sabato 29 agosto 2026

Legge 198/2025: Lavori in Quota e Prevenzione Cadute

 


Nei cantieri edilizi e nelle attività di manutenzione industriale, la gestione del rischio di caduta dall'alto rimane una delle priorità assolute per prevenire infortuni gravi o mortali. Il continuo aggiornamento normativo non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma una condizione essenziale per progettare e gestire ambienti di lavoro sicuri.

In questo contesto si inseriscono le recenti modifiche apportate dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (di conversione del D.L. 159/2025) agli Articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/2008. Vediamo nel dettaglio quali sono i punti chiave e le innovazioni introdotte.

1. Sistemi di Protezione Collettiva e la Funzione dei Ponteggi (Art. 115, Comma 1)

Il nuovo comma 1 dell'articolo 115 chiarisce in modo esplicito quali siano i dispositivi di protezione collettiva:

1°   Parapetti provvisori e permanenti
2°   Reti di sicurezza

Si tratta di un passo avanti fondamentale: la presenza formale delle reti di sicurezza all'interno del testo normativo italiano risolve storici dubbi interpretativi, allineando l'Italia a Paesi come l'Inghilterra (mentre in altre legislazioni europee, come quella francese o tedesca, tali presidi non sono inseriti espressamente nello stesso modo).

I ponteggi sono dispositivi di protezione collettiva?

Sul tema dei ponteggi la normativa fa una precisazione sostanziale:

I ponteggi non sono dispositivi di protezione collettiva, ma hanno la funzione di dispositivo di protezione collettiva.

Secondo le norme tecniche europee di prodotto (serie UNI EN 12810 e 12811), il ponteggio è un'attrezzatura provvisionale di servizio che serve primariamente per lavorare. Sebbene venga impiegato correttamente per proteggere le persone che operano ad esempio sulle coperture, la sua natura giuridica e tecnica resta quella di una struttura di stazionamento/servizio e non di un DPI collettivo in senso stretto.

2. Priorità nella Scelta dei Sistemi di Protezione Individuale (Art. 115, Comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 115 rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo testo. La norma recepisce l'impianto dei quattro sistemi individuali (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso su fune, arresto caduta) introducendo formalmente il concetto di priorità.

Che cosa significa "priorità"?

Priorità non significa obbligo indefettibile, ma indica la metodologia che il datore di lavoro deve seguire nella valutazione dei rischi per scegliere il sistema più appropriato:

  1. Trattenuta (priorità massima)

  2. Posizionamento sul lavoro

  3. Accesso su fune

  4. Arresto caduta (priorità residuale)

Perché questa gerarchia?

Nei sistemi di trattenuta, posizionamento e accesso su fune, la configurazione operativa è concepita affinché il lavoratore non cada. Nel sistema di arresto caduta, invece, la caduta dell'operatore è prevista dal sistema stesso; pur riducendone le conseguenze, il lavoratore cade comunque. È quindi ragionevole privilegeare sistemi che impediscono l'evento caduta rispetto a quelli che si limitano ad arrestarla dopo che si è verificata. Se tuttavia la valutazione dei rischi dimostra che per una data lavorazione l'arresto caduta è la soluzione più idonea, il datore di lavoro può adottarlo legittimamente.

3. Lavori su Fune: Nessun "Via Libera" Incondizionato (Art. 115, Comma 5)

La riforma dell'articolo 115 non "sdogana" indiscriminatamente i lavori su fune. Il comma 5 conferma infatti che rimangono pienamente validi e vincolanti i requisiti prefissati dagli articoli 111 e 116 del D.Lgs. 81/2008:

⨷   Il lavoro deve essere di breve durata;
⨷   Le caratteristiche geometriche e ambientali dei siti non possono essere modificate per consentire l'impiego di altre attrezzature.

Quando il sistema su fune risulta vincente?

In situazioni operative particolari — come le lavorazioni su superfici molto inclinate dove l'operatore non riesce a stare in equilibrio sui piedi — l'uso di un sistema di accesso e posizionamento mediante fune è tecnicamente più efficace ed esente dal rischio di caduta dinamica rispetto a un sistema di arresto caduta.

4. Scale Verticali Permanenti (Art. 113, Comma 2)

L'articolo 113 disciplina le scale verticali permanenti fissate a un supporto, impiegate tipicamente nei capannoni industriali per accedere alle coperture ed eseguire interventi di manutenzione sugli impianti.

La nuova formulazione del comma 2 ammoderna una disciplina risalente originariamente al DPR 547/55, introducendo importanti chiarimenti applicativi:

◍ Funzione chiara: Viene esplicitato che si tratta di un mezzo di accesso.

◍ Alternatività tra DPI e Gabbia: Il testo prevede chiaramente due opzioni di protezione: l'impiego di un DPI anticaduta (collegato alla scala) oppure l'installazione di una gabbia di sicurezza.

◍ Sistemi alternativi, non cumulabili: Le norme tecniche stabiliscono che i due sistemi non vanno usati contemporaneamente. Nel testo di legge il DPI viene citato per primo poiché, in linea generale, garantisce un livello di sicurezza superiore, pur rimanendo la gabbia una soluzione valida laddove l'uso del DPI risulti impossibile.

(Nota: L'applicazione di tali misure di protezione rimane prevista a partire da un'altezza della scala pari ad almeno 5 metri).

Conclusioni: Un Passo Avanti per la Sicurezza

Le modifiche introdotte dalla Legge 198/2025 agli articoli 113 e 115 costituiscono un notevole progresso per la normativa italiana di prevenzione:

  • Definizione chiara dei dispositivi di protezione collettiva (parapetti e reti);

  • Introduzione del principio di priorità per i DPI anticaduta (orientato ad evitare la caduta prima ancora che ad arrestarla);

  • Disciplina coerente e lineare dell'alternatività tra DPI e gabbia di sicurezza per le scale verticali.

Il forte legame testuale stabilito tra l'articolo 113 e l'articolo 115 rafforza la coerenza del D.Lgs. 81/2008, eliminando dubbi interpretativi a favore di una maggiore tutela nei cantieri e nei luoghi di lavoro.





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