mercoledì 7 maggio 2014

Decreto 81: gli adempimenti per la gestione dei DPI


I quesiti sul decreto 81: gli adempimenti per la gestione dei DPI

Gli adempimenti formali richiesti dal D.Lgs. 81/2008 per dimostrare di avere valutato, acquistato e consegnato al lavoratore i dispositivi di protezione individuali. Di Rolando Dubini.


  
  




DOMANDA
L'adozione dei DPI discende dalla corretta  valutazione dei rischi e dalla impossibilità per il datore di lavoro di eliminare in altro modo per il lavoratore la possibilità di subire un danno. Quali adempimenti formali richiede il D.Lgs. 81/08 per dare evidenza di avere valutato, acquistato e consegnato al lavoratore il DPI? 
Esiste una modulistica ufficiale per attestare la  consegna del DPI?

RISPOSTA
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo del datore di dotarsi di procedure per la gestione dei D.P.I.:

D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi (...)
Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve (...) contenere:
(...)
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
(...)
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
(...)

In altri articoli il D.Lgs. n. 81/2008 fa specifico riferimento anche a procedure aziendali in relazione alla consegna e riconsegna dei DPI.

Ad esempio all’articolo 77:

D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
(...)
4. Il datore di lavoro:
(...)
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
(...)

E all’articolo 78:

D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
(...)
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.


Rolando Dubini, avvocato Milano
tratto da PUNTO SICURO

http://documenti.networkaias.it/attachement/DTO_05-2011_DPI_def.pdf

Art. 77 – Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche’ questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinche’ tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento e’ indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.












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