giovedì 20 ottobre 2011

Fattori di Rischio nel Settore Autotrasporti



Recepimento ADR 2011
• ADR è l’accordo europeo che regola il trasporto di materie pericolose su strada e generalmente viene aggiornato ogni 2 anni.
• L’ADR 2011 (Direttiva 2010/61/UE) è stata recepita in Italia col D.M. 3/1/11 ed è in vigore dal 4/3/11.  
• Dal 1/7/2011 varrà solo l’ADR 2011.



Sanzioni
Art 168 C.d.S. Comma 9
• Ritiro per 2 mesi di patente e libretto
• -10 punti
• 382 €
In caso di anomalie relative a: 
• idoneità tecnica di veicoli e cisterne, 
• equipaggiamento dei veicoli (es. estintori), 
• pannelli ed etichette di pericolo su veicoli, cisterne, container o colli,
• sosta dei veicoli,
• operazioni di carico, scarico e trasporto in comune.



Sanzioni
Art 168 C.d.S. Comma 9 bis
• 382 €
• -2 punti
In caso di anomalie relative a: 
• equipaggiamento dei conducenti (es. kit ADR), 
• compilazione e tenuta dei documenti di trasporto,
• istruzioni di sicurezza.
Art 168 C.d.S. Comma 9 ter
• 154 €
Per altre difformità non citate nei commi precedenti.



Sanzioni
D. Lgs. 35/2010
• Inasprimento della sanzione per la mancata nomina del 
consulente ADR: da 6.000 a 36.000 €



Equipaggiamento per tutti i veicoli:
1) Per ogni veicolo, almeno un ceppo di dimensioni 
adeguate alla massa massima del veicolo ed al 
diametro delle ruote;
2) Due segnali d’avvertimento autoportanti (es. birilli);
3) Liquido lavaocchi


Equipaggiamento per ogni membro dell’equipaggio:
4) Un’imbracatura fluorescente (per esempio come 
quella descritta dalla norma europea EN 471);
5) Una lampada portatile;
6) Un paio di guanti di protezione;
7) Un mezzo di protezione per gli occhi (per esempio occhiali protettivi).

Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi:
8) Una maschera di evacuazione d’emergenza per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo del veicolo per i carichi con etichette di pericolo 2.3 (gas tossici) o 6.1 (materie tossiche);
9) Un badile
10) Un copritombino
11) Un recipiente per la raccolta

Estintori
a) Un estintore portatile, di capacità minima 2 kg, in grado 
di estinguere un incendio del motore o nella cabina.
b) Estintori supplementari:
• se il PTT non è superiore a 3,5 ton, la capacità totale 
degli estintori è 4 kg.
• se il PTT è maggiore di 3,5 ton e non superiore a 7,5 
ton, la capacità degli estintori è 8 kg, di cui almeno 1 
con capacità minima di 6 kg.
• se il PTT del veicolo è maggiore a 7,5 ton la capacità
degli estintori è 12 kg, di cui almeno 1 con capacità
minima di 6 kg.


Riguardo alla sicurezza e salute sul lavoro può essere utile riprendere alcune definizioni:
- sicurezza: condizione oggettiva esente da pericoli o garantita contro eventuali pericoli. “Nei luoghi di lavoro la sicurezza gioca un ruolo fondamentale nella tutela della salute dei lavoratori”; 
- salute: condizione di benessere fisico e psichico dovuta ad uno stato di perfetta funzionalità dell’organismo. “È un diritto umano fondamentale secondo la Carta dei diritti universali dell’uomo, che non consiste solo nell’ assenza di malattia e/o infermità (Oms)”.


Ci soffermiamo invece sulla parte relativa alla valutazione del rischio e ai principali fattori di rischio del settore autotrasporti. 

Anche in questo caso possono tornare utili alcune definizioni:
pericolo: “una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali di lavoro, materie prime o intermedi, metodi di lavoro, macchine e strumenti) in grado di causare danni alle persone o all'ambiente (concetto deterministico)”;
- rischio: “concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno (concetto probabilistico)”.
Insomma se il pericolo è potenziale, il rischio è concreto.




