martedì 15 marzo 2022

Ambienti Confinati: Schede Pratiche Gestione






Sentenza n. 8423 del 14 marzo 2022 (u.p. 12 novembre 2021) 
Corte di Cassazione Penale Sezione IV
La responsabilità per infortunio in ambiente confinato

E' stato ritenuto responsabile il capocantiere, quale preposto, per l’infortunio occorso a un lavoratore in un ambiente confinato se non ha verificato che fosse stato sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione e che fosse stato formato e fornito dei necessari DPI.

Questa sentenza della Corte di Cassazione riguarda l’infortunio accaduto a un lavoratore durante la sua attività in un “ ambiente confinato” e deceduto per mancanza d’aria dopo essere caduto da una altezza superiore a due metri; la vittima è risultata sprovvista di maschera antigas e cintura di sicurezza, benché espressamente previste dalle disposizioni di legge e dal piano operativo di sicurezza (POS), e non era stato formato né sottoposto a verifica di idoneità alla mansione specifica. 

Responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il capocantiere che è stato condannato nei due primi gradi di giudizio. L’imputato ha ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna invocando l’applicazione del principio di effettività di cui all’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 e sostenendo altresì che al momento dell’infortunio si era dovuto allontanare momentaneamente dal luogo dell’accaduto per motivi di lavoro e che comunque al momento dell’infortunio era presente un capo squadra da lui ritenuto vice preposto di fatto. 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la condanna del capocantiere e ha osservato in merito, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, che le funzioni di vice preposto si attivano per assenze prolungate del preposto dal cantiere e non, come nel caso particolare, momentanee e che il capo squadra, ritenuto dall’imputato suo sostituto, non aveva comunque ricevuto da lui le istruzioni e le opportune direttive onde verificare, prima dell'inizio della particolare attività lavorativa nell’ambiente confinato, che al suo interno vi fosse sufficiente aerazione ed ossigenazione, come previsto non solo dalla legge ma espressamente anche dal POS.

La Corte di Appello ha integralmente confermata la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto un capocantiere responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica, per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice, alla quale erano stati affidati dall’Enel i lavori di manutenzione da effettuare all'interno di una centrale elettrica, condannandolo di conseguenza, con le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia. Il lavoratore era precipitato a terra da un "riscaldatore d'aria" che era oggetto di manutenzione ed era deceduto dopo quindici giorni per le gravi lesioni riportate. 

I giudici di merito avevano accertato che la vittima all'interno del riscaldatore era sì munita di casco protettivo e di maschera antipolvere ma non era fornita comunque di maschera antigas e nemmeno di cintura di sicurezza, benché tale dotazione fosse stata espressamente prescritta dal POS, una volta valutata la presenza di un rischio da "ambiente confinato", e che, dopo avere avvertito un malore a causa della mancanza d'aria, era caduta giù da un'altezza superiore a due metri. Era stato accertato anche che il lavoratore non era stato sottoposto a visita medica per valutare la sua idoneità a svolgere lavori in ambienti confinati, che non aveva altresì frequentato un corso di formazione specifico per la peculiare attività lavorativa da svolgere, che non era stato munito di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie (maschera antigas e cintura di sicurezza) e che non era ancorato ad un punto fisso.

Sentenza n. 8423 del 14 marzo 2022 (u.p. 12 novembre 2021) 
Corte di Cassazione Penale Sezione IV



Indicazioni schematiche per la gestione dei rischi collegati alle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: azioni, ruoli e responsabilità, documentazione di riferimento e indicatori di prestazione.


Gestione dei rischi collegati alle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Termini e definizioni

Ambiente sospetto di inquinamento/confinato: la legislazione italiana non prevede una definizione ma un elenco di caratteristiche:

- non destinato allo stazionamento fisso di lavoratori
- adibito all’immagazzinamento o trasporto di prodotti
- con aperture per l’entrata e l’uscita limitate e di difficile utilizzo in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio: gas, vapori, polveri)
- ambiente totalmente o parzialmente chiuso
- area interrata o fuori terra
- area soggetta a scarsa ventilazione
- ambiente in cui può essere presente o si può formare un’atmosfera pericolosa (tossica o infiammabile)
- ambiente in cui può essere presente un’atmosfera con carenza o eccesso di ossigeno pur senza essere tossica
- ambiente in cui è possibile l’ingresso di solido, liquido o gas
- ambiente nel quale è possibile che si intensifichino i rischi industriali normalmente presenti
- ambiente in cui sono presenti pericoli di natura meccanica, elettrica o radioattiva


