potere corrisponde il dovere di proteggere il lavoratore.
La sentenza del Tribunale di Asti Procedimento 1038/09 Sentenza del 22 ottobre 2010 si segnala per il suo particolare interesse in quanto affronta in maniera approfondita i seguenti temi:
- il valore delle linee guida nei procedimenti penali
- le responsabilità del medico competente
- le responsabilità del consulente esterno.
L’amministratore delegato di una s.p.a., il medico competente della stessa e il consulente esterno sono stati chiamati a rispondere del reato di lesioni personali gravi a seguito dell’emergere di malattie da movimenti e sforzi ripetuti contratte da 6 dipendenti. (L’azienda si occupava della produzione di motori per autovetture o camion e il lavoro era strutturato su linee di montaggio in cui venivano assemblate le varie parti del motore).
In particolare l’insorgenza delle malattie professionali era da porre in nesso di causalità con la mancanza di visite da parte del medico competente, con la mancata assunzione di misure di prevenzione da parte del datore di lavoro e con l’erronea e lacunosa valutazione del rischio derivante dalle singole postazioni lavorative, valutazione commissionata dall’azienda ad un consulente esterno.
Il consulente esterno svolse l’incarico finché, a seguito di contestazioni mosse dallo Spresal, si ricorse ad un noto esperto del metodo OCRA che effettuò una verifica della valutazione che a quel punto venne corretta da un altro studio di consulenza e risultò alla fine idonea. Nonostante gli studi prodotti dal consulente mostrassero una situazione ottimale per quasi tutte le postazioni e nessuna postazione a “rischio” di insorgenza di malattia, continuavano a manifestarsi malattie muscolo scheletriche o comunque insorgenze di patologie lavoro correlate.
Che cosa è Il metodo OCRA
Per descrivere l’utilità di tale metodo, il Tribunale cita un passaggio delle linee guida della Regione Veneto, ove si afferma che “l’individuazione di un nesso causale fra attività lavorative e patologia che sta alla base dell’individuazione dell’esistenza di una tecnopatia può risultare difficoltoso soprattutto nel caso di affezioni ampiamente diffuse tra la popolazione generale indipendentemente da fattori lavorativi, come quelle di cui stiamo parlando…va sottolineato che nel caso di una patologia a carico di un arto superiore o di un distretto di esso deve esservi un’effettiva presenza di fattori di sovraccarico specifici riguardanti la struttura anatomo funzionale interessata dalla patologia”.
Tale metodo “non ha dunque come finalità quella di accertare l’esistenza del nesso causale ma può fornire indicazioni sull’indice di rischio di una postazione di lavoro e sui muscoli o legamenti maggiormente interessati dalla lavorazione”. il metodo Ocra consenta di individuare con precisione quali sono non solo gli arti ma anche le singole articolazioni interessate dagli sforzi ripetuti: si tratta dell’assenza (o la presenza) di carico (o di criticità) per un singolo settore (o struttura) funzionale. Elemento che può assumere rilevanza al fine di comprendere se le mansioni concretamente svolte dal lavoratore siano da porre in nesso di causalità con le malattie poi riscontrate.
Le responsabilità del medico competente
La pronuncia del Tribunale di Asti ha stabilito la condanna anche a carico del medico competente. Il Tribunale premette che tale soggetto “ha il dovere di sottoporre i lavoratori dell’azienda (della quale è egli stesso legato da rapporto di lavoro) a controlli periodici, solitamente triennali; ha il dovere di individuare i sintomi che possono preludere all’insorgenza di malattie muscolo scheletriche; ha il dovere di informare i propri pazienti-lavoratori delle problematiche inerenti a tali malattie nonché dei sintomi che normalmente si accompagnano ai CTD. Deve poi essere ricordato che la sorveglianza sanitaria “obbligatoria” deve essere attivata non solo quando sono presenti lavoratori addetti a postazioni con indice Ocra superiore a 2,2 ma anche quando nell’azienda si verificano più casi di malattie muscolo scheletriche.”
Il Tribunale cita a tal proposito le linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del medico del lavoro - revisione del 2006 – in cui viene indicato, riportando linee guida del 2004, che “il medico competente ha il dovere di eseguire controlli periodici ma anche mirati nei confronti dei lavoratori affette da patologie; tali patologie possono essere sia legate al lavoro sia del tutto sconnesse dall’attività lavorativa; ha il compito specifico di valutare le singole postazioni di lavoro in relazione alle specifiche malattie dalle quali è affetto il lavoratore; ha il dovere di visitare ed informare il lavoratore, al fine di consentirgli una piena tutela della propria salute; ha il dovere di fornire eventualmente una valutazione negativa per il reinserimento del lavoratore affetto da determinate patologie; ect…”.
