lunedì 11 aprile 2011

Impresa Familiare: figura del datore di lavoro e del lavoratore

L’individuazione della figura del datore di lavoro e del lavoratore
Gli obblighi che incombono sul datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori non possono comunque venire meno anche nel caso di un rapporto fra padre e figlio in una impresa familiare. A cura di G. Porreca.


Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 38118 del 27 ottobre 2010 (u. p. 13 ottobre 2010) Pres. Marzano – Est. Massafra– P.M. Galati - Ric. B. L. 
L’evento infortunistico e le imputazioni.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza pronunziata dal GUP, ha ridotta a quattro mesi la pena di reclusione inflitta dal Tribunale al titolare di una impresa artigiana riconosciuto colpevole deldelitto di omicidio colposo, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno del proprio figlio.
Questi, dopo aver trasportato unitamente al padre un silos per lo stoccaggio di mangimi per animali presso un caseificio per sistemarlo al posto di quello già esistente e dopo aver rimosso con il padre e portato all’esterno dello stabilimento il silos vecchio, ha preso una scala d'alluminio e, dopo averla appoggiata al fianco del silos nuovo che si trovava in posizione orizzontale sul pianale di un autocarro, ha cominciato a salire sulla sua sommità per collegare, ad un apposito anello posto sullo stesso, il gancio di una gru manovrata dal padre allorquando ha perso l'equilibrio e cadendo ha sbattuto la testa al suolo riportando ferite tali da determinarne il decesso.
Al titolare dell’impresa è stato contestato di aver cagionato per colpa consistita in generica imprudenza e più specificatamente nella violazione dell’articolo 18 comma 3 del D.P.R. n. 547 del 1955 per non aver fornito al proprio figlio, assunto quale collaboratore familiare presso la sua ditta, una scala dotata di tutti i dispositivi di sicurezza idonei a impedire lo scivolamento (piedi antisdrucciolo) nonché dell’articolo 19 dello stesso D.P.R. n. 547 del 1955 per non avere assicurato o comunque disposto che la stessa scala fosse trattenuta al piede da altra persona presente sul luogo ed ancora dell’articolo 20 comma 1 lettera d) dello stesso D.P.R. per aver mancato di disporre che la scala venisse vigilata da terra da altra persona.


Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione in questa sentenza, riguardante un rapporto di lavoro fra padre e figlio, richiama alla memoria un altro caso analogo del quale si è occupato la stessa Corte e riscontrato nella sentenza n. 17581 del 7/5/2010 Sez. IV. Sentenza emessa con riferimento all’infortunio avvenuto presso una impastatrice all’interno di un laboratorio di panetteria ed occorso al figlio del titolare dell’impresa il quale, nel mentre tentava di rimuovere un residuo di lavorazione, ha subito lo schiacciamento di una mano infilata in una parte rotante sprotetta del macchinario. In tale occasione il titolare aveva sostenuto che il proprio figliolo si trovava occasionalmente presso il laboratorio e che non stava prestando attività lavorativa benché fosse alle prese con la macchina impastatrice.

In quella circostanza la suprema Corte ebbe modo di precisare che “la disciplina legale e particolarmente il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa familiare” e che “il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2 nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996, innovando rispetto alla formulazione originaria della norma, pone l'accento, ai fini dell'individuazione della figura del datore di lavoro, non tanto sulla titolarità del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilità dell'impresa, sull'esistenza di poteri decisionali.  Si fa leva, quindi, precipuamente sulla situazione di fatto: alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza”. “Tale ordine concettuale”, ebbe modo di concludere in quella occasione la suprema Corte, “si rinviene implicitamente, nello stesso richiamato articolo 2, per ciò che riguarda la definizione della figura del lavoratore, caratterizzata, nel suo nucleo essenziale, dalla condizione di dipendenza, di subordinazione rispetto ad altri che assume su di sé la gestione della prestazione”.
Parzialmente tratto da www.puntosicuro.it


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