Scopo

Definire una metodologia per identificare in modo puntuale e sistematico i pericoli degli ambienti confinati, per valutare i rischi e individuare le adeguate misure atte ad assicurare il migliore livello possibile di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi che vi accedono

Definire i criteri e le modalità organizzative per gestire, controllare, prevenire e minimizzare il rischio infortuni derivanti dalle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Risultati attesi

La gestione efficace dei rischi connessi alle attività che si svolgono all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Normativa specifica applicabile

d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.: artt. 66 e 121; allegato IV, punto 3; allegato XI
d.p.r. n. 177/11
d.lgs. n. 276/03 e s.m.i.: artt. 75 ss.


Azioni

1. Identificare sistematicamente i pericoli e i rischi presenti negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prendendo in considerazione:

-la specificità dell’attività e degli ambienti
-le infrastrutture, le apparecchiature e i materiali (forniti sia dall'organizzazione sia da terzi)
-le interazioni tra le attività svolte dagli interni e dagli appaltatori
-le attività svolte dai soggetti che hanno accesso agli ambienti confinati (inclusi terzi e visitatori)
-i rischi che possono derivare da fonti esterne ai luoghi di lavoro

2. Assegnare ai rischi individuati un ordine di priorità in funzione della specificità del contesto lavorativo e definire le relative priorità di intervento

3. Identificare le misure atte a prevenire, eliminare e/o mitigare i rischi attraverso:
-la verifica dei requisiti di qualificazione dei dipendenti e dei terzi che svolgono attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-l’adeguata informazione, formazione e addestramento del personale addetto alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati specificamente mirata alla consapevolezza dei fattori di rischio propri di tali attività
-la dotazione di DPI idonei alla specificità dell’ambiente e l’addestramento al loro corretto utilizzo
-l’autorizzazione e certificazione (ex artt. 75 ss. d. lgs. n. 276/03) dei contratti di subappalto per lo svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati l’adozione ed efficace attuazione, in tutte le fasi delle lavorazioni, di una procedura di lavoro specificamente mirata a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, comprensiva della eventuale fase di emergenza/soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco

4. Individuare un sistema di autorizzazione e controllo degli accessi
5. Individuare gli indicatori di prestazione
6. Individuare le risorse umane, strumentali ed economiche per attuare le misure di cui sopra
7. Implementare le misure stabilite e mettere in atto un efficace controllo operativo


Ruoli e responsabilità

Datore di Lavoro

-Identifica i pericoli, i rischi e le relative priorità
-Adotta le misure idonee a prevenire o a mitigare i rischi individuati negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Adotta un sistema di autorizzazione e controllo degli accessi
-Individua e dispone le risorse necessarie per la gestione dello specifico rischio
-Nomina un proprio rappresentante per le attività negli inambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Adotta la procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Elabora gli indicatori di prestazione


Dirigenti

-Attuano le misure stabilite dal Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e autorizzando gli accessi agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Coordinano e verificano l’attuazione delle misure stabilite per la riduzione e/o la mitigazione dei rischi
-Collaborano all’individuazione degli indicatori di prestazione


Preposti

-Vigilano sul rispetto delle procedure e delle prestazioni
-Segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza -sulla base della formazione ricevuta e gli eventuali accessi non autorizzati


Lavoratori

-Utilizzano e conservano in maniera corretta le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza e i DPI
-Segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi/dispositivi ed eventuali condizioni di pericolo (anomalie, incidenti) di cui vengano a conoscenza e gli eventuali accessi non autorizzati
-Partecipano ai corsi di formazione specifici


RSPP

-Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici degli in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Propone nuove metodologie di analisi di rischio o conferma quelle esistenti
-Medico Competente
-Collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nelle attività di valutazione e di stesura del DVR, alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della SSL e, per la parte di propria competenza, alla organizzazione del servizio di primo soccorso e alla formazione


RSGSL

-Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici degli in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Verifica l'implementazione e l’aggiornamento delle eventuali procedure del processo


