lunedì 30 maggio 2011

Protezione della Mano in Edilizia

Benché non offrano un'eccellente protezione al taglio e perdano le loro qualità nell'invecchiare, i guanti di pelle continuano ad essere preferiti dai lavoratori dell'edilizia rispetto a qualsiasi altro tipo di guanto. I guanti sintetici stanno tuttavia guadagnando terreno,  sia per il prezzo che per il fatto di essere spesso considerati più confortevoli.


In questo settore, qualità e comfort sono i criteri principali per l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Gli operai non sono abituati a portare guanti e hanno quindi bisogno di prodotti che non li intralcino nel lavoro. Gli operai dell’edilizia devono essere sensibilizzati sulla questione sicurezza e informati in modo specifico sui rischi presenti nei cantieri in cui lavorano.

Problematiche principali
• Taglio
Secondo Eurostat – Statistiche europee sugli infortuni sul luogo di lavoro (ESAW), le "estremità superiori”, che sono le parti del corpo più soggette ad infortunio, incidono per il 43,2% nel totale di tutti gli incidenti sul lavoro non fatali. In Europa, il 38% degli infortuni in edilizia riguarda le mani (51% le dita). In Francia, circa il 26% degli infortuni sono infortuni alle mani e i tagli sono una delle prime cause.
Complessivamente, i tagli rappresentano il rischio numero 1 di infortunio in edilizia e interessano tutte le categorie professionali del settore: carpenteria, muratura, imbiancatura, rivestimenti con piastrelle, copertura tetti, stuccatura e applicazioni generali.


Oggi i produttori stanno sviluppando soluzioni fatte con nuove fibre tecnologiche sempre più resistenti al taglio (Kevlar®, Dyneema®, fibra di vetro, ecc.). Ma questi nuovi sviluppi devono essere associati alla comprensione delle esigenze e delle applicazioni. L’aggiunta di queste fibre, tuttavia, causa spesso una riduzione del comfort per l’utilizzatore.
Dyneema® è apposto solo su un guanto che offre un elevato livello di resistenza al taglio e permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti o lavori da eseguire su "spigoli vivi".
Oggi il guanto in Dyneema® è utilizzato nei più diversi settori ed ha un rapporto prezzo-durata ritenuto il migliore tra quelli in commercio.
 Nuovi livelli 4543
Guanti realizzati in filo continuo Dyneema® con spalmatura


Per le esigenze del settore edile soluzioni di resistenza al taglio sono la gamma HyFlex®, con i guanti  HyFlex® 11-624, 11-627, 11-628, 11-630, 11-435,  tutti mirati ad uno specifico livello di rischio nella manipolazione, al tipo di materiali utilizzati e all’eventuale necessità di afferrare oggetti bagnati o scivolosi.


• Sostanze chimiche e dermatiti - allergie
La dermatite professionale è una patologia cutanea causata da quello che viene toccato durante il lavoro. Le mani sono le parti del corpo più interessate. Due tipi di dermatite colpiscono gli operatori edili: dermatite irritante da contatto (causata dagli elementi manipolati che, essiccandosi, danneggiano la pelle, come solventi e diluenti, polvere, sporcizia e saponi per le mani particolarmente aggressivi), e dermatite allergica da contatto (che si verifica se si è allergici a determinate sostanze toccate durante il lavoro). La dermatite allergica da contatto si manifesta anche ore o addirittura giorni dopo il contatto. Fra le cause più comuni ricordiamo
il cemento, le resine epossidiche e le colle. (Fonte: Occupational Dermatology Research and Education Centre).
Gli operai edili si trovano a dover affrontare determinati rischi chimici in molte applicazioni. Il contatto frequente con sostanze come oli, resine e prodotti a base di cemento contenenti cromo VI aumenta la possibilità di avere problemi cutanei. L’eczema da cemento copre due tipi di dermatite: irritante e allergica (in funzione della presenza, o meno, del cromo VI). Durante la costruzione del Tunnel sotto la Manica, ad oltre un quarto dei 1134 operai è stata diagnosticata una dermatite professionale.


