venerdì 18 maggio 2018

DPI Occhi e Vie Respiratorie linea PERFECT MATCH






Da anni Uvex è il leader del mercato della protezione degli occhi in campo lavorativo. Basandosi su questa competenza, uvex ha proseguito lo sviluppo anche nel campo dei respiratori filtranti
altamente funzionali della serie uvex silv-Air.

Con l’obiettivo di combinare perfettamente tra loro questi due prodotti, prosegue lo sviluppo in stretta armonia tra protezione degli occhi e protezione delle vie respiratorie. Gli occhiali protettivi e i respiratori filtranti devono essere considerati come un unico prodotto, perché soltanto così si ottiene
una protezione ottimale.

Il risultato di questo insieme di competenza è la conformazione tridimensionale dei respiratori filtranti uvex silv-Air. Questi infatti permettono di indossare gli occhiali protettivi in sicurezza e con una vestibilità ottimale:

nessuno slittamento o oscillazione, e la stabilità garantisce la migliore protezione degli occhi. I respiratori filtranti a conchiglia e pieghevoli sono quindi particolarmente idonei per la combinazione
con gli occhiali protettivi uvex.

Anche l’ultimo prodotto sviluppato uvex silv-Air eco è perfetto per la combinazione con gli occhiali protettivi uvex: grazie alla geometria articolata della zona nasale nel respiratore, tutti gli occhiali protettivi uvex restano perfettamente fermi sul dorso nasale.

Protezione affidabile da un’unica fonte.



giovedì 17 maggio 2018

NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/425 IN MATERIA DI DPI







La Marcatura CE dei DPI in accordo con il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE.

Guida al nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425




Perché la direttiva DPI cambia?


La direttiva relativa ai DPI ha più di 20 anni. Al fine di riflettere le attuali tecnologie e processi per lo sviluppo e l'introduzione di DPI sul mercato, è necessario aggiornarla. Ora è stata sostituita dal nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425.



In Evidenza


Il Regolamento DPI (UE 2016/45, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il documento sintetizza con schemi e immagini i concetti del Regolamento e il processo per la Marcatura CE dei DPI.


Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.



Quali sono le principali modifiche?

 1  
La protezione dell'udito passa da DPI di seconda categoria a DPI di terza categoria.
La ns. azienda sta aggiornando tutti i prodotti per la protezione dell'udito in terza categoria.

 2  
I giubbotti di salvataggio passano da DPI di 2° categoria a DPI di 3° categoria.
La ns. azienda sta aggiornando il giubbotto di salvataggio alla 3° categoria.

 3  
Una dichiarazione di conformità deve essere fornita con ogni DPI: può essere una dichiarazione fisica o un collegamento a un download digitale.
Dal 2019 tutti i nostri DPI conterranno un URL per accedere alle dichiarazioni online.

 4  
Le dichiarazioni devono essere disponibili per 10 anni dopo che il DPI è stato immesso sul mercato.
La ns. azienda garantirà che le nostre dichiarazioni siano disponibili per 10 anni dopo l'acquisto.

 5  
I certificati EN avranno una validità massima obbligatoria di cinque anni (a partire dall'Aprile 2023). 
La ns. azienda sta già lavorando attivamente per garantire la piena conformità.

 6  
Le procedure di valutazione della conformità devono essere eseguite dal produttore.
La ns. azienda attualmente conduce procedure di valutazione regolari e continuerà a farlo.

 7  
Responsabilità delineate per produttori, importatori e distributori.
La ns. azienda è pienamente preparata sulle sue responsabilità come produttore e/o importatore e/o distributore.



CALENDARIZZAZIONE

Aprile 2018:
Il regolamento entra in vigore e nessun nuovo DPI può essere più certificato ai sensi della vecchia direttiva.

Aprile 2019:
Tutti i DPI immessi sul mercato devono essere conformi al nuovo regolamento.

Aprile 2023:
I certificati di tipo CE della direttiva DPI non sono più validi. Tutti i DPI devono avere nuovi certificati emessi.