BORSA ADR TRASPORTO GASBORSA ADR TRASPORTO GAS d''emergenza per unità destinate al trasporto di merci pericolose su strada. Il contenuto è conforme alla normativa attualmente vigente in Italia ed in Europa. Normative di riferimento: DM 04/09/96 attuazione della Direttiva Europea 94/55/CE - DM 15/05/06 attuazione della direttiva europea 96/86/CE - DM 28/09/99 attuazione della direttiva europea 1999/47/CE NOTA IMPORTANTE: gli automezzi devono avere un cuneo blocca ruote adeguato ed il materiale eventualmente previsto dalle "istruzioni scritte per il conducente (TREMCARD) in base alla merce trasportata (marginale 10.385)



BORSA ADR STANDARDBORSA ADR STANDARD d''emergenza per unità destinate al trasporto di merci pericolose su strada. Il contenuto è conforme alla normativa attualmente vigente in Italia ed in Europa. Normative di riferimento: DM 04/09/96 attuazione della Direttiva Europea 94/55/CE - DM 15/05/06 attuazione della direttiva europea 96/86/CE - DM 28/09/99 attuazione della direttiva europea 1999/47/CE NOTA IMPORTANTE: gli automezzi devono avere un cuneo blocca ruote adeguato ed il materiale eventualmente previsto dalle "istruzioni scritte per il conducente (TREMCARD) in base alla merce trasportata (marginale 10.385)

martedì 11 ottobre 2011

Guanti MONOUSO lunghi

Guanti usa e getta in polietilene. Presa disegno in rilievo. Modello ambidestro. Spessore è di 0,02 millimetri. Caratteristiche principali: tatto e destrezza. Approvato per la manipolazione degli alimenti. Questi guanti monouso sono lunghi cm. 90




Guanti in polietilene arancio monouso extra lunghi. Hanno una presa in rilievo e sono prodotti in versione ambidestra. Tatto e destrezza (se pur in taglia unica). Approvato per la manipolazione degli alimenti.

I DPI devono:


a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
c) tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76 comma 2 e 3 - D.lgs 9 aprile 2008, n. 81)


art. 76 comma 2c D. LGS. 81/2008: Scarpe Antinfortunistiche

Se la prevenzione si realizza anche attraverso l’uso dei dispositivi di protezione personale è bene analizzare anche le problematiche relative all’eventuale rifiuto del lavoratore di indossare scarpe antinfortunistiche.









Il primo caso è relativo all’attività di sostituzione di un tratto di ciglio in travertino di un marciapiede su un tratto di strada urbana.
Un operaio, intento alla sostituzione di cigli in marmo su un tratto di marciapiede, si trova vicino alla zona ove altri due operai sono intenti a scaricare dei pezzi di marmo da un automezzo di proprietà della ditta. Ad un certo punto uno dei pezzi movimentati manualmente dai due operai scivola dal cassone dell'automezzo (la movimentazione avviene a mano trascinando sul pianale del mezzo i tratti fino al punto di poterli afferrare) colpendo l'operaio intento alla sostituzione dei cigli alla gamba sinistra provocandogli la frattura bifocale scomposta III distale del perone sinistro.
L'analisi dell'infortunio ha evidenziato:
- che “il datore di lavoro non ha fornito ai lavoratori per le azioni di sollevamento, di spostamento, di sostegno e di scarico, mezzi adeguati allo scopo ad evitare la caduta dall'alto dei pesi e i rischi di lesioni dorso-lombari”;
- la “mancanza di un preposto che si occupava della sicurezza”;
- che “i lavoratori non sono stati adeguatamente informati e formati”.
Tuttavia il lavoratore infortunato “indossava scarpe antinfortunistiche che, verosimilmente, a seguito dell'urto del marmo col piede, hanno evitato ulteriori danni all'arto in questione”.

