In particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 4 "è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse". Tale obbligo non viene meno nel caso in cui il cane sia condotto temporaneamente da persona diversa dal proprietario, poiché, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della predetta ordinanza "chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo".
Tale obbligo sussiste anche all'interno degli spazi comuni di un condominio.
L'art. 1102 del codice civile, dettato in materia di comunione (e quindi applicabile al condominio in forza dell'art. 1139 c.c.), stabilisce che ciascun condomino ha diritto ad utilizzare i beni comuni, purché non ne impedisca l'uso agli altri aventi diritto o non ne muti la destinazione.
Si può chiedere all'amministratore quindi di predisporre opportuni paletti che prevedano sacchetti e contenitore di raccolta per le feci del cane.
Si può chiedere all'amministratore di predisporre un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune, ai sensi dall'art.1106 c.c.. Qualora esistesse già, ciascun condomino potrà domandare che al suo interno venga inserito un apposito articolo relativo all'obbligo di raccolta delle feci, con esplicito richiamo all'Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o al divieto di utilizzare le parti comuni del condominio a tale scopo.
L'amministratore non potrà certo sottrarsi a tale responsabilità, essendo previsto a suo carico dall'articolo 1130, comma 1, punto 2) del codice civile, l'obbligo di disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.
Si potrà, inoltre, chiedere che tale obbligo venga puntualmente pubblicizzato attraverso l'apposizione di un apposito avviso nei pressi del giardino condominiale e negli altri spazi comuni, nonché attraverso l'invio di apposita comunicazione mediante spedizione postale o inserimento nella cassetta delle lettere.
Si potrà, inoltre, chiedere che tale obbligo venga puntualmente pubblicizzato attraverso l'apposizione di un apposito avviso nei pressi del giardino condominiale e negli altri spazi comuni, nonché attraverso l'invio di apposita comunicazione mediante spedizione postale o inserimento nella cassetta delle lettere.
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