Da Aprile 2018 a Aprile 2023:
I certificati di tipo CE per la vecchia direttiva DPI sono ancora validi per i prodotti in cui non vi è alcuna modifica alla norma EN pertinente, alla categoria o alla progettazione del prodotto.


Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:


a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.


Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.


Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:


a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.





venerdì 11 maggio 2018

Scatta l'obbligo dei Defibrillatori










Dal 1° luglio è in vigore l’obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche

I Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il decreto 26 giugno 2017 alcuni aspetti attuativi:
  1. ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni) 
  2. sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).


Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semi automatico  
  • 10 anni di garanzia, unico nella categoria
  • il più resistente, anche all'esterno
  • il più semplice, uso assistito


Vedi anche:

la news nel sito del Ministero dello Sport
la pagina Defibrillatori automatici dell'area tematica 118 e Pronto soccorso



Art. DEFI 021
Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semi automatico.

Compatto e leggero: il più piccolo defibrillatore automatico in commercio (dal 28 al 56% più piccolo, a seconda del dispositivo al quale viene paragonato) ed il più leggero (1.1 kg batteria inclusa).

Facile da usare: la contemporanea presenza di comandi vocali ("Applicare gli elettrodi - non toccare il paziente - il paziente può essere toccato in sicurezza") e visivi, guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso, anche qualora ci si trovi in ambiente rumoroso o con soccorritore ipoacusico. Inoltre può essere usato anche senza necessità di estrarlo dallo zainetto di contenimento, riducendo ulteriormente il tempo di attivazione del dispositivo.

Onda bifasica SCOPE: permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza, offrendo una performance senza precedenti: la migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.

Resistente: l'indice di Protezione IP56 il più alto indice di protezione contro la penetrazione della polvere e di getti d'acqua da qualsiasi direzione disponibile sul mercato: pioggia, scrosci d'acqua, umidità, fango e sporco non influiscono sulle performance del defibrillatore.

Cartuccia Pad-Pak: permette di avere un'unica data di scadenza da controllare, a differenza dei defibrillatori di altre marche. Dopo l'uso oppure dopo 4 anni dalla data di produzione, si sostituisce la cartuccia con ripristino istantaneo dell'operatività della macchina.

Approvazione FDA: grazie ai rigorosissimi standards con i quali il 350P testato e costruito, HeartSine ha ottenuto l'approvazione della FDA americana, autorizzazione alla commercializzazione nel territorio USA che solo altri 5 produttori al mondo hanno ottenuto.

Garanzia di 10 anni: la garanzia più lunga disponibile sul mercato. Contenimento dei costi di manutenzione avendo una garanzia di 10 anni ed un solo consumabile da sostituire ogni 4 anni, il costo di manutenzione complessivo di questo defibrillatore il più basso sul mercato.

DEFI 022: Padpack, pacchetto piastre e batteria, adulto
DEFI 023: Padpack, pacchetto piastre e batteria, pediatrico
ACCESSORIO A RICHIESTA: DEFI 025 cavo dati USB
La nostra società fornisce DEFIBRILLATORI e organizza CORSI per l'uso e l'addestramento di essi. Normalmente il minimo richiesto per i corsi è di 6 persone. Saranno inseriti nel database ARES 118.

Deliberazione 200/2014 dell'ARES 118 , la durata degli attestati è di 2 anni.
Accreditamento dei Centri di Formazione da parte di ARES 118 per l'emissione degli attestati.


mercoledì 9 maggio 2018

Scarpe Antinfortunistiche The ESSENTIALS







Linea di Scarpe Antinfortunistiche The ESSENTIALS

DESCRIZIONE      Qtà  PREZZO   TOTALE
1 Calzatura bassa norme EN 345 S1P Pelle Nera versione bassa pa 50   17,30 €     865,00
2 Calzatura norme EN 345 S1P Pelle Nera versione alta pa 50   17,50 €     875,00
           -  
3 Calzatura bassa norme EN 345 S1P Pelle Nera versione bassa pa 100   15,30 €  1.530,00
4 Calzatura norme EN 345 S1P Pelle Nera versione alta pa 100   15,50 €  1.550,00
           -  
5 Calzatura bassa norme EN 345 S1P Pelle Nera versione bassa pa 200   13,30 €  2.660,00
6 Calzatura norme EN 345 S1P Pelle Nera versione alta pa 200   13,50 €  2.700,00