Il secondo caso è invece relativo alla sistemazione o sostituzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Un operaio sta svolgendo il lavoro di sostituzione di un “palo metallico di segnaletica stradale verticale posizionato sul marciapiede nei pressi di un attraversamento pedonale anche a servizio di una scuola”. Precisamente sta cercando di “estrarre da terra (verosimilmente spezzare alla base) il palo da sostituire di diametro di 48 mm forzandolo in avanti e indietro”, quando improvvisamente il paletto cede spezzandosi di netto alla base (“evento facilitato anche dalla verosimile usura del palo stesso esposto agli agenti atmosferici”).
L'operaio sorpreso dal cedimento del palo perde l’equilibrio ed appoggia il piede destro all’indietro in posizione tale da non poter sorreggere in piedi il corpo. Cade così in terra “ed in seguito alla torsione del collo del piede, oltreché l'urto a terra”, avverte un forte dolore alla caviglia destra.
In seguito gli accertamenti effettuati dal posto di pronto soccorso si evidenzia “la frattura trimalleolare della caviglia destra con prognosi iniziale di gg 30 (87 totali)”.
Si rileva che al momento dell'infortunio l'operaio “indossava scarpe antinfortunistiche che potrebbero aver attutito l'impatto con il terreno ed il conseguente danno; tuttavia la sede della lesione lascia presupporre che l'impatto sia avvenuto in un settore della scarpa poco protetto”. Al di là del cedimento del palo siamo di fronte ad un errore procedurale: “le procedure di lavoro prevedevano che l'operazione di sfilamento dei vecchi pali avvenisse scalzando dapprima il materiale circostante il palo stesso in modo da allentarne la presa sul terreno”.

Il terzo caso è invece relativo ad attività di costruzione di una linea elettrica.
Mentre viene movimentato un palone metallico per il posizionamento nel terreno con l'ausilio di un' autogru, lo stesso fuoriesce dalla guida dell' imbracatura e colpisce l'infortunato al piede destro procurandogli un trauma da schiacciamento e la successiva amputazione del 5° dito del piede destro.
Le analisi hanno rilevato:
- una mancanza di protezioni, con riferimento a un accessorio di imbragatura per sollevamento;
- problemi relativi al terreno sconnesso;
- un errore di procedura nel “rizzamento” del palo metallico;
- la funzione “migliorativa” del danno relativa alla presenza di scarpe antinfortunistiche.

Attraverso questi link potete visualizzare tutti gli articoli scritti per le calzature antinfortunistiche:


Riportiamo alcuni stralci di un articolo, pubblicato su MedicoCompetente

In particolare si ricorda l’importanza dell’art. 2087 del Codice Civile (L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) e si ricorda che il “datore di lavoro è tenuto ad adottare anche quelle misure che, pur non previste dalla legge come obbligatorie, dovessero rendersi necessarie in base alla particolarità del tipo di lavoro svolto”.

“Dunque, nei casi in cui non esista un obbligo di comportamento imposto tassativamente dalla legge - in quanto già valutato come pericoloso dal legislatore - sarà il datore di lavoro a valutare, sotto propria responsabilità, se tale rischio appaia ‘prevedibile’ o meno: di conseguenza, in caso di infortunio dovuto a mancanza di scarpe antinfortunistiche, il datore di lavoro dovrà cercare di dimostrare al giudice come tale rischio di schiacciamento non fosse ragionevolmente prevedibile”.

Dunque, per riassumere, l'obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche scatta “ogni qualvolta risulti ‘prevedibile’ un rischio di lesioni ai piedi: tale prevedibilità dovrà essere valutata dal SPP in sede di valutazione dei rischi”.





Si ricorda inoltre che i doveri degli imprenditori “non si limitano a fornire i DPI, a disporre che questi vengano utilizzati e a fornire alcune informazioni sul corretto utilizzo di questi: l'art.18 comma 1f del D.Lgs 81/2008 infatti, impone all'imprenditore di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, dell'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Gli artt.20 comma 1d e 78 comma 2 del D.Lgs 81/2008, che obbligano i lavoratori ad utilizzare in modo appropriato i DPI potrebbero essere utili, al massimo, per individuare una corresponsabilità del lavoratore, ma non esentano in alcun modo il datore di lavoro dai propri obblighi, specie alla luce del principio di equivalenza causale sancito dall'art.41 c.p.”.