Rappresentante del Datore di Lavoro per le attività in ambienti confinati

-Conosce i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative
-Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici degli in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Vigila in funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal Datore di Lavoro committente


Documentazione di riferimento

-DVR
-DUVRI
-Registro Controllo Operativo
-Registri di controllo DPI e attrezzature
-Provvedimenti di certificazione dei subappalti (ex art. 75 n. d.lgs. 276/03)
-Dichiarazioni dei committenti che autorizzano il subappalto
-Attestazione dei requisiti di qualificazione dei lavoratori e delle imprese addetti ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Registro delle attività formative e di addestramento
-Evidenze documentali dei risultati delle verifiche di apprendimento e delle attività formative ed informative svolte
-Relazione sanitaria anonima
-Procedura di lavoro specificamente diretta ad eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Indicatori di prestazione

-Dati annui di analisi di infortuni/incidenti/mancati incidenti avvenuti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
-Dati annui di analisi di infortuni avvenuti nelle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi
-n° annuo delle non conformità in accertamento requisiti delle imprese/lavoratori autonomi
-Ore annue di formazione frequentate, esito verifiche apprendimento
-n° annuo delle segnalazioni di non rispetto delle procedure
-Risultati annui dell’andamento della sorveglianza sanitaria laddove prevista
-Visite del Medico Competente su richiesta del lavoratore
-Segnalazioni del preposto e/o del rappresentante del Datore di Lavoro per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Linee di indirizzo per l'implementazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nelle aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas, e Acqua SGSL-GATEF (gas, acqua, teleriscaldamento, elettricità, servizi funerari) – INAIL






venerdì 4 marzo 2022

Alta Visibilità norma EN ISO 20471:2017







Quando si lavora in ambienti con scarsa visibilità o in luoghi in cui trafficano veicoli è necessario indossare Dispositivi di Protezione Individuale per tutelare i lavoratori, primi tra tutti, l'abbigliamento o gli indumenti ad alta visibilità. L’utilizzo di questi capi professionali è regolamentato dalla norma UNI EN ISO 20471:2017 entrata in vigore il 2 febbraio 2017, che sostituisce e la precedente UNI EN ISO 20471:2013 e recepisce gli standard EN ISO 20471:2013/A1:2016 ed EN ISO 20471:2013.

Indumenti ad alta visibilità: quando utilizzarli
Gli indumenti ad alta visibilità vanno sempre utilizzati nelle situazioni in cui il lavoratore può essere esposto a rischi a causa di una scarsa illuminazione e di una sua scarsa visibilità. La necessità di questi DPI è quello di rendere visibile gli individui che li indossano ai veicoli in movimento e a eventuali terze persone. Il loro utilizzo è necessario non solo nelle ore notturne, ma anche in quelle diurne ed è previsto sia in luoghi chiusi che all’aperto.

Autostrade, strade urbane ed extraurbane, strade private, aeroporti e cantieri edili sono esempi di ambienti di lavoro in cui l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità si rende necessario. 

La normativa UNI EN ISO 20471:2017: cosa stabilisce
La normativa UNI EN ISO 20471:2017 determina i requisiti dell’abbigliamento ad alta visibilità in modo da tutelare la sicurezza del lavoratore che si trova ad operare in ambienti in cui vi è scarsa visibilità e dispone una classificazione per questi tipi di capi professionali. Ne stabilisce, quindi, la composizione, il metodo di utilizzo e di manutenzione.

Gli indumenti alta visibilità possono proteggere diverse parti del corpo del lavoratore. In generale, la normativa prevede una divisione in tre classi di appartenenza a seconda del livello di rischio dal quale tutelano e a seconda della quantità di materiale fluorescente (che garantisce la visibilità durante il giorno) e retroriflettente (che garantisce la visibilità notturna) che li costituisce. In generale, ogni DPI che mira ad aumentare la visibilità del soggetto che lo indossa, ha un colore accesso (rosso, arancio o giallo) con inserti catarifrangenti di spessore e quantità variabile.

La scelta della classe va effettuato solo dopo un’attenta valutazione dei rischi. Solo in questo modo si potrà veramente comprendere quale tipo di DPI è il più adatto a proteggere il lavoratore. Il materiale che permette l’alta visibilità deve essere presente su tutti i lati dell’indumento in modo da garantire la visibilità dell’individuo da qualsiasi angolazione.

