Una seria Valutazione dei Rischi deve tenere conto della
PROBABILITA' e della GRAVITA' dell'evento antinfortunistico.
Ma dove troviamo i criteri di riferimento per effettuare la Valutazione (la stima) dei rischi secondo i parametri della Probabilità che si verifichi un evento (infortunio o danno per la salute) e della Gravità del danno che ne deriva per i lavoratori e le lavoratrici esposti?
Le normative di riferimento, sia italiane che europee (UNI- EN), forniscono solo dei riferimenti generali rispetto ai parametri (probabilità e gravità del danno) per effettuare la valutazione (stima) dei rischi sul lavoro; sulla base di queste indicazioni sono state elaborate, da vari soggetti, matrici di rischio (sulla base dell'incrocio del fattore Probabilità e Gravità del danno) più o meno articolate.
Nessuna, quindi, di queste matrici del rischio corrisponde ad una normativa specifica.
Si fa riferimento ad una matrice del rischio ( inserita nel manuale Rls) che viene utilizzata nelle Linee guida Inail e corrisponde ai criteri definiti sia nella norma UNI EN 1050-7 che nella norma UNI EN 292/1/1991 ( Par. 3.8).
Si considera che il RISCHIO sia uguale alla PROBABILITA' dell'incidente moltiplicata la GRAVITA' del danno per la salute.
La formula per il calcolo dell’indice di rischio è la seguente:
R (Rischio) = P (Probabilità) x G (gravità del danno per la salute)
I criteri per definire i valori del fattore P (probabilità) sono i seguenti:
Altamente probabile = 4: esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno per i lavoratori; si sono già verificati casi di danni per la stessa violazione in azienda
Probabile = 3: esiste una correlazione non diretta violazione-danno; è noto qualche episodio in cui alla violazione rilevata ha fatto seguito il danno
Poco Probabile = 2: la violazione può provocare un danno solo in circostanze poco probabili di eventi; sono noti solo rarissimi episodi simili già verificatisi
Improbabile = 1: la violazione rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; non sono noti episodi già verificatisi
I criteri per definire i valori del fattore G (gravità del danno) sono i seguenti:
Gravissimo= 4; se dal danno deriva: una malattia certamente inguaribile; la perdita o la mutilazione di un senso, di un arto; la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare; grave difficoltà della favella; la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso; l’aborto della persona offesa; la morte
Grave= 3; se dal danno deriva:una malattia che mette in pericolo la vita del lavoratore - lavoratrice o lo rende “inabile” per oltre 40 giorni; un indebolimento permanente di un senso o di un organo; la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto
Medio= 2; se dal danno deriva: un evento con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta
Lieve= 1; se dal danno deriva: un evento traumatico che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti nulli nell’arco della giornata.
Dopo aver individuato i valori dei due fattori (probabilità e gravità del danno) che corrispondono alla situazione lavorativa che vogliamo analizzare, è possibile ottenere, con il prodotto P*G, sia l'indice numerico finale di valutazione del rischio che le indicazioni sui tempi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
R (Rischio) = P (Probabilità) x G (gravità del danno)
I criteri per calcolare l’indice di rischio e definire i tempi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono i seguenti:
se R maggiore di 8: gravissimo (azioni correttive indilazionabili)
se R risulta tra 4 e 8: grave (azioni correttive da programmare con urgenza)
se R tra 1 e 3: medio (azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine)
se R minore di 1: lieve (azioni migliorative da valutare in fase di programmazione)
Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve individuare ed attuare le misure di prevenzione e protezione.
Su questo aspetto il Dlgs 81/08 definisce chiaramente in diversi articoli ( art. 15-18-74-168-182 ecc) l’obbligo per il datore di lavoro di adottare il seguente schema d’azione:
1. Eliminare i rischi alla fonte (es. R. chimico: sostituire un prodotto pericoloso con uno non pericoloso)
Solo se non è tecnicamente possibile passare all’azione 2
2. Adottare misure di protezione collettiva; sia strutturali che organizzative
(es. R. chimico: installare sistema d’aspirazione; ridurre il tempo d’esposizione dei lavoratori).
Solo se, dopo aver attuato quanto previsto ai punti 1-2, rimane del rischio residuo
3. Fornire ai lavoratori – lavoratrici i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati rispetto ai rischi.
La conoscenza di questo schema d'azione per eliminare i rischi è fondamentale per evitare, come spesso succede nelle aziende, che le misure di prevenzione protezione si riducano alla consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; i DPI rappresentano, invece, l'ultimo rimedio da adottare nel caso non sia tecnicamente e assolutamente possibile attuare misure di protezione alla fonte o di tipo collettivo (vedi punti 1-2).
fonte FIOM