Le sostanze chimiche sono presenti in molti prodotti utilizzati quotidianamente, ad esempio detergenti, detersivi, tessuti, abbigliamento, mobili, ecc.
Esse vengono utilizzate non soltanto dai lavoratori dell’industria che le produce, ma anche e soprattutto da quelli dei settori a valle:
industria delle costruzioni, dei metalli, della lavorazione del legno, industria
automobilistica, tessile, alimentare, agricoltura, comparti dell’informatica, dei
rifiuti, delle pulizie ecc.
Può essere utile quindi una guida rapida per una autoverifica della corretta gestione del rischio chimico da parte del Datore di Lavoro
La presenza in azienda di un DVR (Documento di Valutazione del Rischio) o di una Valutazione da Esposizione a Sostanze Pericolose, non è “garanzia di una situazione controllata, valida e rispondente a tutti i requisiti normativi imposti dalla legislazione vigente”.
Infatti alcune evidenze sperimentali dimostrano che “nel corso di tale valutazione sono generalmente effettuati errori metodologici e su 100 aziende coinvolte in un'indagine sulla corretta valutazione del rischio da esposizione a sostanze pericolose:
-il 25% è stato oggetto di prescrizione di omessa valutazione del rischio chimico ed omessa attività di formazione sui rischi specifici;
-il 90% è stato oggetto di disposizioni riguardanti il miglioramento e l'integrazione di misure di prevenzione e protezione;
-la quasi totalità delle valutazioni riguardava il solo rischio chimico per la salute, trascurando il rischio per la sicurezza dovuto alla manipolazione delle sostanze pericolose”.
L’ASL RMF, con la collaborazione della CNA e della FederLazio, ha elaborato questo strumento utile ed adattabile a tutte le realtà lavorative “per comprendere se nella propria azienda il rischio chimico è presente, se è stato adeguatamente valutato e se è necessario implementare misure aggiuntive di valutazione e di controllo dell'esposizione”.
Il datore di lavoro è dunque invitato a leggere attentamente le domande della lista di controllo e compilare la lista rispondendo in modo obiettivo e sincero alla luce della propria realtà lavorativa, senza timore di evidenziare eventuali lacune. Solo individuandole è possibile avviare una politica di risanamento che porterà ad una corretta valutazione del rischio chimico.
La check-list è divisa in quattro sezioni:
- anagrafica;
- ciclo produttivo;
- valutazione del rischio;
- misure di prevenzione.
Ad esempio la lista di controllo chiede se il documento di valutazione del rischio comprende anche i prodotti di lavorazione che comportano immissione di agenti chimici nel luogo di lavoro (es. fumi di saldatura) e considera anche le attività di pulizia.
-il 25% è stato oggetto di prescrizione di omessa valutazione del rischio chimico ed omessa attività di formazione sui rischi specifici;
-il 90% è stato oggetto di disposizioni riguardanti il miglioramento e l'integrazione di misure di prevenzione e protezione;
-la quasi totalità delle valutazioni riguardava il solo rischio chimico per la salute, trascurando il rischio per la sicurezza dovuto alla manipolazione delle sostanze pericolose”.
L’ASL RMF, con la collaborazione della CNA e della FederLazio, ha elaborato questo strumento utile ed adattabile a tutte le realtà lavorative “per comprendere se nella propria azienda il rischio chimico è presente, se è stato adeguatamente valutato e se è necessario implementare misure aggiuntive di valutazione e di controllo dell'esposizione”.
Il datore di lavoro è dunque invitato a leggere attentamente le domande della lista di controllo e compilare la lista rispondendo in modo obiettivo e sincero alla luce della propria realtà lavorativa, senza timore di evidenziare eventuali lacune. Solo individuandole è possibile avviare una politica di risanamento che porterà ad una corretta valutazione del rischio chimico.
- anagrafica;
- ciclo produttivo;
- valutazione del rischio;
- misure di prevenzione.