Norme EN ISO 20345:2011 puntale acciaio 200 Joule ente certificatore EU n. 0465
Norme EN ISO 20345:2011 lamina antiforo in acciaio ente certificatore EU n. 0465
Range misure versione bassa: 35 - 52 - Sovrapprezzo per misure a richiesta
Range misure versione alta: 35 - 52 - Sovrapprezzo per misure a richiesta


Scarpa antinfortunistica alta vera Pelle norme EN 345 S1P The ESSENTIALS

  • Tomaia in pelle stampata
  • Collarino imbottito
  • Fodera traspirante e antisudore
  • Tallone relax defatigante e Battistrada > cm. 4
  • Misure: 36-48 standard
  • Misure: 35-49-50-51-52 a richiesta
  • Puntale Classico Acciaio
  • Lamina Classica Acciaio
  • Suola antistatica, antiacido, antiolio e resistente agli idrocarburi
  • (per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione)

Scarpa antinfortunistica bassa vera Pelle norme EN 345 S1P The ESSENTIALS

  • Tomaia in pelle stampata
  • Fodera traspirante e antisudore
  • Tallone relax defatigante e Battistrada > cm. 4
  • Misure: 36-48 standard
  • Misure: 35-49-50-51-52 a richiesta
  • Puntale Classico Acciaio
  • Lamina Classica Acciaio
  • Suola antistatica, antiacido, antiolio e resistente agli idrocarburi 
  • (per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione)



Per evitare di scegliere una calzatura antinfortunistica scomoda, occorre innanzitutto considerare a quale di queste tre esigenze di salvaguardia corrisponda: protezione, sicurezza e lavoro.

Analizziamo oggi proprio alcune tipologie di eventi infortunistici da caduta in cui si evidenzia una mancata / errata fornitura o un mancato /errato utilizzo delle scarpe di sicurezza.


Esempi di infortuni in cui è stata rilevata l’assenza di dispositivi di protezione dei piedi in relazione a cadute in piano o a cadute di gravi dall’alto. E se sono molti i rischi (fisici, chimici, biologici, elettrici, termici, …) a cui possono essere soggetti i piedi, il rischio più usuale per questa parte del corpo è correlato alle conseguenze delle cadute (ad esempio cadute in piano o cadute di materiali).


I casi

1° Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto in un punto vendita.

Una addetta di mercato (cassiera), entra nel corridoio che porta allo spogliatoio, in quanto deve prendere servizio nel punto vendita ove è impiegata. Improvvisamente, nel percorrere il corridoio scivola in terra a causa del pavimento bagnato, urtando violentemente il viso in terra e battendo il piede destro contro il pavimento.

Il pavimento era bagnato per cause ignote. Immediatamente viene soccorsa dai colleghi che le prestano le prime cure prima del trasporto al vicino ospedale ove viene riscontrata una contusione cranica non commotiva con ferita lacerocontusa labiale superiore e frattura del V metatarso piede destro.

Al momento dell'infortunio la cassiera indossava scarpe con la parte posteriore aperta (sul tallone) (ciabatta). L'azienda inoltre dispone di ditta esterna per l'effettuazione delle pulizie e dei lavaggi, con precisi compiti e procedure di lavoro che prevedono anche l'utilizzo di cartellonistica per evidenziare le zone bagnate con pericolo di caduta. Scarsa importanza è data agli accessori d'abbigliamento. Le dipendenti devono infatti indossare la divisa, ma viene lasciata la libertà di indossare scarpe proprie (nell'intento di far utilizzare ai dipendenti calzature di adeguato confort specie se in presenza di particolari problemi anatomici). Non sono state contemplate fonti di rischio derivanti dall'utilizzo di calzature proprie, anche perché la natura dell'attività non lasciava presupporre problematiche in tal senso.