• Sostanze chimiche e tossicità
Secondo l’EU OSHA, il 16% dei lavoratori europei manipola prodotti pericolosi. (Fonte: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, Documento n. 33, "An introduction to dangerous substances in the Workplace" . L’esposizione a sostanze chimiche pericolose può causare tumori, danni cerebrali o al sistema nervoso, asma e problemi cutanei come le dermatiti o le allergie. La tossicità di certe sostanze chimiche può anche interessare la fertilità, o causare danni al feto. I danni causati dalle sostanze chimiche pericolose possono derivare sia da un'unica e breve esposizione, sia da un accumulo a lungo termine delle sostanze in questione nell’organismo.

Un’adeguata protezione cutanea contro le sostanze chimiche liquide può
contribuire ad evitare gli effetti locali causati da spruzzi chimici accidentali, nonché i conseguenti effetti sistemici o acuti. In Europa la resistenza chimica dei guanti viene descritta nella norma EN374 (ultima versione: EN374:2003). Queste norme descrivono i metodi di test utilizzati per determinare il tempo che occorre alle sostanze chimiche per permeare il guanto.

• Vibrazione e MSD
I disturbi muscoloscheletrici (MSD) sono la motivazione più frequente di congedo malattia dal lavoro. Causata da movimenti ripetitivi mano/polso e aggravata dall’uso della forza come fattore di rischio, la Sindrome del Tunnel Carpale (STC) rappresenta il secondo maggior disturbo dell’apparato muscoloscheletrico dopo
distorsioni e stiramenti. I lavoratori edili tendono a sviluppare le MSD a causa dell’uso intenso di attrezzature e strumenti vibranti. Circa il 19% dei lavoratori del settore edile nell’UE sono esposti permanentemente alle vibrazioni, mentre il 54% lo è per parte del tempo. (Fonte: EU OSHA). Afferrare attrezzature e altri materiali può essere un lavoro fisicamente provante oltre che ripetitivo, che può lesionare muscoli, tendini e cartilagini della mano, del polso e anche del gomito. Può inoltre danneggiare nervi e vasi sanguigni. Gli operai edili passano gran parte del loro tempo afferrando strumenti o materiali con una o con entrambi le mani: un lavoro che può mettere a dura prova mani, polsi e/o gomiti, causando disturbi e dolori. Il lavoratore rischia di subire gravi infortuni muscolari o articolari, e di compromettere anche la capacità di usare mani e polsi. Una situazione che può addirittura causare disabilità permanenti.



I guanti destinati ad ammortizzare le vibrazioni sono fortemente consigliati per i lavoratori che utilizzano molatrici a mano, molatrici su piedestallo, martelli scalpellatori, martelli pneumatici, martelli pesanti, avvitatrici ad impulsi, mazzapicchi e trapani a percussione. (esempio Vibraguard® 07-112 dotato di un rivestimento di nitrile e dell’imbottitura esclusiva di Gelfôm, questo guanto migliora l’assorbimento delle vibrazioni. Il valore TRM è 0,90, e il TRH 0,52). L’imbottitura antivibrazioni VibraGuard® presenta delle scanalature che si adattano al profilo naturale della mano. ciò accresce la flessibilità e riduce l'affaticamento della mano, ottimizzando il comfort e, quindi, l'efficienza del lavoratore. Gli studi effettuati hanno dimostrato che, a 500 Hz o a frequenze superiori, solo l'1% delle vibrazioni raggiunge effettivamente il polso (fonte: R. Gurran et al., 1994).


• Freddo e riduzione della destrezza
Le temperature estremamente basse pongono rischi specifici per la salute e la sicurezza, fra cui ipotermia, congelamento, perdita di flessibilità muscolare e irrigidimento delle articolazioni. Ne risente anche la produttività, in quanto una minore circolazione sanguigna alle estremità riduce destrezza e sensibilità delle dita e della mano. Questo obbliga i lavoratori ad esercitare una forza maggiore per manipolare strumenti e oggetti. Ne risulta un affaticamento più rapido e un aumento nel numero degli infortuni. I lavoratori dell’edilizia, che devono spesso lavorare all’aperto, con temperature che possono andare facilmente sotto zero, hanno bisogno di guanti che li proteggano dal freddo e che conferiscano, al tempo stesso, sufficiente destrezza per lavorare. Alcune applicazioni richiedono una vera protezione termica a causa del congelamento di materiali come l’acciaio.


lunedì 23 maggio 2011

7 cause di PERICOLO negli Spazi Confinati

Uno "SPAZIO CONFINATO" è un ambiente circoscritto abbastanza ampio da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno).