La classe di appartenenza degli indumenti si può ottenere sia attraverso l’utilizzo di un singolo capo o combinando insieme diversi capi, facendo in modo che la somma delle superfici sia conforme a quanto previsto dalla classe che si vuole raggiungere.

Indumenti alta visibilità: prima classe
La prima classe degli indumenti ad alta visibilità protegge da rischi minimi. Per rispettare la normativa, i capi appartenenti a questa classe devono essere composti da 0,14 m2 di materiale fluorescente, 0,10 m2 di materiale retroriflettente e almeno 2 metri di nastro riflettente largo 5 cm.

Possono essere utilizzati per lavori su strade dove circolano veicoli con velocità inferiore a 30 km/h. Più generalmente, quindi, si tratta di strade private dove è presente poco traffico. Non sono, invece, idonei per essere utilizzati su strade urbane ed extraurbane. Un esempio, sono le bretelle retroriflettenti.

Indumenti alta visibilità: seconda classe
Gli indumenti appartenenti alla seconda classe sono idonei per la tutela dei lavoratori durante le ore diurne su strade urbane ed extraurbane dove la velocità dei veicoli non supera i 60 km/h. Devono essere composti da 0.50 m2 di materiale fluorescente, 0.13 m2 di materiale retroriflettente, 2.60 metri di nastro rifrangente o riflettente alto o largo almeno 5 cm.

Rientrano in questa categoria, tra gli altri, giubbotti, giacche e pantaloni che hanno bande presenti su tutti i lati. Eventualmente, due indumenti di seconda classe, che vanno a coprire sia la parte superiore del corpo che quella inferiore, possono essere considerati come un indumento di terza classe.

Indumenti alta visibilità: terza classe
Negli indumenti di terza classe rientrano quelli composti dalla maggior quantità di materiale e che ricoprono maggiormente il corpo del lavoratore. Pertanto sono quelli più performanti e che proteggono dai rischi più elevati. Devono essere costituiti da 0.80 m2 di materiale fluorescente, 0.20 m2 di materiale retroriflettente e una fascia banda di nastro riflettente lunga almeno 4 metri e ampia 5 cm.

Le fasce o bande rifrangenti e riflettenti, negli indumenti appartenenti a questo categoria, devono essere presenti sul tronco, sulle braccia e sulle gambe del lavoratore. Sono capi idonei per lavori effettuati nelle ore diurne, al crepuscolo e nelle ore notturne, sia in ambienti chiusi (come le gallerie) che autostrade, strade urbane e extraurbane con veicoli che transitano ad una velocità superiore ai 60km/h. Sono utilizzabili anche nel periodo invernale. Si tratta di tute, salopette e giacche lunghe.

Requisiti: resistenza, visibilità su tutti i lati e assenza di loghi

Gli indumenti ad alta visibilità possono essere destinati a coprire la parte superiore dell’individuo, quella inferiore o entrambe, comprendendo, eventualmente, anche le braccia.

I capi d’abbigliamento ad alta visibilità, oltre le quantità minime di materiale fluorescente e retroriflettente indicato dalla classe di appartenenza, devono possedere anche altre caratteristiche che permettono la tutela del lavoratore dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Innanzitutto, sono capi d’abbigliamento professionali che devono essere resistenti. Il lavoratore, infatti, spesso opera in ambienti all’aperto e con condizioni climatiche variabili. Intemperie, pioggia e gelo non devono intaccare l’efficacia dell’indumento.

Importantissime sono le fasce o bande di nastro rifrangente e riflettente, che devono sempre essere presenti su tutti i lati dell’indumento. Ciò significa che il corpo del lavoratore deve esserne circondato a 360 gradi. È una condizione senza esclusioni e, quindi, vale sia per gli indumenti che coprono il tronco, che per quelli che coprono le gambe e le braccia. È un requisito essenziale perché garantisce la visibilità della sagoma da qualsiasi punto di vista, escludendo la possibilità di zone d’ombra e di incidenti dovuti alla scarsa visibilità. È impossibile, infatti, prevedere da quale direzione, rispetto all’utilizzatore, arriveranno i veicoli.