“Il problema apparentemente si complica, però, quando il lavoratore presenta un certificato del medico curante o di uno specialista in cui viene certificata l'impossibilità ad indossare una scarpa antinfortunistica. In genere la documentazione medica si riferisce a patologie che il sanitario ritiene causate dalla scarpa o comunque a patologie che il continuare ad indossare la scarpa potrebbe aggravare. Le lamentele dei lavoratori in genere riguardano il peso della scarpa, la rigidità della suola e il fatto che il puntale in acciaio, nell'atto di accovacciarsi, preme sui metatarsi. Altre motivazioni classiche sono rappresentate, ad esempio, dall'eccessiva sudorazione che peggiorerebbe preesistenti micosi (piede d'atleta) o da malformazioni del piede incompatibili con la scarpa”.


Con riferimento all’art.76 comma 2c (DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore) del Decreto legislativo 81/2008, “di fronte all'esibizione da parte del lavoratore di un certificato medico attestante l'impossibilità di indossare le scarpe antinfortunistiche, al datore di lavoro non rimane altro che:
- consultare il medico competente (se nominato) chiedendogli se il problema del lavoratore (problema che dovrebbe comunque rimanere coperto da segreto medico) comporta davvero impossibilità o comunque usura nell'indossare il DPI. 


Talvolta il problema può essere infatti risolto dal medico o può trattarsi di un problema transitorio. Nel caso la ditta non abbia un medico competente può essere richiesta visita medica ai sensi dell'art.5 dello statuto dei lavoratori;
- nel caso i motivi medici siano effettivamente fondati la scelta migliore è ricercare una scarpa il più adatta possibile al lavoratore. In genere conviene indirizzare direttamente il lavoratore ad un negozio specializzato in modo che possa scegliere direttamente lui la scarpa antinfortunistica che gli provoca meno disagio. Restano ovviamente fermi i principi di idoneità delle caratteristiche antinfortunistiche della scarpa. In caso fosse addirittura necessario far costruire una scarpa "ad hoc" per il lavoratore, si aprirebbe però il problema della marchiatura CE o comunque della certificazione di conformità;
- nel caso non si riesca a trovare una scarpa adatta allo scopo non rimane che valutare il trasferimento del lavoratore ad altro reparto ove non vi sia rischio di schiacciamento e quindi obbligo di scarpe antinfortunistiche. Nel caso tale impossibilità derivi da oggettiva e giustificata motivazione medica si tratta di una vera e propria (sopravvenuta) non inidoneità alla mansione con tutte le conseguenze affrontate dalla Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite 7755/98”. Tratto da Punto Sicuro

Stivali di sicurezza per qualsiasi terreno con Puntale e Lamina antiperforazione
Stivale di sicurezza qualsiasi terreno con Puntale e Lamina antiperforazione per bassissime temperature
Calzature di sicurezza con Puntale e Lamina antiperforazione per superfici o pavimenti caldi

Stivale di sicurezza qualsiasi terreno con Puntale e Lamina antiperforazione per Saldatori










lunedì 10 ottobre 2011

9 modi per Transennare o Delimitare l'accesso ad aree


Transenna per delimitare o transennare aree
Art. 170
Transenna leggera 3 moduli, dimensioni (h x l) cm 100 x 170. Peso kg 3,20. Ottima stabilità.
Ideale per delimitare e proteggere aree di lavoro.
Tubolare in polipropilene Ø 26 mm, composta da 3 pannelli in poliestere di colore giallo con simbolo.
Modulo opzionale per allungamento barriera comprensivo di 2 ganci di collegamento.





Transenna per delimitare o transennare aree
Art. 200
Transenna estensibile bianco/rossa, base nera m 2 x h 1. Peso kg 4,90.
Estensibile fino a metri 2 con basi in gomma mm 390, altezza 1 metro.
In polipropilene colore rosso e fasce bianche rifrangenti retroriflettenti. 
Elementi opzionali aggiuntivi mt. 2
Dimensioni chiusa: mm 390 x 340 x altezza mm 1000.




Transenna per delimitare o transennare aree
Art. 230
Transenna estensibile, altezza m 1,10, peso kg 6.
Consente di sbarrare in modo rapido ed efficiente le aree di pericolo.
> Estensibile fino a mt. 2, con bande riflettenti.
> Altamente visibile sia di giorno sia di notte grazie alle fasce rifrangenti retroriflettenti.
> Molto stabile grazie alle ampie basi d’appoggio zavorrabili con acqua.
> Facilmente trasportabile grazie ad un sistema di chiusura e alla maniglia.
> Dimensioni chiusa: cm 48 x 13 x 110 h.





