Nuova sentenza della Suprema Corte di Cassazione: la sentenza n. 28779 2011 ha sancito e confermato le responsabilità relative alla figura volta alla prevenzione della sicurezza sul lavoro e del servizio di prevenzione e protezione: RSPP.
L’RSPP è una figura obbligatoria all’interno dell’azienda e fa parte delle così dette “figure speciali” che in azienda si occupano della sicurezza sul lavoro analizzando le problematiche e le criticità dell’attività svolta e, in piena collaborazione con il datore di lavoro, realizza ed attua i piani di sicurezza volti al controllo delle fasi di rischio dell’attività.
La normativa per la sicurezza sul lavoro, specifica che, ad assumere l’incarico di RSPP in azienda, può essere anche il datore di lavoro che, esseno già in possesso delle caratteristiche essenziali di gestione, organizzazione e conoscenza della normativa, può svolgere il ruolo in piena conformità salvo limiti stabiliti dalla legge (numero di dipendenti). L’RSPP, in collaborazione con l’RLS ed il datore di lavoro è il principale “conoscitore” delle aree e processi produttivi più a rischio ed è colui che pone le basi per la redazione di documenti estremamente importanti come il DVR (Documento di valutazione Rischi) e il POS. La sentenza della Cassazione ha stabilito a riguardo che il datore di lavoro e l’RSPP, restano pienamente responsabili non solo per gli obblighi di vigilanza e verifica della sicurezza sul lavoro ma hanno obblighi asseribili anche al controllo dell’operato di “altri soggetti incaricati, in parte, di obblighi attinenti alla sicurezza (preposti)”.
Il Datore di lavoro e l’RSPP hanno il dovere di assicurare:
- Formazione, competenze dell’RSPP in azienda (Datore di lavoro)
- Accertamento dei presidi antinfortunistici (RSPP)
- Vigilanza sulla sicurezza sul lavoro per tutto il tempo in cui è prestata l’opera (RSPP)
- Obbligo di Istruzione dei lavoratori in relazione ai rischi connessi alle attività lavorative
La Corte conclude affermando che: “la responsabilità del datore di lavoro in ogni caso non esclude la concorrente responsabilità del RSPP” e ha stabilito quindi, nei casi in cui vi sia una mancata segnalazione di pericolo, che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP, ha la responsabilità anche nei casi in cui non essendo datore di lavoro, è senza potere decisionale o di spesa.
Di converso, sia l’RSPP che il datore di lavoro restano gli unici responsabili anche nei casi in cui il Piano operativo di Sicurezza POS sia stato redatto in maniera errata o troppo generica, soprattutto nei casi in cui, il settore in cui è avvenuto l’incidente, non è specificato in maniera esaustiva all’interno del Piano da attuare.