Alcune tipologie di spazio confinato sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di:
  • serbatoi;
  • silos;
  • recipienti adibiti a reattori;
  • sistemi di drenaggio chiusi;
  • reti fognarie.
Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere:
  • cisterne aperte;
  • vasche;
  • camere di combustione all'interno di forni;
  • tubazioni;
  • ambienti con ventilazione insufficiente o assente.
Non è possibile fornire una lista completa di tutti gli spazi confinati.
Alcuni ambienti, infatti, possono comportarsi da spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica.




Negli spazi confinati i pericoli possono insorgere a causa di:
  1. mancanza di ossigeno: ad esempio se vi è una reazione tra alcuni tipi di sostanze chimiche e l'ossigeno ambientale o in seguito “all'azione delle acque sotterranee in gesso e pietra calcarea che può produrre diossido di carbonio e ridurre l'aria normale. O ancora “nelle chiglie navali, in containers, camion ect., a causa del prodotto contenuto in esso, capace di reagire con l'ossigeno all'interno dello spazio. O nei serbatoi di acciaio in caso di presenza di ruggine;
  2. gas, fumi o vapori velenosi: possono “accumularsi in fogne, tombini e pozzi collegati al sistema, entrare in cisterne da tubazioni di collegamento”;
  3. liquidi e solidi che possono improvvisamente riempire lo spazio, o di rilascio di gas in esso, quando disturbati;
  4. incendio ed esplosioni (ad esempio da vapori infiammabili, eccesso di ossigeno);
  5. residui in vecchi silos, container, navi, ecc, o che rimangono sulle superfici interne che possono emettere gas, fumi o vapori;
  6. polvere, possono essere presenti in concentrazioni elevate, ad esempio in silos di farina;
  7. condizioni di caldo che portano ad un pericoloso aumento della temperatura corporea. 
L’accesso agli ambienti confinati è regolato dall’art. 66 del D.Lgs. 81 /2008


In questi ambienti, in caso di interventi di pulizia e manutenzione ,ovvero bonifica/inertizzazione, non è raro imbattersi in una serie di rischi del tipo:
• Carenza o mancanza totale di ossigeno causata da cattiva ventilazione, da eccessivo consumo dello stesso, ovvero dalla sua sostituzione da parte di altri gas quali ad esempio l’anidride carbonica (CO2)
• Diffusione di sostanze tossiche e nocive a causa di una imperfetta o impossibile bonifica dell’atmosfera presente che possono interessare sia le vie respiratorie che una eventuale contaminazione cutanea di natura chimico-biologica
• Infiammabilità ed esplosività dell’atmosfera presente nell’ambiente confinato.

Tenendo presente che ci possono essere anche rischi aggiuntivi dovuti alle lavorazioni da eseguire, le dotazioni di sicurezza necessarie e idonee per queste tipologie di rischio devono prevedere: la protezione delle vie respiratorie, la protezione cutanea da agenti chimici e biologici pericolosi e una protezione ESD (proprietà di dissipazione delle cariche elettrostatiche) ed EOS (comportamento all’overstress elettrico) per evitare e/o controllare la generazione di cariche elettrostatiche.

La scelta del Dispositivo idoneo

In un ambiente confinato, per la scelta del dispositivo idoneo per la protezione delle vie respiratorie è importantissima, oltre alla conoscenza della natura del tossico nocivo presente in atmosfera, la verifica costante del tenore di ossigeno contenuto nell’atmosfera stessa.
È possibile che si verifichi una condizione con presenza di ossigeno inferiore al 17% in volume: in questo caso è obbligatorio il ricorso a respiratori “isolanti” (es. dispositivi alimentati da aria compressa respirabile proveniente dall’esterno sia essa connessa ad un indumento ventilato [scafandro] sia essa connessa ad una maschera respiratoria).
In caso invece di presenza di ossigeno superiore al 17% in volume, oltre alla soluzione sopra indicata che offre comunque maggiori garanzie e a condizione indispensabile di conoscere perfettamente concentrazione e natura del tossico presente, possono essere impiegati respiratori a “filtro” con caratteristiche adatte.
Per le caratteristiche di protezione chimica, biologica, ESD ed EOS è opportuno verificare che gli indumenti scelti siano coperti da certificazione CE di tipo che dimostri il superamento delle prove di permeazione chimica agli specifici contaminanti identificati nell’ambiente confinato in cui si deve operare, delle prove di protezione biologica e quelle di caratterizzazione che ne evidenzino le proprietà di dissipazione delle cariche elettrostatiche (ESD) ed il comportamento all’overstress elettrico (EOS). Per ogni situazione descritta, ci sono indumenti di protezione da rischi chimici, biologici e da particelle contaminate da radiazioni (NBC) con caratteristiche antistatiche, integrati anche con la protezione delle vie respiratorie.