TRANSENNE mobili stradali parapedonali Polietilene alta densità art. 0628
Art. 0628

in polietilene alta densità arancione, base nera in mescola di materiale riciclato, appesantita (kg 20) con possibilità di aggiungere ulteriore peso aggiungendo acqua (+ kg 15). Ogni modulo prevede 1 banda rifrangente (su un solo lato) bianco rossa mm 760 x 145. Facile da installare anche da una sola persona, stabile e rigida in caso di urti. Il sistema di collegamento garantisce difficoltà in caso di smantellamenti da parte di persone non addette ai lavori. Dimensioni (l x p x h): mm 1080 x 520 x 1000, peso kg 24. Disegnata per minimizzare i costi di trasporto.



TRANSENNE mobili stradali parapedonali Polietilene Alta densità art. 0635
Art. 0635

Transenna in polietilene alta densità di colore arancione.
Resistente e robusta, viene fornita completa di piedini e fascia rifrangente (su un solo lato) bianca e rossa mm 1200 x 145. Dimensioni: mm 2000 x 1000 h totale, peso kg 10.
Stabile anche su terreni irregolari, sistema di collegamento per creare percorsi, barriere, intorno a cantieri temporanei o per delimitare il passaggio dei pedoni.
Sulle transenne è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. I Comuni si riservano la possibilità di vietare altresì l’esposizione di messaggi a loro insindacabile giudizio; in particolare non sono ammesse campagne pubblicitarie in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone.




SOLUZIONI in metallo



Transenne Parapedonali 

dimensione cm 115x100x115 realizzato in tubo ferro Ø mm 48 oppure Ø mm 60 spessore 2 - senza traversa
dimensione cm 115x100x115 realizzato in tubo ferro Ø mm 48 oppure Ø mm 60 spessore 2 - con traversa in tubolare mm 50x20x2
dimensione cm 115x100x115 realizzato in tubo ferro Ø mm 48 oppure Ø mm 60 spessore 2 (+ eventuale targa pubblicitaria in alluminio spessore 25/10 mm 89x50)



Transenne Parapedonali

dimensione cm 115x50x115 realizzato in tubo ferro Ø mm 48 oppure Ø mm 60 spessore 2 - senza traversa
dimensione cm 115x50x115 realizzato in tubo ferro Ø mm 48 oppure Ø mm 60 spessore 2 - con traversa in tubolare mm 50x20x2









Transenne ad arco Parapedonali 

dimensione cm 115x60x115 realizzato in tubo ferro Ø mm 60 spessore 2 - con arco a tutto sesto
dimensione cm 115x60x115 realizzato in tubo ferro Ø mm 60 spessore 2 - con arco a tutto sesto + traversa in tubolare mm 50x20x2



Richiedi un PREVENTIVO








mercoledì 5 ottobre 2011

Le malattie della pelle sono provocate spesso dal luogo di lavoro

Un segnale di attenzione è stato diramato in Europa dall’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia - EADV attraverso la propria voce, il «Jurnal of the European Academy of Dermatology and Venereology»: il grave problema delle malattie della pelle sui posti di lavoro. All’appello è abbinata la campagna «Healty Skin@work» (Pelle sana al lavoro).




L’EADV, nel corso della campagna informativa si prodigherà per attivare un sistema globale in grado di prevenire le allergie, visto che si configurano come malattie professionali. Lodevole intento, ove si consideri che nella classifica del settore, le allergie sono al secondo posto per patologie. Inoltre, la classifica tiene conto del fatto che «i settori più a rischio – ha chiarito l’EADV - sono le professioni di cura della persona, gli estetisti e i parrucchieri, ma anche il settore metallurgico, l’edilizia, l’industria agroalimentare e l’agricoltura. Ma quello che accomuna tutte queste tipologie di lavoratori è che si rileva in ogni campo una carenza di informazione e il perdurare di comportamenti scorretti».