Questi i fattori causali dell’incidente rilevati dalla scheda:
“scarpe di proprietà dell'infortunato”;
“assenza di segnaletica”.



2° Il secondo caso riguarda un infortunio con caduta di materiale sul piede.

Un lavoratore viene investito alla punta del piede destro dalla caduta di un bancale in legno che sta posizionando su una pila dove sono stoccati altri bancali riportando la frattura della falange ungueale del 1°dito del piede destro.

Il lavoratore non indossa le scarpe antinfortunistica in quanto non fornitegli dal direttore della filiale contrariamente a quanto previsto dal D.V.R.

Fattori causali:
caduta di un bancale in legno che l'infortunato stava posizionando;
scarpe antinfortunistiche non fornite.



3° Il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto in una fase di movimentazione manuale.

Un lavoratore è impegnato a movimentare insieme ad un collega un pacco di piastrelle di marmo.

Durante questa operazione al collega scivola dalle mani il pacco che cadendo colpisce al piede destro l'infortunato che non indossava scarpe antinfortunistiche.

L'infortunato ha riportato una frattura al piede destro.

Questi i fattori causali rilevati:
“al collega scivolava di mano il pacco di piastrelle”;
“Mancato utilizzo di scarpe antinfortunistiche”.


venerdì 4 maggio 2018

Prezzo di riferimento Sanità



In riferimento alle numerose richieste di chiarimento pervenute in queste ultime settimane, precisiamo quanto segue.


Relativamente al “Prezzo di riferimento sanità” pubblicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in ottemperanza all’art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98
(“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e ss.mm.ii..)


si precisa che le basi d’asta, calcolate considerando i prezzi di riferimento sopra citati, devono tenere conto che si tratta di "medie" determinate rispetto a quantità di riferimento.


Le Amministrazioni stanno chiedendo:
  1. Per questi prodotti il prezzo unitario offerto dovrà essere pari o inferiore al prezzo di riferimento pubblicato dall’ANAC. 
  2. Qualora uno o più prezzi unitari proposti siano superiori al prezzo di riferimento pubblicato dall’ANAC l’offerta sarà esclusa.

A tale riguardo quindi intendiamo precisare quanto segue:


PANTALONI       50-99   100-249    più 250
pantalone unisex bianco          6,25          5,00          4,74
pantalone unisex colorato          6,50          5,23          4,96
pantalone 3XL bianco          7,00          5,70          5,40
pantalone 3XL colorato          7,25          5,94          5,62
CASACCA       50-99   100-249    più 250
casacca unisex bianca          6,25          5,00          4,74
casacca unisex colorata          6,50          5,23          4,96
casacca 3XL bianca          7,00          5,70          5,40
casacca 3XL colorata          7,25          5,94          5,62





Produzione e Vendita di abbigliamento sanitario come divise medicali e camici, abbigliamento professionale sanitario, come casacche, pantaloni, camici da donna, camici da uomo. Forniture per abbigliamento professionale sanitario ed antinfortunistico.


Produzione & Distribuzione Abbigliamento Professionale Made in Italy - إنتاج و توزيع المهنية الملابس صنع في إيطاليا - Production & Distribution Professional Clothing Made in Italy - 製作和發行的專業服裝意大利製造



venerdì 27 aprile 2018

DIADORA GLOVE TECH suola GEOX™ Net Breathing System™


DIADORA GLOVE TECH suola GEOX™ Net Breathing System™ 
Glove Tech si aggiudica il "Product Innovation Award 2018"












Scarpe Antinfortunistiche GEOX™ Net Breathing System™ 
GLOVE TECH LOW S1P SRA HRO ESD

EN ISO 20345:2011 
suola eva+gomma
Protezione del tallone in TPU / ergonomic support system
calzata fit/comfort 11
k-sole breathable/textilmaterial aluminium 200J 15mm

GLOVE TECH LOW PRO S1P è la nuova linea GLOVE con brevetto NET BREATHING SYSTEM by GEOX in pelle PERWANGER antigraffio, idrorepellente e traspirante e tessuto rete

Scarpa da lavoro bassa

Calzatura di sicurezza BASSA S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox.


Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE.


Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

Fornibile in 4 colori










Scarpe Antinfortunistiche GEOX™ Net Breathing System™ 
GLOVE TECH LOW S3 SRA HRO ESD 
EN ISO 20345:2011 
suola eva+gomma
Protezione del tallone in TPU / ergonomic support system
calzata fit/comfort 11
k-sole breathable/textilmaterial aluminium 200J 15mm

Calzatura di sicurezza BASSA S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.






Versioni Fornibili

701.173527 GLOVE TECH HI PRO S3 SRA HRO ESD S3 SRA HRO ESD   80013 BLACK
701.173528 GLOVE TECH LOW PRO S3 SRA HRO ESD S3 SRA HRO ESD   80013 BLACK
701.173529 GLOVE TECH LOW S3 SRA HRO ESD S3 SRA HRO ESD   25059 BEIGE
701.173529 GLOVE TECH LOW S3 SRA HRO ESD S3 SRA HRO ESD   60014 BLUE COSMOS
701.173529 GLOVE TECH LOW S3 SRA HRO ESD S3 SRA HRO ESD   75066 WIND GRAY
701.173657 GLOVE TECH LOW PRO S1P SRA HRO ESD S1P SRA HRO ESD   80013 BLACK
701.173530 GLOVE TECH LOW S1P SRA HRO ESD S1P SRA HRO ESD 60014 BLUE COSMOS
701.173530 GLOVE TECH LOW S1P SRA HRO ESD S1P SRA HRO ESD   75066 WIND GRAY
701.173530 GLOVE TECH LOW S1P SRA HRO ESD S1P SRA HRO ESD   70093 VERDE OTTANIO



DIADORA UTILITY VINCE CON GLOVE TECH


LA PRESTIGIOSA BRITISH SAFETY INDUSTRY FEDERATION (BSIF) HA PREMIATO QUESTA SCARPA, ECCELLENZA DELLA COLLEZIONE 2018 DELLA LINEA WORKWEAR, COME “PRODUCT INNOVATION OF THE YEAR 2018” ALL’INTERNO DELLA CERIMONIA DI AWARD CHE SI È TENUTA A BIRMINGHAM L’11 APRILE SCORSO



Una giuria composta da figure chiave del settore ha ridotto più di 150 candidature a una rosa di 75 voci divise in nove categorie, assegnando il premio di migliore innovazione nella categoria salute e sicurezza per il lavoro a Diadora Utility. Il brand ha primeggiato nella categoria perchè La giuria[…][ ne ha riconosciuto il valore in termini di salute e sicurezza, grazie a un sistema di traspirazione unico nel mondo delle calzature da lavoro.


Glove, un iconico modello Utility - best seller da oltre 10 anni e sinonimo di protezione, design e qualità - è stata infatti recentemente presentata nella nuova versione della linea, denominata “Glove Tech”. La calzatura presenta una serie di benefit ulteriori che contribuiscono a renderla la scarpa più traspirante presente sul mercato grazie alla tecnologia Net Breathing System™, che è costituita dall’innesto nell’intersuola di una membrana traspirante che consente la fuoriuscita di vapore acqueo impedendo però l’entrata a aria e acqua dall’esterno. In questo modo, si crea il microclima ideale all’interno della calzatura, mantenendo il piede asciutto e sano. L’eccellenza del prodotto è rimarcata inoltre dall’utilizzo di pellame Perwanger di alta qualità con ottime doti di resistenza all’acqua e di traspirabilità.