Assogastecnici (associazione delle aziende che operano nel campo della produzione e distribuzione dei gas tecnici, speciali e medicinali) e EIGA (European Industrial Gases Association) propone uno strumento di formazione, destinato a tutti gli operatori e utilizzatori degli impianti dove si producono, si conservano o i usano i gas inerti o dove potrebbe comunque verificarsi la mancanza di ossigeno, per prevenire il rischio di asfissia. Vengono fornite informazioni di base sull’argomento, la descrizione dei casi tipici di mancanza di ossigeno e le misure di intervento consigliate da porre in atto in caso di incidente.
Utili sono le quattro appendici allegate:
  • L’Appendice A è una sintesi semplificata del documento principale, da stampare in forma di opuscolo da distribuire agli operatori e agli utilizzatori finali.
  • L’Appendice B illustra i criteri di soccorso in caso di incidenti in locali normalmente accessibili, spazi ristretti, fosse e scavi.
  • L’Appendice C elenca alcune incidenti realmente accaduti in anni recenti, da usare come esempi per sottolineare i rischi potenzialmente mortali dei gas inerti.
  • L’Appendice D presenta un esempio di un segnale o cartello di pericolo da affiggere per sottolineare i pericoli relativi ai gas inerti e alle atmosfere asfissianti.
Il documento “Pericoli relativi ai gas inerti e alla carenza di ossigeno” è una traduzione e adattamento del Documento EIGA (European Industrial Gases Association) Doc ICG 44/09/E, revisione del Doc ICG 44/00.
Assogastecnici, EIGA, “Pericoli relativi ai gas inerti e alla carenza di ossigeno” traduzione e adattamento del Documento EIGA Doc ICG 44/09/E, revisione del Doc ICG 44/00

lunedì 16 maggio 2011

Praticanti stagisti e tirocinanti sono equiparati ai lavoratori?

Chiarimenti del Ministero del lavoro circa la sicurezza sul luogo di lavoro per stagisti e tirocinanti, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.

Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell’applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81?

Dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.


Nel caso di uno studio professionale senza dipendenti, in cui siano presenti soggetti obbligati a un periodo minimo di praticantato per l'accesso alla professione, il titolare dello studio è tenuto a particolari obblighi per se stesso? E per il tirocinante a titolo gratuito?
Il Dlgs 81/08 ha stabilito all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, che praticanti, stagisti e tirocinanti sono equiparati ai lavoratori:
  
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; [...]




Questi sono quindi i principali adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studi professionali:

Gli articoli 17 e 31 e segg. del D.Lgs. 81/2008 prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale ruolo può essere assunto da un consulente esterno oppure dal datore di lavoro stesso se adempia al requisito di aver frequentato un corso di formazione specifico di almeno 16 ore.

Il datore di lavoro deve inoltre nominare degli addetti del primo soccorso e alla prevenzione incendi e gestione dell'emergenza. Anche in questo caso, ma solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, questi ruoli possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, sempre a seguito di specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008.

Ulteriore adempimento previsto dall’art. 47 del d.lgs. 81/2008 per le aziende in cui c'è almeno un lavoratore (quindi anche un solo praticante) è l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS) che, a norma dell’art. 37 comma 11, deve frequentare un corso specifico di almeno 32 ore (ricordiamo che in alternativa il RLS può oppure essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008).