Sempre per garantire l’efficacia dell’indumento, è altresì opportuno che eventuali loghi non vadano a coprire porzioni di materiale retroriflettente. Qualora fossero presenti loghi, le superfici coperte vanno detratte dal conteggio del materiale utile.

Fasce o bande rifrangenti o riflettenti sono apposte alle estremità degli arti dell’utilizzatore. In questo modo, infatti, chi è alla guida di un veicolo, percependo i movimenti del lavoratore, può più facilmente riconoscerne la presenza.



DESCRIZIONE

T-shirt alta visibilità 55% Cotone norme EN 471
Polo alta visibilità 55% Cotone norme EN 471
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Pantalone HV Giallo (Blu) alta visibilità Puro Cotone norme EN 471
Giubbotto HV Giallo (Blu) alta visibilità Puro Cotone norme EN 471
Polo piquet gialla alta visibilità Puro Cotone norme EN 471
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GILET norme EN 471 col. Giallo o Arancione
GILET norme EN 471 + portabadge
GILET alta visibilità norme EN 471 multitasche traspirante
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Pantalone alta visibilità giallo + altri colori EN471
Parka alta visibilità giallo + altri colori EN471
Pile alta visibilità giallo + altri colori EN471
Softshell alta visibilità giallo + altri colori EN471
Gilet alta visibilità giallo + altri colori EN471
Felpa alta visibilità giallo + altri colori EN471
Polo m. corta alta visibilità giallo + altri colori EN471
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GIACCONE multifunzionale interno staccabile
versione bicocolore esterno
GIACCONE multifunzionale interno staccabile traspirante
versione monocolore esterno
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Impermeabile Giacca alta visibilità 150D spalmato PVC
Norme EN 471 classe 3.2., EN 343 classe 3.1. Giallo o Arancio
Impermeabile Pantaloni alta visibilità 150D spalmato PVC.
Norme EN 471 classe 1.2., EN 343 classe 3.1. Giallo o Arancio
Impermeabile Cappotto alta visibilità 150D spalmato PVC.
Norme EN 471 classe 1.2., EN 343 classe 3.1. Giallo
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Giacca Softshell alta visibilità traspirante impermeabile altamente antivento Colori: Giallo o Arancio
Giacca Softshell alta visibilità traspirante impermeabile altamente antivento Colore giallo-blu navy
Giacca Softshell alta visibilità traspirante impermeabile altamente antivento Colori giallo-nero.
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Parka GORE-TEX® ad alta visibilità
Parka GORE-TEX® ad alta visibilità
Parka GORE-TEX® ad alta visibilità bicolore
Cappuccio GORE-TEX®
Cappuccio GORE-TEX®
Pantaloni GORE-TEX® ad alta visibilità
Pantaloni GORE-TEX® ad alta visibilità
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ZAINI alta visibilità con fasce rifrangenti colore Giallo
ZAINI alta visibilità con fasce rifrangenti colore Arancione



1° Gilet antifreddo imbottito multitasche ad alta visibilità 
norme EN ISO 20471 Classe 2
100% Oxford 300 in poliestere rivestito PU 190 gr/mq.
Imbottitura 100% Poliestere 160 gr/mq.

2° Gilet antifreddo traspirante imbottito ad alta visibilità
norme EN ISO 20471 CLASS 2
100% Oxford in poliestere 300D rivestito PU 190 gr/mq.

Nylon 60g/Imbottitura 160 gr/mq.

PILE alta visibilità con fasce rifrangenti colore Giallo-Blu e zip corta

PILE alta visibilità con fasce rifrangenti colore Giallo-Blu e zip lunga





Professioni Sanitarie e Socioassitenziali

 



I lavoratori del settore sanitario e socio-assistenziale sono esposti a diversi rischi elevati per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL). Una recente relazione commissionata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), esamina tali rischi e la loro gestione, primi fra tutti i rischi correlati alla emergenza COVID-19 e a vari fattori ergonomici e psicosociali.


Il documento dell’Agenzia europea EU-OSHA si sofferma sulle professioni sanitarie e socioassitenziali. Quali i rischi principali dei lavoratori e quale prevenzione attuare.

