giovedì 27 febbraio 2014

Segnaletica a richiesta per Territorio e Direzione

Ogni cittadino può richiedere l'installazione di nuova segnaletica o comunicare l'inadeguatezza di quella esistente rivolgendosi all'Ufficio preposto della Polizia Municipale.

Per le richieste di nuove installazioni solitamente basterà compilare una domanda in carta libera.

La richiesta serve per ottenere l’autorizzazione a realizzare la segnaletica in base a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dei Regolamenti comunali.

La realizzazione della segnaletica è a spese del richiedente e dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni fornite insieme all'autorizzazione.


Segnaletica conforme Art. 39 Codice della Strada

CARTELLI SEGNALI Preavvisi di informazioni turistico-alberghiere
CARTELLI SEGNALI di informazioni alberghiere
CARTELLI SEGNALI di preavviso e direzione alberghieri


Principio della uniformità della segnaletica
... evitare il ripetersi dei segnalati comportamenti difformi, avendo come
obiettivo quello della massima uniformità del panorama segnaletico sulle strade.


STAMPA E MATERIALE:
stampa serigrafica, in digitale o altro su pannelli in alluminio di colore di fondo marrone con iscrizioni di colore bianco; struttura in ferro zincato verniciato o in alluminio.
Segnaletica Certificata

DIMENSIONE E COLLOCAZIONE:
come previsto dalle norme del Codice della Strada e dai Regolamenti.

ESPOSIZIONE:
permanente o periodi stagionali limitati per indicazione di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico e per denominazioni geografiche.







CARTELLI SEGNALI di avvio alle zone industriali
CARTELLI SEGNALI di direzione per le industrie

STAMPA E MATERIALE:
stampa serigrafica, in digitale o altro su pannelli in alluminio di colore di fondo nero opaco con iscrizioni di colore giallo; struttura in ferro zincato verniciato o in alluminio.
Segnaletica Certificata

DIMENSIONE E COLLOCAZIONE:
come previsto dalle norme del Codice della Strada e dai Regolamenti.

ESPOSIZIONE:
permanente per indicazione di segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali, centri commerciali, etc.





CARTELLI SEGNALI di direzione urbana e extraurbana


STAMPA E MATERIALE:
stampa serigrafica, in digitale o altro su pannelli in alluminio di colore di fondo bianco con scritte blu o nere. Parole e simboli indicanti logotipi e grafica possono essere riprodotti, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione; struttura in ferro zincato verniciato o in alluminio su due pali raccordati ad “U” o su un unico palo.
Segnaletica Certificata

DIMENSIONE E COLLOCAZIONE:
come previsto dalle norme del Codice della Strada e dai Regolamenti.
I formati standar sono: cm. 125 x 25h oppure cm. 100 x 20h.

ESPOSIZIONE:
permanente per indicazione di segnaletica varia, commerciale, alberghiera, altro, in ambito urbano o
per avviare a destinazioni urbane.







Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Titolo 2 - Costruzione e tutela delle strade Capo 2 Paragrafo 3 - La segnaletica verticale (Art. 39 Codice della strada) D) Segnali di indicazione
ARTICOLO 134
(Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio.

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
a) turistiche;
b) industriali, artigianali, commerciali;
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle Figg. da II.100 a II.231.

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere
installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo.

3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest`ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle Figg. II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.

5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e la
efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (Fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o"zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (Fig. II.297).

8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.

10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (Fig. II.298);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (Fig. II.299);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (Figg. II.300 e II.301).

11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 83, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).












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