Il decreto Milleproroghe ha posticipato i termini al 31 dicembre 2024 per l’adeguamento antincendio di edifici scolastici e asili nido: Entro questa data deve essere completato l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici, locali adibiti a scuola, strutture in cui si svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore. Proroga anche per gli asili nido con oltre 30 presenti per l’adeguamento in materia di antincendio. Gli asili nido dovrebbero adeguarsi alla regola tecnica verticale contenuta nel D.M. 16 luglio 2014.
Cosa prevede la normativa antincendio nelle scuole?
L’incolumità degli studenti e del personale scolastico è una priorità assoluta in qualsiasi istituzione educativa. In questo contesto, la normativa antincendio riveste un ruolo fondamentale nell’assicurare un ambiente sicuro e protetto all’interno degli edifici scolastici.
Per quanto riguarda la normativa di riferimento in materia di prevenzione incendi nelle scuole si fa riferimento a due disposizioni:
1° il decreto del 26 agosto 1992 (RTV tradizionale)
2° il decreto del 7 agosto 2017 (la nuova RTV V.7 “Attività scolastiche” di cui al Codice di Prevenzione Incendi – D.M. 7 agosto 2017 e s.m.i.)
Il Comando Nazionale dei VV.F. nel 2018 ha inviato una circolare interna ai Comandi regionali e provinciali dei VV.F., chiarendo in modo inequivocabile le prescrizioni da emanare a seguito dell’apertura del procedimento sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 negli edifici scolastici privi di SCIA antincendio.
La possibilità che il Dirigente Scolastico possa essere oggetto di sanzioni è sempre latente, in quanto è individuato come datore di lavoro, anche se i lavori edili ed impiantistici necessari per adeguare ogni edificio scolastico alla normativa antincendio fanno parte dei compiti previsti dalla Legge n.23 del 1996, che indica chiaramente le responsabilità dell'Ente locale proprietario degli edifici scolastici.
Permane la tendenza degli Ispettori dei VV.F. a considerare il Dirigente Scolastico intestatario della prescrizione per la contestata mancanza del C.P.I. (ora S.C.I.A. Antincendio) e gli stessi Enti locali proprietari degli edifici scolastici tendono ancora a far firmare la pratica di richiesta del C.P.I. (ora di presentazione della S.C.I.A. antincendio) al Dirigente Scolastico ignaro, che, in verità, non ha gestito né la progettazione degli adeguamenti alla normativa antincendio, né la loro cantierizzazione, ma che comunque subisce le scelte progettuali fatte arbitrariamente dalla proprietà in accordo con il libero professionista affidatario dell'incarico progettuale ed esecutivo dei lavori di adeguamento.
Gli Enti locali beneficiano da parte dello Stato di continue proroghe della scadenza del rispetto della normativa antincendio (che li obbligherebbe a dotare ogni edificio scolastico del C.P.I. o della S.C.I.A. antincendio), ma comunque i Dirigenti Scolastici hanno elevate difficoltà ad adottare Piani di Emergenza adeguati e contestualizzati, ad avere lay out di esodo aggiornati e funzionali, a redigere i registri delle verifiche periodiche dei dispositivi di protezione antincendio, a fare le prove di esodo adeguate a tutte le possibili emergenze, e, soprattutto, ad individuare un numero adeguato di addetti alle emergenze, adeguatamente formati e addestrati, che siano realmente in grado di gestire tempestivamente e correttamente le situazioni di emergenza.
Ecco le regole specifiche da conoscere e i controlli da effettuare
Come sono divise le scuole dal punto di vista della prevenzione incendi?
Il D.M. 26/08/1992 ha per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado al fine di tutelare l’incolumità delle persone e allo stesso tempo i beni presenti all’interno contro il rischio incendio. Le scuole vengono classificate in relazione ad un numero ipotetico di presenze contemporanee di studenti e personale docente e non docente.
tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.
Alle scuole di tipo «0» si applicano particolari norme di sicurezza.
Antincendio scuole normativa: il D.M. 26 agosto 1992
Sono diversi gli aspetti da tener presente per la prevenzione incendi nelle scuole:
caratteristiche costruttive;
comportamento al fuoco;
sezionamenti.
Caratteristiche costruttive
Un aspetto importante è da riferirsi alla scelta dell’area: le scuole non devono essere costruite vicino alle attività che comportano rischi elevati di incendio e/o di esposizione. Per quanto riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976).
Per quanto riguarda l’ubicazione, gli edifici scolastici possono sorgere in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri oppure in edifici/locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa. Per permettere l’intervento immediato del soccorso dei Vigili del fuoco, anche con i mezzi specifici, gli accessi all’area degli edifici scolastici devono rispettare determinati requisiti minimi:
- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4 m).
Per gli edifici posti ad un’altezza maggiore di 12 metri deve sempre essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del fuoco all’edificio stesso, almeno ad una qualsiasi finestra/balcone di ogni piano. Se non è possibile soddisfare questo requisito, gli edifici alti fino a 24 metri devono avere scale protette e gli edifici di altezza superiore devono possedere necessariamente scale a prova di fumo.
Comportamento al fuoco
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali si valutano in base alle prescrizioni e alle modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, a prescindere dal tipo di materiale usato per la realizzazione degli elementi stessi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare e la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, si determinano con le tabelle e con le modalità della circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le strutture dovranno essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di:
almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 metri;
almeno R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti) per edifici di altezza superiore a 24 metri.
Quanti estintori ci devono essere in una scuola?
In un edificio scolastico deve essere installato almeno un estintore ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. Devono essere estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno.
Normativa antincendio nelle scuole: il massimo affollamento
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule: 26 persone/aula;
aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2.
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano. Le uscite dai singoli piani devono essere almeno 2, poste in punti contrapposti.
Impianto di sicurezza antincendio nelle scuole
Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da una sorgente diversa da quella ordinaria. L’impianto elettrico di sicurezza deve alimentare:
illuminazione di sicurezza;
impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza.
Registro dei controlli periodico
È necessario predisporre un registro dei controlli periodici dove annotare tutti gli interventi e i controlli che riguardano l’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Il registro è a cura del titolare dell’attività e deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli.
Per esser certo di gestirlo nella maniera corretta, ti suggerisco un software registro antincendio con il quale procedere alla compilazione automatica senza errori, in linea con la normativa vigente.
Normativa antincendio: il decreto 7 agosto 2017
Abbiamo appena visto cosa stabilisce il D.M. 26/08/1992 per quanto riguarda gli edifici scolastici in materia di antincendio. Analizziamo adesso cosa stabilisce l’allegato al decreto 7 agosto 2017 che può essere utilizzato come normativa alternativa al D.M. sopra citato. La regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti.
Classificazione scuole regola tecnica verticale
Ai fini della regola tecnica verticale, le attività scolastiche sono classificate:
in relazione al numero degli occupanti (“n”):
OA: 100 < n ≤ 300 occupanti;
OB: 300 < n ≤ 500 occupanti;
OC: 500 < n ≤ 800 occupanti;
OD: 800 < n ≤ 1200 occupanti;
OE: n > 1200 occupanti .
in relazione alla massima quota dei piani (h):
HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m < h ≤ 24 m;
HC: 24 m < h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54 m;
HE: h > 54 m.
Anche le aree dell’attività sono state classificate:
TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento >100 persone;
TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 ;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TZ: altre aree.
Strategia antincendio negli edifici scolastici
Per quanto attiene alla strategia antincendio nelle scuole (sempre secondo il decreto 7 agosto 2017), si applicano le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.