Diadora Utility è la linea workwear del brand Diadora, ed è leader in Italia nel settore dell’abbigliamento e calzature di sicurezza. Da 20 anni Utility fornisce soluzioni efficienti ed efficaci ai lavoratori. Grazie a innovazioni tecnologiche, elevatissimi standard qualitativi e una forte impronta sportiva ha cambiato le regole del mercato dettandone nuovi standard competitivi.




mercoledì 25 aprile 2018

ESTINTORI dove sono obbligatori







Secondo le disposizioni vigenti, le attività commerciali e gli uffici devono essere dotati dell’adeguato numero di estintori portatili, distribuiti in modo uniforme e in prossimità delle uscite. Devono essere posti in un luogo facilmente accessibile e visibile, dotati della appropriata segnaletica. In prossimità dei quadri elettrici, è consigliata l’installazione di un estintore a CO2 per garantire la protezione anche delle apparecchiature.


L’estintore è obbligatorio se:


Il negozio supera i 400 metri quadrati, per cui si applica la norma (serve anche il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi) che prevede anche gli estintori. I negozi di superficie complessiva superiore a 400 metri quadrati, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 69.

Pertanto per questa tipologia di attività l’estintore è obbligatorio.

Ne dovrà essere installato almeno uno ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano (o compartimento) e di uno per ciascun impianto a rischio specifico (es. quadro elettrico generale, generatore di calore, ecc.). Questi dovranno essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, in modo che la distanza che una persona debba percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 metri.

Gli estintori dovranno avere una carica minima pari a 6 kg ed una capacità estinguente non inferiore a 34A – 144B C (questa sigla è una codificazione standard, della tipologia e dell’entità degli incendi che sono in grado di contrastare efficacemente).

Il negozio non supera 400 metri quadrati. In questo caso si deve fare un’altra distinzione:
Sono presenti lavoratori dipendenti. 
In questo caso l’estintore è obbligatorio. Infatti, la norma prevede che il datore di lavoro assicuri l’estinzione di un incendio. Il D.Lgs 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi (ad es. estintore) e per tutelare l’incolumità dei lavoratori anche se si hanno una quantità irrisoria di materiale combustibile.

Non sono presenti lavoratori dipendenti. 
Un locale che non ha lavoratori dipendenti, secondo il D.Lgs 81/08, non è un luogo di lavoro e non si applicano le norme sopra richiamate. Tuttavia anche in questo caso, è consigliato valutare i rischi aziendali, in quanto esiste la responsabilità nei riguardi del pubblico che accede al locale.



E’ obbligatorio l’estintore in ufficio o in azienda?


Gli uffici (o le aziende) al cui interno sono presenti più di 300 persone, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 71.

Pertanto per questa tipologia di attività l’estintore è obbligatorio. La normativa di riferimento indica di utilizzare le prescrizioni previste per le attività a rischio di incendio elevato. Viene inoltre prescritta l’installazione di uno o più estintori anche presso gli archivi (oltre che sulle vie di fuga e presso i luoghi e gli impianti a rischio specifico) a seconda della superficie.

Negli uffici con presenza di persone in numero inferiore a 300 unità (con la presenza di almeno un lavoratore diverso dal titolare) l’estintore è obbligatorio.


E’ obbligatorio l’estintore in condominio?


I condomini (ovvero gli edifici destinati ad uso civile) di altezza antincendio superiore a 24 metri, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 77.

Per tutte queste attività (con eccezione dei condomini per i quali sono previsti degli idranti) è obbligatorio installare degli estintori. La quantità e la tipologia degli estintori da prevedere è la seguente:

Attività 77 (condomini con altezza maggiore di 24 metri): Non è obbligatorio l’estintore. La norma richiede una rete idrica antincendio e l’installazione di idranti / naspi.

Attività 74 (Centrali Termiche): E’ obbligatorio l’estintore in ogni locale, installato in prossimità di ogni generatore di calore. Questo deve avere una capacità estinguente almeno pari a 21A

Attività 75 (Autorimesse): Sono obbligatori gli estintori, da installare nella corsia di manovra (in prossimità dell’ingresso ed equamente distribuiti nella stessa, in posizione ben segnalata e facilmente visibile), in numero almeno pari ad uno ogni cinque autoveicoli (per i primi venti autoveicoli); per i rimanenti, uno ogni 10 autoveicoli (fino a 200 autoveicoli); oltre 200 uno ogni venti autoveicoli. Questi devono essere omologati per fuochi tipo A, B, C ed avere una capacità estinguente almeno pari a 21A.