Malattie professionali della pelle colpiscono lavoratori di entrambi i sessi, di età diverse, impiegati in mansioni e settori molto differenziati. Obiettivo dell’EADV, con la campagna «Healty Skin@work» (Pelle sana al lavoro) è quindi quello di orientare sia l’informazione e sia la prevenzione affinché misure cautelative siano prese sia dai lavoratori che dai datori di lavoro. È ancora troppo frequente l’esposizione dei lavoratori a rischi biologici, chimici e fisici. Soprattutto è crassa l’ignoranza verso le basilari regole di prevenzione e protezione, compreso l’uso di Dispositivi di protezione individuali (DPI) quali guanti per proteggere la parte del corpo più frequentemente colpita da questi disturbi: le mani.

L’aspetto culturale dell’intervento, secondo quanto precisato, riguarda un’altra abitudine, ancora difficile da estirpare: le procedure di pulizia che i lavoratori adottano nell’espletamento delle mansioni. Infatti è stato accertato che moltissimi lavoratori tuttora utilizzano sistemi di pulizia dichiaratamente nocivi e largamente superati, quali spazzole, abrasivi, solventi chimici o biologici.


A tale scopo occorre quindi individuare guanti composti (ad esempio totalmente di nitrile), che scongiurano il rischio di allergie alle proteine del lattice (Tipo I) per l'utilizzatore e che non presentano alcun rischio di irritazione o di allergie di Tipo IV.

Un'esposizione a sostanze chimiche pericolose può avere effetti cancerogeni o causare danni al sistema cerebrale e nervoso, ma anche asma e problemi cutanei come dermatiti e allergie. La tossicità di certe sostanze chimiche può anche influire sulla fertilità o causare malformazioni genetiche. I danni causati da queste sostanze pericolose possono essere il frutto di una singola e breve esposizione o di un accumulo a lungo termine nell'organismo. Un'adeguata protezione cutanea contro sostanze chimiche liquide può contribuire ad evitare gli effetti locali causati da spruzzi chimici accidentali, nonché i conseguenti effetti sistemici o acuti.


Crema barriera idrosolubile. Protegge la pelle dal contatto con sostanze oleosolubili e/o oleodisciolte potenzialmente aggressive e/o irritanti.
Protegge da solventi quali XILENE.
Minimo ordinabile: 10 tubetti da ml 100/multipli.




 Crema barriera filmogena universale. Protegge la pelle contro i danni da contatto con sostanze sostanzialmente aggressive e/o irritanti sia idro che oleo disciolte.
Minimo ordinabile: 10 tubetti da ml 50/multipli.




Crema barriera idroinsolubile. Protegge la cute dal contatto con sostanze idrosolubili e/o idrodisciolte potenzialmente aggressive e/o irritanti.
Minimo ordinabile: 10 tubetti da ml 100/multipli.



PROTEXEM Rinnova
Indicata per il trattamento della pelle sensibilizzata. Pomata per la cura della pelle, per mani e viso, senza silicone con proprietà emollienti e nutritive. Rafforza la naturale rigenerazione della pelle impedendone lo screpolamento e la secchezza, causa di molte malattie cutanee professionali mantenendo allo stesso tempo tutte le funzioni protettive naturali della pelle.
Minimo ordinabile: 12 tubetti da ml 100/multipli.


martedì 4 ottobre 2011

Valutazioni di Rischio Chimico: attenzione alle "idiozie" dei consulenti



La gravità di alcune asserzioni contenute nelle valutazioni di rischio chimico, nonché la poca professionalità di alcuni consulenti che le hanno redatte, ci impongono una riflessione su alcune delle affermazioni più gravi e sulla necessità di scegliere studi e consulenti che abbiamo uno "spessore" professionale.

