martedì 19 settembre 2017

Scarpe Antinfortunistiche Ortopediche

DOMANDA

E' possibile "esonerare" o"“esentare" un lavoratore dall’uso dei DPI, in questo caso delle scarpe antinfortunistiche?

RISPOSTA

1) L’obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche (dispositivo di protezione individuale “DPI” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Articolo 74) si prevede:

a) Ogni qualvolta risulti "prevedibile" un rischio di lesione ai piedi: tale prevedibilità dovrà̀ essere valutata dal RSPP “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, in sede di redazione del documento di valutazione dei rischi.
Sarà il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP a valutare, perché sua è la responsabilità, se il rischio sia considerabile "prevedibile" o meno; di conseguenza, in caso di infortunio dovuto a mancato indossamento delle scarpe antinfortunistiche, il datore di lavoro dovrà dimostrare al giudice come tale rischio (ad esempio senza puntale capace di resistere alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi, 200 joule [J] chilogrammo - forza metro [kgf•m]) non fosse ragionevolmente prevedibile.

b) Quando ricorrono le condizione di cui all’elenco del punto 3 dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/2008

L'obbligo di sicurezza (ex art. 2087 c.c.) del datore di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'integrità̀ psico-fisica del lavoratore, rende quindi il datore di lavoro suscettibile di responsabilità̀ risarcitoria nei confronti del lavoratore, nonché penale.

A tale proposito l'art. 41 della Costituzione garantisce all'imprenditore libertà di impresa a condizione che questa non si svolga contro l’utilità e la sicurezza sociale; la salute, rappresentando uno dei «diritti fondamentali» protetti della Costituzione e rappresentando «interesse della collettività» (art.32 della Costituzione), rappresenta l'esempio per eccellenza di «diritto indisponibile»: come tutti i diritti indisponibili non è pertanto suscettibile di essere scambiato o ceduto, anche parzialmente, mediante patti o accordi.

Non è quindi possibile "esonerare" o"“esentare" un lavoratore dall’uso dei DPI quando questi rappresentano l’unico mezzo residuo di protezione dai rischi.

Si ricorda inoltre che i doveri degli imprenditori non si limitano a fornire i DPI, a disporre che questi vengano utilizzati e a fornire alcune informazioni sul corretto utilizzo di questi: l'art.18 comma del D.Lgs. 81/2008 infatti, impone all'imprenditore di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, dell'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Gli artt. 20 comma 1d e 78 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che obbligano i lavoratori ad utilizzare in modo "appropriato" i DPI potrebbero essere utili, al massimo, per individuare una corresponsabilità del lavoratore, ma non esentano in alcun modo il datore di lavoro dai propri obblighi, specie alla luce del principio di equivalenza causale sancito dall'art.41 c.p.

2)   I DPI devono altresì tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore (art. 76 comma 2c D.Lgs. 81/08).

Vi è quindi un chiaro obbligo, per il datore di lavoro, di fornire calzature antinfortunistiche, se necessario, se necessario ortopediche (sempre con certificazione "totale" altrimenti vi è manomissione del DPI) che eventualmente tengano conto della necessità del lavoratore di indossare plantari.
Il plantare non rappresenta in alcun modo un dispositivo finalizzato a tutelare il lavoratore dai rischi specifici lavorativi, essendo esclusivamente finalizzato a correggere malformazioni del piede proprie del lavoratore. Ecco perché le calzature devono avere una certificazione "totale".

Concludendo, di fronte all'esibizione da parte del lavoratore di un certificato medico attestante l'impossibilità ad indossare le scarpe antinfortunistiche, ove i motivi medici siano quindi effettivamente fondati, la scelta migliore è ricercare una scarpa il più adatta possibile al lavoratore. In genere conviene indirizzare direttamente il lavoratore ad un negozio specializzato in modo che possa scegliere la scarpa antinfortunistica che provoca meno disagio. Restano ovviamente fermi i principi di idoneità delle caratteristiche antinfortunistiche della scarpa.

Un’eventuale condizione di effettiva “intolleranza” ad un DPI necessario in base alla valutazione dei rischi e che rispetti tutti i requisiti di legge, una volta esperiti tutti i tentativi tecnicamente fattibili per adattare il DPI al lavoratore, potrebbe costituire motivo di inidoneità alla mansione (temporanea o anche definitiva).













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