E’ obbligatorio l’estintore in un Pubblico Esercizio (Bar/Ristoranti/Birrerie)?


Un bar, destinato ad attività di somministrazione di cibo e bevande, al cui interno non sia effettuata alcuna attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo (discoteca, concerti, slot machine, ecc.…) non è un attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco.

Tuttavia quando presso un bar sussiste la presenza di almeno un lavoratore (diverso dal titolare) l’estintore è obbligatorio.



E’ obbligatorio l’estintore sui mezzi aziendali?


In Italia non vige alcuna legge che impone l’obbligo dell’estintore all’interno delle auto private.

Per quanto riguarda i mezzi aziendali (come auto, camion, furgoni, ecc.) si configurano di fatto come un “luogo di lavoro” (seppur mobile), pertanto il datore di lavoro (che fornisce il veicolo) è comunque responsabile, secondo il D.lgs. 81/08, della sicurezza del lavoratore stesso.

Secondo la norma vigente, il datore di lavoro, deve comunque fornire un sistema di protezione attiva contro gli incendi.



Quanti estintori installare?


Per stabilire quanti estintori installare presso un’attività è necessario adottare le seguenti prescrizioni minime, di carattere generale, valide per tutte le attività:

  1. Prevedere non meno di nr. 1 estintore per piano;
  2. La distanza che una persona deve percorrere per raggiungere un estintore deve essere inferiore a 30 metri;
  3. Devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie d’esodo e fissati a muro;
  4. Deve essere previsto almeno un estintore per ogni impianto a rischio di incendio specifico.
  5. In funzione della capacità estinguente dell’estintore e delle caratteristiche di rischio dell’attività, è possibile stabilire la superficie coperta da ogni singolo estintore e determinare pertanto il numero complessivo di estintori che è obbligatorio installare.


Le aziende a Rischio elevato.


Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:
  • Aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
  • Aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
  • Aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
  • Aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
  • Edifici interamente realizzati con strutture in legno.


Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

  • Molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo che l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
  • Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l’incendio;
  • Nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.


Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme,
  1. l’affollamento degli ambienti, 
  2. lo stato dei luoghi o 
  3. le limitazioni motorie delle persone presenti, 
rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio. Sono attività a rischio di incendio elevato:
  1. Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; 
  2. Fabbriche e depositi di esplosivi; 
  3. Centrali termoelettriche; Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 
  4. Impianti e laboratori nucleari; 
  5. Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; 
  6. Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; 
  7. Scali aeroportuali, 
  8. Stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(25) Metropolitane; 
  9. Alberghi con oltre 200 posti letto; 
  10. Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; 
  11. Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; 
  12. Uffici con oltre 1000 dipendenti; 
  13. Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; 
  14. Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.


Le aziende a Rischio medio.


Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Sono attività a rischio di incendio medio:


  • I luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (con esclusione delle attività considerate a rischio elevato)
  • I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.


Le aziende a Rischio basso.


Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.



Cura e manutenzione degli estintori

Il datore di lavoro è il responsabile dell’efficienza dei mezzi di protezione. Anche se si ha una ditta di manutenzione, la responsabilità degli estintori è sempre in capo al datore di lavoro. In ogni caso è necessario effettuare:
  • La sorveglianza a cura di una persona responsabile, per garantire che i mezzi predisposti, la cartellonistica, il manometro sia in fascia verde di sicurezza, il cartellino siano collocati nella posizione stabilita, sempre disponibili e pronti all’uso;
  • Il controllo periodico, a cura di persona competente, è semestrale e consiste nel valutare periodicamente, in genere sul luogo di installazione, l’efficienza degli estintori (non consiste solo nello spolverarli);
  • La revisione programmata, per accertare in officina specializzata con prove, a scadenze più lunghe rispetto a quelle del controllo, il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di efficienza e sicurezza. Attenzione: la revisione inoltre va effettuata ogni volta che un estintore viene utilizzato.





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