Ricordiamo che l’art. 55 del suddetto decreto sanziona penalmente la mancata designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e gestione delle emergenze nonché per non aver informato i propri dipendenti sui rischi presenti sul luogo di lavoro. Così come sono penalmente sanzionate la mancata formazione del rappresentante dei lavoratori e l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi.

tratto da www.puntosicuro.it


mercoledì 11 maggio 2011

Aree Condominiali: obbligo di raccolta delle feci del cane





L'obbligo di raccogliere le deiezioni del cane è stato accolto da tempo nella legislazione del nostro Paese, grazie a numerose ordinanze del Ministero della Salute in materia di gestione dei cani. L'ultimo provvedimento in ordine cronologico, attualmente in vigore, è costituito dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 , intitolata "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

In particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 4 "è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse". Tale obbligo non viene meno nel caso in cui il cane sia condotto temporaneamente da persona diversa dal proprietario, poiché, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della predetta ordinanza "chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo".

Quindi la raccolta delle feci non è solamente un dovere civico ed un'espressione del buon senso, ma rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico imposto a tutti i cittadini che a qualunque titolo conducano a spasso un cane.
Tale obbligo sussiste anche all'interno degli spazi comuni di un condominio.
L'art. 1102 del codice civile, dettato in materia di comunione (e quindi applicabile al condominio in forza dell'art. 1139 c.c.), stabilisce che ciascun condomino ha diritto ad utilizzare i beni comuni, purché non ne impedisca l'uso agli altri aventi diritto o non ne muti la destinazione.

Si può chiedere all'amministratore quindi di predisporre opportuni paletti che prevedano sacchetti e contenitore di raccolta per le feci del cane. 

Si può chiedere all'amministratore di predisporre un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune, ai sensi dall'art.1106 c.c.. Qualora esistesse già, ciascun condomino potrà domandare che al suo interno venga inserito un apposito articolo relativo all'obbligo di raccolta delle feci, con esplicito richiamo all'Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o al divieto di utilizzare le parti comuni del condominio a tale scopo. 
L'amministratore non potrà certo sottrarsi a tale responsabilità, essendo previsto a suo carico dall'articolo 1130, comma 1, punto 2) del codice civile, l'obbligo di disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.
Si potrà, inoltre, chiedere che tale obbligo venga puntualmente pubblicizzato attraverso l'apposizione di un apposito avviso nei pressi del giardino condominiale e negli altri spazi comuni, nonché attraverso l'invio di apposita comunicazione mediante spedizione postale o inserimento nella cassetta delle lettere.

  1. Segnale Raccolta + Distributore per l'igiene dei cani + Palo Grigio 
  2.  Contenitore per l'igiene dei cani per palo 
  3.  Conf. 500 sacchi + guanti per Contenitori 
  4.  comunque è prevista 1 conf. in dotazione su ogni kit totem




martedì 3 maggio 2011

Ispezioni e Controlli: Regole impari tra controllore e controllato


Verifiche periodiche, secondo quanto definito dal D.M. 11 aprile 2011


a) “le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo;


b) la prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro”.

Pertanto le verifiche periodiche:

- “non sono collaudi, né omologazioni;
- non sono attività di consulenza;
- non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)”.


In particolare la prima verifica periodica è finalizzata a:

“identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio (dichiarazione CE e corretta installazione);

- accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;

- altri rilievi: conformità d’uso rispetto al manuale d’uso; tabelle/diagrammi di portata (ove previsti); diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); registro di controllo; stato di conservazione; prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza”.

“per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni di verifica. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL la cessazione, il trasferimento di proprietà e/o lo spostamento dell’attrezzatura di lavoro”.

Avvertenze per vari soggetti:

- fabbricante (Direttiva Macchine RES1.1.2 Principio d’integrazione della sicurezza): “ valutazione dei rischi che tenga in considerazione anche l’uso previsto e le misure atte a prevenire un ‘uso improprio’ ovvero ‘un uso scorretto ragionevolmente prevedibile’”;

- organismo notificato [Direttiva Macchine ALL. IX, previsto art. 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a)]: “l'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV soddisfa i requisiti della direttiva 2006/42/CE”;

- soggetto abilitato [art. 3.1.2. lett. b), art. 3.2.1. DM 11.04.2011]: “durante la prima verifica periodica e le successive, tra l’altro, il tecnico verificatore deve accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante”.

Si ricorda inoltre che “per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell’esercizio di tale funzione (art. 71, c.12, DLgs. 81/08 e ss.mm.ii.)”.


