Elmetto con Portatesserino - Portanome - Portalogo - Portabadge
Norme: EN 397 -30°C/+50°C, LD
Elmetto con Portatesserino - Portanome - Portalogo - Portabadge ultraleggero e sottile saldato sulla parte esterna della calotta in ABS. Il porta tesserino è in policarbonato ignifugo, è dotato di apertura scorrevole per un facile e sicuro inserimento.
Ideale per l’identificazione dell'operatore, le informazioni sull’utilizzatore e l’accesso al sito lavorativo tramite badge elettronico.
Caratteristiche funzionali:
• L’elmetto ventilato permette un flusso d’aria rinfrescante intorno alla testa
• Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card
• Bardatura tessile a 6 punti
• Regolazione con rotella per un facile aggiustamento
• Sottogola 4 punti incluso
• Deformazione laterale
Materiali: ABS, Policarbonato
Misura universale: Regolabile 56-63 cm
L'obbligo della tessera di riconoscimento per chi opera nei cantieri di lavoro e le caratteristiche della stessa sono attualmente regolati dal d. lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), coordinato con il successivo d. lgs. 106 del 3 agosto 2009 (disposizioni correttive e integrative). L’ultimo aggiornamento è di giugno 2016. Il decreto, in sintesi, prescrive gli obblighi sia per chi è tenuto a rilasciare la tessera (il datore di lavoro), sia per chi deve disporne ed esporla (lavoratore), nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa vigente.
L’obbligo di esporre la tessera è stabilito dall’art. 20 (Obblighi dei lavoratori) del d. lgs. 81/2008. L’art. 20 al c. 3 cita che i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto “devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. Tale obbligo “grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.
L’obbligo di rilasciare la tessera non è previsto solo dall’art. 18, ma anche dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). L’art. 55 c. 5 lett. i del d. lgs. 81/2008 specifica che in caso di violazione (dell’art. 26 c. 8 appunto), il datore di lavoro e il dirigente sono puniti “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548 euro per ciascun lavoratore”. La sanzione per la mancata esposizione della tessera da parte del lavoratore dipendente o lavoratore autonomo (obbligo previsto dall’art. 20 c. 3), invece, è stabilita dall’art. 59 (Sanzioni per i lavoratori). Il c. 1 lett. b specifica che, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, il lavoratore è punito “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro”.
Materiali: ABS, Policarbonato
Misura universale: Regolabile 56-63 cm
L'obbligo della tessera di riconoscimento per chi opera nei cantieri di lavoro e le caratteristiche della stessa sono attualmente regolati dal d. lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), coordinato con il successivo d. lgs. 106 del 3 agosto 2009 (disposizioni correttive e integrative). L’ultimo aggiornamento è di giugno 2016. Il decreto, in sintesi, prescrive gli obblighi sia per chi è tenuto a rilasciare la tessera (il datore di lavoro), sia per chi deve disporne ed esporla (lavoratore), nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa vigente.
L’obbligo di esporre la tessera è stabilito dall’art. 20 (Obblighi dei lavoratori) del d. lgs. 81/2008. L’art. 20 al c. 3 cita che i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto “devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. Tale obbligo “grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.
L’obbligo di rilasciare la tessera non è previsto solo dall’art. 18, ma anche dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). L’art. 55 c. 5 lett. i del d. lgs. 81/2008 specifica che in caso di violazione (dell’art. 26 c. 8 appunto), il datore di lavoro e il dirigente sono puniti “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548 euro per ciascun lavoratore”. La sanzione per la mancata esposizione della tessera da parte del lavoratore dipendente o lavoratore autonomo (obbligo previsto dall’art. 20 c. 3), invece, è stabilita dall’art. 59 (Sanzioni per i lavoratori). Il c. 1 lett. b specifica che, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, il lavoratore è punito “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro”.