Ad esempio la lista di controllo chiede se il documento di valutazione del rischio comprende anche i prodotti di lavorazione che comportano immissione di agenti chimici nel luogo di lavoro (es. fumi di saldatura) e considera anche le attività di pulizia.
Inoltre vuole verificare se per la determinazione del rischio sono stati presi in considerazione, per ciascuna sostanza, i seguenti parametri:
- frequenza di esposizione;
- durata dell'esposizione;
- quantità.
E le seguenti modalità di esposizione:
- ciclo chiuso;
- lavorazione all'aperto;
- aspirazione alla fonte (es: cappe mobili);
- automatismi;
- segregazione (es: cabine, barriere isolanti).
Inoltre sono presenti in azienda le schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate? E le schede sono aggiornate ai più recenti regolamenti comunitari (es. normativa REACH, Regolamento CLP)? I lavoratori vi hanno accesso?
Dopo aver verificato che la valutazione si sia svolta correttamente per ciascun gruppo omogeneo/mansione, il documento chiede se la valutazione del rischio chimico sia stata effettuata mediante misure degli inquinanti e/o utilizzo di algoritmi (sistemi di calcolo teorici). In particolare, se sono state effettuate misure degli inquinanti, “è riportata la frequenza con cui ripetere i monitoraggi, nel rispetto delle indicazioni della norma UNI EN 689”? E quale eventuale tipologia di algoritmo è stata utilizzata (Movarisch, Inforisch, Cheope, ...)? E la valutazione del rischio “ha tenuto conto delle peggiori condizioni di utilizzo delle sostanze chimiche”?
Dopo una domanda sulle comunicazioni al medico competente, laddove nominato in azienda, la sezione si conclude con la verifica, con riferimento all'art. 230 del D. Lgs. 81/2008, della presenza nel documento di valutazione del rischio chimico dei “livelli di esposizione per ciascun lavoratore alle singole sostanze chimiche”.
Il documento è scaricabile qui:
(Testo articolo parzialmente tratto da Punto Sicuro)
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) Ottobre 2012
SUI CONTROLLI PREVISTI DAI REGOLAMENTI REACH E CLP IN LOMBARDIA
queste le domande più frequenti per le quali troverete le risposte sul documento sopraindicato.
1. Il controllo previsto dai Regolamenti REACH e CLP viene svolto nell’unità locale o nella sede legale dell’impresa?
2. Tutte le sostanze/miscele devono essere provviste di Scheda Dati di Sicurezza?
3. Come si devono valutare i sistemi informatici (software) utilizzati dalle imprese per realizzare le Schede Dati di Sicurezza relative ai prodotti da queste immessi sul mercato?
4. In che lingua devono essere redatte le SDS delle sostanze o miscele presenti in un’impresa per essere utilizzate o immesse sul mercato italiano?
5. Come si deve comportare un utilizzatore a valle cui vengono fornite SDS in lingua straniera?
6. Le Schede Dati di Sicurezza di sostanze/miscele devono riportare il numero di Registrazione?
7. In quali occasioni le Schede Dati di Sicurezza devono essere revisionate?
8. Le Schede Dati di Sicurezza devono riportare i dati relativi all’OR?
9. Un’impresa può redigere una stessa Scheda Dati di Sicurezza per più prodotti (Schede “famiglia” o “a ombrello”)?
10. Nell’impresa è possibile che vengano usati codici o dizioni di propria ideazione per identificare e catalogare le sostanze/miscele in uso?
11. E’ possibile apporre un marchio/logo (“rebrand”) diverso sui contenitori di sostanze/miscele immesse sul mercato da altri soggetti?
12. E’ previsto il pagamento di una tariffa per le imprese oggetto di controllo previsto dai Regolamenti REACH/CLP?
13. . Gli esercizi di vendita all’ingrosso o al dettaglio devono rilasciare la SDS ad accompagnamento di una sostanza/miscela pericolosa acquistata da un utilizzatore finale?