E conclude: “si deve dunque ritenere provato il nesso di causalità tra le omissioni del medico competente e l’insorgenza delle malattie: è ragionevole ritenere che se il m.c. avesse correttamente posto in essere il comportamento doveroso a lui spettante in forza delle norme sopra indicate nonché in forza alle regole di esperienza e se avesse dunque agito con perizia, diligenze e prudenza nello svolgimento del proprio lavoro, le malattie muscolo scheletriche non sarebbero insorte.”
Le responsabilità del consulente esterno
Di grande interesse è il passaggio della sentenza avente ad oggetto la fonte delle responsabilità a carico del consulente esterno, responsabilità che ovviamente si aggiunge a quella del datore di lavoro dell’azienda “committente” lo studio sulla valutazione dei rischi. Secondo il Tribunale, “il contratto di appalto tra l’azienda e lo studio di consulenza è la fonte dell’obbligo gravante su quest’ultima. Le malattie lavoro correlate occorse ai dipendenti dell’azienda hanno come antecedente causale l’errata valutazione del rischio, ergo di tale malattia ne deve rispondere chi ha posto in essere tale antecedente […] (si veda al proposito Cass. 4.7.2007 n. 25527)”.
Poiché “lo studio di consulenza aveva dunque assunto un obbligo di garanzia”, esso “deve rispondere per le conseguenze del proprio operato non solo nei confronti della azienda (eventualmente per inadempimento contrattuale) ma anche verso i lavoratori che hanno subito conseguenze lesive dalla imperizia e dalla negligenza usate nella redazione del metodo Ocra.” Parzialmente tratto da Punto Sicuro
Supporto lombare con bretelle
Supporto lombare con bretelle, per il sostegno essenziale della zona addominale e della parte inferiore della schiena. Prodotto in robusto tessuto con fibre di gomma che permettono al supporto di rimanere in posizione. Dotato di bretelle in maglia elastica regolabili. Chiusura in due stadi con
regolazione. Tg. S-XL Colore nero. Lavabile in lavatrice.
Lumbar support with braces
Lumbar support with braces, for the main support of the abdominal zone and of the low part of the back. This product is made of a strong material with rubber fibres that allow the support to hold its position. It is equipped with adjustable braces made of elastic stitch. The locking can be adjustable in two phases. Size S-XL. Black colour. It is washable in the washing-machine.
Supporto lombare con bretelle, per il sostegno essenziale della zona addominale e della parte inferiore della schiena. Prodotto in robusto tessuto con fibre di gomma che permettono al supporto di rimanere in posizione. Dotato di bretelle in maglia elastica regolabili. Chiusura in due stadi con
regolazione. Tg. S-XL Colore nero. Lavabile in lavatrice.
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Polsiera ergonomia
Polsiera ergonomia avente massimo sostegno con regolazione completa per contenere il movimento del polso senza compromettere la produttività. Rinforzo con apertura centrale brevettato per alleviare la pressione sul nervo mediano, seguire la naturale conformazione del polso e limitarne i movimenti verso il basso. Fodera antibatterica che elimina l'umidità dalla pelle, evitando la formazione di odori e batteri. Dotata di indicatore a "linea rossa" che assicura una corretta posizione della mano e del polso. Colori nero, beige. Lavabile in lavatrice.
Ergonomic wrist support
The ergonomic wrist support has the maximum support with a complete regulation to contain the movements of the wrist with no damages to productivity. The support with a central opening has been patented to relieve the pressure on the median nerve, to follow the natural conformation of the wrist and to limit the movements downwards. The antibacterial lining eliminates the damp from the leather, avoiding the birth of smells and bacteria. It is equipped with a "red line" indicator that guarantee a correct position both of the hand and the wrist. Colours: black, beige. It is washable in the washing-machine.
Polsiera ergonomia avente massimo sostegno con regolazione completa per contenere il movimento del polso senza compromettere la produttività. Rinforzo con apertura centrale brevettato per alleviare la pressione sul nervo mediano, seguire la naturale conformazione del polso e limitarne i movimenti verso il basso. Fodera antibatterica che elimina l'umidità dalla pelle, evitando la formazione di odori e batteri. Dotata di indicatore a "linea rossa" che assicura una corretta posizione della mano e del polso. Colori nero, beige. Lavabile in lavatrice.
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