“Human health and social work activities – evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)” a cura di Andrea Broughton, Paulina Pankowska, Mario Battaglini, Letizia Vicentini, 

indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER) dell’EU-OSHA che esamina la gestione pratica dei rischi per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro europei.

In Europa il comparto sanitario e socio-assistenziale, un settore chiave per poter garantire e preservare la salute e il benessere dei cittadini e dei lavoratori, impiega (dati 2020 Eurostat) circa l'11% dei lavoratori dell'Unione europea. Una percentuale significativa di questi lavoratori opera negli ospedali, ma il personale lavora anche in altri ambiti lavorativi come case di cura e di riposo, studi medici, aree e luoghi di attività legate alla salute o a domicilio nelle stesse case dei pazienti.


La relazione, dal titolo “Human health and social work activities – evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)” contiene una panoramica delle tendenze in una prospettiva temporale, delle criticità e dei fattori chiave propri della gestione della SSL nel comparto sanitario e socio-assistenziale.


Tra i rischi principali per i lavoratori del settore sanitario e dell’assistenza sociale ci sono i rischi biologici, che comprendono qualsiasi forma di esposizione ad agenti biologici come gli agenti patogeni trasmessi per via ematica e i microrganismi infettivi (anche quelli correlati alla pandemia da COVID-19).


Tra i rischi principali per i lavoratori del settore sanitario e dell’assistenza sociale ci sono poi:

  • i rischi chimici (quelli derivanti dai farmaci, ad esempio quelli utilizzati nel trattamento del cancro);
  • i rischi fisici (quelli derivanti da scivolamenti, inciampi e cadute, rumore e radiazioni ionizzanti);
  • i rischi ergonomici (per esempio il sollevamento dei pazienti, la movimentazione dei pazienti);
  • i rischi psicosociali (quelli derivanti dall'elevato carico di lavoro, dall’avere a che fare con malati terminali, dalla necessità di svolgere più compiti, dalla violenza e dalle molestie da parte degli utenti, dall'esposizione a eventi traumatici, dal lavoro a turni, dal lavoro solitario, dal burnout, dal mobbing.


Chiaramente l'impatto del COVID-19 è stato notevole per il comparto. Il settore sanitario e dell’assistenza sociale, essendo protagonista, ha indubbiamente ricevuto un forte pressing in relazione alla pandemia da COVID-19. Tuttavia quanto avvenuto potrebbe essere utilizzato per migliorare la SSL nel settore, grazie alla maggiore visibilità e all' importanza del settore agli occhi dell'opinione pubblica.

Gli intervistati hanno sottolineato un enorme aumento dello stress, causato da fattori quali 

1° il superlavoro derivante dall'aumento del numero di pazienti e dalla carenza invece di personale, 

2° la mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI) nella prima ondata di COVID-19, 

3° l'ansia generale per la propria salute a causa della potenziale esposizione al COVID-19 sul lavoro, e per la salute delle loro famiglie durante la pandemia.


I principali rischi ergonomici segnalati per coloro che lavorano nel settore sono i movimenti ripetitivi delle mani e delle braccia, la seduta prolungata e il sollevamento o lo spostamento di persone o di carichi pesanti. Questi rischi possono causare disturbi muscolo-scheletrici (DMS) in generale e dolori alla schiena in particolare. Questi fattori sono identificati come rischi per tutti i settori, ma il sollevamento o lo spostamento di carichi pesanti è segnalato come un rischio maggiore per questo settore che per altri settori. Lo studio ha riscontrato una consapevolezza nel settore sanitario e socio-assistenziale superiore alla media degli altri settori.

Anche i rischi da sostanze chimiche o biologiche sono stati confermati come più elevati per questo settore rispetto ad altri settori.

Per ciò che riguarda i rischi psicosociali è confermato che gli operatori del settore hanno a che fare con pazienti difficili e già questo è il rischio più significativo. 

Atri problemi significativi sembrano essere la pressione del tempo, le molestie e la violenza sul posto di lavoro.

Nonostante le aziende del comparto dichiarino di aver effettuato delle valutazioni dei rischi più accurate che in altri settori, ancora è molto il lavoro da fare.