Per le aziende i controlli dell'amministrazione diventano spesso un labirinto da cui è difficile trovare una via d'uscita. Dalle testimonianze degli imprenditori al «Sole 24 Ore» sembra che in molti casi venga meno la razionalità.
Non è insofferenza alle verifiche sul rispetto delle norme. La protesta è contro le ispezioni ripetute, a distanza ravvicinata, contro il "cumulo" di accertamenti da parte di Fisco, Lavoro, Asl, vigili urbani, ect.in un andirivieni di burocrazia che pone le stesse domande. E nelle verifiche il contribuente deve provare la sua "innocenza", ma l'ispettore si astiene dal mettere in fila le prove di colpevolezza.
tratto da "Il Sole 24 Ore"


Giulio Tremonti: "rendere i controlli efficaci nel reprimere l'illegalità, per evitare che i controlli stessi siano un handicap per la parte sana delle imprese e un incentivo alla corruzione".


In occasione di un convegno, il 5 aprile, l'Agenzia delle ENTRATE ha ammesso di inviare avvisi bonari pur in presenza di versamenti effettuati con ravvedimento operoso. Spesso le procedure informatiche dell'ufficio non riescono a individuare e abbinare i versamenti alle relative dichiarazioni. Alla domanda «cosa sbagliamo noi professionisti?» l'agenzia ha dato una risposta disarmante: «è un problema che ci sfugge»!


L'errore di un funzionario può costare dieci anni di beghe e ansie. L'intero articolo e i casi sono leggibili su: http://www.ausl.ra.it/files/22042011.pdf


Le 5 regole per i controlli sul lavoro

L'arrivo degli ispettori del lavoro in azienda prevede una serie di diritti-doveri che devono essere rispettati, sia
dal personale ispettivo che dal datore di lavoro che riceve il controllo.

1 L'ispezione va fatta in orario di lavoro
Gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali destinati ad attività commerciali, professionali e industriali
devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Devono svolgersi,
salvo casi eccezionali e urgenti, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da
arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento di attività e relazioni.

2 Funzioni di vigilanza al personale ispettivo
Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo delle
direzioni, regionali e provinciali, del lavoro (articolo 6). La verifica della regolarità degli adempimenti in materia
contributiva e previdenziale può essere svolta anche dal personale di vigilanza dell'Inps, dell'Inail, dell'Enpals e degli altri enti previdenziali

3 Il diritto del contribuente a essere informato
All'inizio della verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'hanno giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli
organi di giustizia tributaria. Secondo varie pronunce di merito queste garanzie valgono anche per il contraddittorio dopo la richiesta di produzione di documenti per l'esecuzione di un controllo

4 Ispettori obbligati a mostrare il tesserino
Il personale ispettivo opera in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente. All'atto dell'accesso gli ispettori del lavoro devono
esibire la tessera di riconoscimento, le cui caratteristiche state stabilite dal decreto ministeriale 15 febbraio.

5 Durata massima di 30 giorni (prorogabili)
La permanenza dei verificatori non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi  di particolare complessità dell'indagine.  Su  richiesta del  contribuente, l 'esame dei documenti
amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. Le osservazioni e i rilievi del contribuente e del professionista devono essere riportati nel verbale  (A cura di Antonio Iorio)

Ammessa l'assistenza di un professionista
Durante l'ispezione il datore può farsi assistere da un professionista (consulente del lavoro, commercialista, avvocato) o da un rappresentante dell'associazione a cui aderisce. Datore e professionista non possono
assistere all'interrogatorio dei lavoratori da parte dell'ispettore. In linea generale, il datore può visionare il verbale dell'interrogatorio quando prevale l'esigenza di difesa rispetto alla riservatezza del lavoratore.


Per l'accesso serve l'autorizzazione Per avere accesso ai locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali e procedere alle ispezioni documentali, alle verifiche e alle ricerche i verificatori devono necessariamente essere muniti di una autorizzazione che indichi lo scopo dei controlli, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

L'ok del procuratore per entrare in casa Se l'accesso è eseguito in locali diversi da quelli in cui sono svolte le attività (garage, abitazione) è necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, motivata da gravi indizi di violazioni. L'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni deve invece essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.


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