Decorrenza dal 1° luglio 2013
Le ammende e le sanzioni amministrative sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore della Direzione generale per l'attività ispettiva presso il ministero del Lavoro.
L'aumento entrato in vigore è del 9,6%
Il decreto 76/13 inasprisce l'importo delle sanzioni penali ed amministrative previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'aumento è scattato il 1° luglio. Si tratta delle ipotesi sanzionatene previste dal Dlgs 81/08, come modificato dal Digs 106/29 (TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). Nell'originario articolo 306 il comma 4-bis stabiliva che le ammende - con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso TU, nonché da atti aventi forza di legge - venissero rivalutate ogni cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore (15 aprile 2008) in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Il nuovo decreto ha individuato nel direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro l'autorità a cui spetterà la rivalutazione ogni cinque anni che sarà oggetto di un apposito decreto. Indipendentemente da quali siano stati gli indici Istat maturati nel frattempo, il nuovo comma 4-bis individua l'aumento nella misura del 9,6% e sarà applicato a decorrere dal 1° luglio. Deve ritenersi che il maggiore importo, ai sensi dell'articolo del 2 del codice penale, debba essere applicato per le violazioni commesse prima della predetta data. Tali maggiori importi saranno destinati, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza, nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl), mediante le conseguenti variazioni di bilancio da parte del Mef.
Si ricorda, in proposito, che l'attività di vigilanza in materia di sicurezza da parte delle Dtl, secondo le previsioni dell'articolo 13 del TU, è limitata al settore delle costruzioni edili o di genio civile; ai lavori mediante cassoni in aria compressa lavori e lavori subacquei; alle attività negli impianti ferroviari; ai lavori con esposizione alle radiazioni ionizzanti. La novità, ai fini della destinazione dei proventi sanzionatori, non influisce invece sull'attività svolta dalle Asl in quanto già l'articolo 14 comma 6, del TU stabilisce che l'importo delle somme contestate da queste ultime integrano l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione da esse svolta nei luoghi di lavoro.
Un ulteriore intervento che il Dl 76/13 riserva alla sicurezza sul lavoro è previsto per i contratti di somministrazione, lì dove cambia l'articolo 23, comma 1, del Dlgs 276/03, già modificato dall'articolo 7 del Digs 24/12. Il nuovo articolo 23, comma 1, lett. a, nell'individuare le condizioni di tutela del prestatore di lavoro tra cui il diritto, da parte dei lavoratori dipendenti dal somministratore, a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, aggiunge anche «l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al Dlgs 81/08».
L'aumento entrato in vigore è del 9,6%
Il decreto 76/13 inasprisce l'importo delle sanzioni penali ed amministrative previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'aumento è scattato il 1° luglio. Si tratta delle ipotesi sanzionatene previste dal Dlgs 81/08, come modificato dal Digs 106/29 (TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). Nell'originario articolo 306 il comma 4-bis stabiliva che le ammende - con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso TU, nonché da atti aventi forza di legge - venissero rivalutate ogni cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore (15 aprile 2008) in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Il nuovo decreto ha individuato nel direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro l'autorità a cui spetterà la rivalutazione ogni cinque anni che sarà oggetto di un apposito decreto. Indipendentemente da quali siano stati gli indici Istat maturati nel frattempo, il nuovo comma 4-bis individua l'aumento nella misura del 9,6% e sarà applicato a decorrere dal 1° luglio. Deve ritenersi che il maggiore importo, ai sensi dell'articolo del 2 del codice penale, debba essere applicato per le violazioni commesse prima della predetta data. Tali maggiori importi saranno destinati, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza, nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl), mediante le conseguenti variazioni di bilancio da parte del Mef.
Si ricorda, in proposito, che l'attività di vigilanza in materia di sicurezza da parte delle Dtl, secondo le previsioni dell'articolo 13 del TU, è limitata al settore delle costruzioni edili o di genio civile; ai lavori mediante cassoni in aria compressa lavori e lavori subacquei; alle attività negli impianti ferroviari; ai lavori con esposizione alle radiazioni ionizzanti. La novità, ai fini della destinazione dei proventi sanzionatori, non influisce invece sull'attività svolta dalle Asl in quanto già l'articolo 14 comma 6, del TU stabilisce che l'importo delle somme contestate da queste ultime integrano l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione da esse svolta nei luoghi di lavoro.
Un ulteriore intervento che il Dl 76/13 riserva alla sicurezza sul lavoro è previsto per i contratti di somministrazione, lì dove cambia l'articolo 23, comma 1, del Dlgs 276/03, già modificato dall'articolo 7 del Digs 24/12. Il nuovo articolo 23, comma 1, lett. a, nell'individuare le condizioni di tutela del prestatore di lavoro tra cui il diritto, da parte dei lavoratori dipendenti dal somministratore, a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, aggiunge anche «l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al Dlgs 81/08».