E' fondamentale monitorare di più i rischi psicosociali sul posto di lavoro, soprattutto dopo la pandemia da COVID-19;

è fondamentare implementare la meccanizzazione e la digitalizzazione per ridurre i rischi ergonomici nel settore;

è fondamentale individuare delle strategie di mitigazione del rischio di SSL, in particolare nel caso di molestie, abusi e minacce, stress, bullismo, da parte di soggetti esterni;

è fondamentale la formazione e la sensibilizzazione per ridurre i rischi di SSL sul luogo di lavoro. Riguardo a questi aspetti il settore sembra aver conseguito risultati relativamente buoni particolarmente nelle strutture di assistenza sociale e non residenziale (forse perché l'ambiente di lavoro è meno controllato);

è fondamentale che gli esempi di buone prassi siano disponibili per tutti, il che significa che sarebbe consigliabile la traduzione delle buone prassi in più lingue dell'UE;

il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti nella gestione della SSL e nella valutazione dei rischi è un vantaggio riconosciuto in termini di riduzione dei rischi.

Documento:

“Human health and social work activities – evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)”

documento in lingua inglese, a cura di Andrea Broughton, Paulina Pankowska, Mario Battaglini, Letizia Vicentini, edizione 2022.






 

martedì 1 marzo 2022

Segnali di indicazione nome VIA e NUMERI CIVICI


Produzione e vendita di segnaletica toponomastica di numeri civici e targhe viarie per i comuni, enti pubblici e privati, condomini, consorzi, aziende







Targhe Toponomastiche e Segnali di Indicazione nome VIA o PIAZZA
In alluminio estruso 16/10 e pellicola rifrangente classe 1, 
(a normale risposta luminosa con durata minima di 7 anni)
* versione con scritte BIFACCIALI e con bordino,
* versione con scritte MONOFACCIALI e con bordino. 
Complete di staffa per palo Ø 60 mm.
Sono fornibili complete di nome Strada via o piazza e logo Comune

F06020R - cm 60 x 20
F08020R - cm 80 x 20
F08025R - cm 80 x 25
F10025R - cm 100 x 25
F10030R - cm 100 x 30


Segnale di indicazione NUMERI CIVICI
In alluminio piano 20/10 e pellicola rifrangente classe 1 (a normale risposta luminosa con durata minima di 7 anni), con bordino. A richiesta sono fornibili completi di numero civico.
1510 - mm 150 x 100
1612 - mm 160 x 120
1812 - mm 180 x 120



RIFRANGENZA

Il Nuovo Codice della Strada prescrive che tutti i segnali debbano
essere in esecuzione rifrangente con caratteristiche colorimetriche,
fotometriche, tecnologiche e di durata stabilite dal D.M. 1584 del 31 Marzo 1995. 

I segnali stradali, se di produzione standard e non a richiesta, saranno per dimensioni, figure e caratteristiche tecnicheconformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285) e dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495) e successivi aggiornamenti. 

I segnali dovranno essere certificati secondo quanto previsto dalla circolare 3652/1999 del Ministero dei lavori pubblici. Soluzioni per la segnaletica per interni ed esterni.


VERNICIATURA
La verniciatura sia per i segnali in ferro che per quelli in alluminio,
viene eseguita con speciali polveri poliestere a forno, previa preparazione del grezzo, (sgrassaggio, lavaggio e fosfatazione, lavaggio e passivazione, asciugatura, mano di primer per alluminio).

PRODUZIONE E VENDITA di segnaletica stradale, segnaletica di sicurezza e segnaletica aziendale.
FORNITURE a enti pubblici e privati, condomini, consorzi, aziende di segnaletica stradale standard e a richiesta

Sviluppo e realizzazione di segnaletica stradale verticale nei supporti sopraindicati.


SEGNALETICA di pericolo, obbligo, divieto, integrativa e complementare.
SEGNALETICA di indicazione e direzione, turistico-alberghiera.
SEGNALETICA targhe indicazione vie, piazze, numeri civici.


NON acquistate MAI cartelli in PVC o Plastica, poiché questi materiali, con la loro carica elettrostatica, attirano la polvere i soprattutto i RAGGI UV e, nell'arco di pochi mesi, rendono sbiaditi e illeggibili i cartelli; mentre l'ALLUMINIO rimane inalterato per almeno 7 o 10 anni in condizioni climatiche anche molto aggressive.








Gamma GILET Alta Visibilità