- falegnameria: il valutatore dichiara la lavorazione di legno duro ma non effettua misurazioni poiché le ritiene superflue perché le polveri sono poche;

-metalmeccanica: nell’elenco di sostanze utilizzate il valutatore riporta 21 prodotti con frase di rischio R45, non effettua misure e dichiara che il rischio è moderato. Da un successivo sopralluogo è però emerso che i 21 prodotti R45 non venivano utilizzati e mai erano stati utilizzati in azienda, la loro presenza nella dichiarazione era dovuta ad un ‘copia e incolla’ effettuato dal valutatore. La cosa più grave era però che il datore di lavoro non se ne era accorto;

-parrucchiera: le schede tecniche dei prodotti utilizzati erano del 1997;

-trattamento acque: il valutatore non riporta un elenco completo delle sostanze chimiche presenti né valuta il rischio chimico del laboratorio di analisi poiché i reattivi utilizzati sono troppi e quindi risulta impossibile valutare il rischio che ne deriva;

-trattamento rifiuti tossici: il valutatore ammette la presenza di numerosi cancerogeni ma dice che essendo il contatto solo potenziale non si possono effettuare misure e quindi consiglia al medico competente di effettuare il monitoraggio biologico per i cancerogeni dotati di BEI” (valori limite biologici);

-trasformazione traversine ferroviarie dismesse: “il valutatore ammette l’ esposizione ad IPA ed effettua misure di esposizione personale”, confronta però la “somma delle concentrazioni di IPA riscontrate in analisi con il Valore Limite di 0,2 mg/m3 relativo al ‘ catrame e pece di carbone - prodotti volatili’, che è relativo agli estraibili in benzene di cui gli IPA sono solo una frazione”.



Per concludere, dall’esame di queste 60 valutazioni di rischio chimico, “di cui solo 8 appaiono condotte in maniera sufficiente, emerge come principale considerazione una situazione desolante ed una preparazione professionale dei valutatori scarsa o inesistente, evidenziata da affermazioni che spesso risultano ridicole anche per un neofita dell’Igiene Industriale”.
Inoltre “l’uso smodato di modelli e algoritmi, quasi sempre utilizzati male, denuncia una mancanza di serietà da chi si fa pagare per condurre una valutazione e la cosa è tanto più grave se si considera il fatto che i datori di lavoro di piccole aziende sono spesso incapaci di valutare quanto scritto dal consulente”.
Se si potesse generalizzare partendo da questi dati si potrebbe sostenere che nella grande maggioranza dei casi il D.Lgs 25/2002 “non ha lasciato traccia alcuna nell’ambito della prevenzione se non a livello di inutile consumo di carta”.

“ Criteri e metodologie per la valutazione del rischio chimico”, raccolta di relazioni di G. Gino, D. Cottica, E. Grignani, M.C. Aprea, G. Nano, G. Sciarra, D. Cardelli, S. Giglioli, S. Luni, C. Nanni, M. Ridoni, L. Lucietto, A. Giomarelli, M. Fantacci, E. Marianelli che si sono tenute al 73° Congresso Nazionale SIMLII

Nella tabella VII è riportata la classificazione complessiva delle valutazioni di rischio raggruppando le valutazioni in quattro categorie:


valutazioni completamente insufficienti o sbagliate (“valutazioni che per omissioni di rischi palesemente presenti in azienda, per gravi mancanze rispetto alla normativa ecc. risultavano inaccettabili”): 41 (68.3 %);


valutazioni moderatamente insufficienti (“valutazioni che pur coerenti nella forma presentavano lacune o considerazioni sbagliate”): 11 (18.3 %);


valutazioni sufficienti (valutazioni che seppure in presenza di qualche imperfezione o errore nel complesso sono risultate sufficienti al primo esame in cieco ed al secondo esame di verifica): 6 (10.0 %);


valutazioni pienamente sufficienti (“valutazioni corrette sotto ogni punto di vista”): 2 (3.3 %).


Un'esposizione a sostanze chimiche pericolose può avere effetti cancerogeni o causare danni al sistema cerebrale e nervoso, ma anche asma e problemi cutanei come dermatiti e allergie. La tossicità di certe sostanze chimiche può anche influire sulla fertilità o causare malformazioni genetiche. I danni causati da queste sostanze pericolose possono essere il frutto di una singola e breve esposizione o di un accumulo a lungo termine nell'organismo. Un'adeguata protezione cutanea contro sostanze chimiche liquide può contribuire ad evitare gli effetti locali causati da spruzzi chimici accidentali, nonché i conseguenti effetti sistemici o acuti.



Gamma GILET Alta Visibilità