Nel nuovo Codice di prevenzione Incendi relativo al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, Codice di prevenzione che è entrato in vigore il 18 novembre 2015, uno dei capitoli più importanti riguarda proprio il sistema d’esodo, le cui finalità sono quelle di “assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del Fuoco”.
Secondo il Codice le procedure ammesse per l'esodo sono:
a. esodo simultaneo: “modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro” (“l'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio”);
b. esodo per fasi: “modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali” (ad esempio l'esodo per fasi si attua in edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici, ...);
c. esodo orizzontale progressivo: “modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro” (l'esodo orizzontale progressivo si attua ad esempio nelle strutture ospedaliere);
d. protezione sul posto: “modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nel compartimento in cui si trovano”.
Il documento “Norme tecniche di prevenzione incendi”, allegato al decreto del 3 agosto 2015, riporta nel capitolo sull’esodo varie indicazioni relative ai livelli di prestazione, ai criteri di attribuzione dei livelli di prestazione e alle possibili soluzioni progettuali.
Fonte: Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139