martedì 28 aprile 2015

Infortuni di lavoro dovuti al contatto elettrico diretto






Gli infortuni di lavoro dovuti al contatto elettrico diretto, pur essendo diminuiti in questi anni, rappresentano ancora una porzione significativa rispetto alla totalità del fenomeno degli infortuni professionali (al settimo posto nella graduatoria delle varie tipologie di incidente).

Per parlare di rischio elettrico e di prevenzione dei non pochi infortuni che i contatti elettrici, diretti o indiretti, provocano annualmente, ricordiamo un intervento a un incontro del 9 ottobre 2014 che si è tenuto a Frosinone sui temi della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nell’intervento I rischi di natura elettrica negli ambienti di lavoro: D.Lgs. 81/08 a cura del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico della Prevenzione della Azienda U.S.L. Frosinone - Servizio Pre.S.A.L.), viene innanzitutto riportato l’inquadramento normativo relativo ai rischi elettrici con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ad esempio con riferimento ai requisiti di sicurezza dell’impianto elettrico, all’art. 70 e all’allegato V del Testo Unico si indica che le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso.

Inoltre le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.

E gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno.

L’allegato VI, sempre del Testo Unico, ricorda poi che le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. In particolare nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.

Veniamo agli obblighi del datore di lavoro contenuti nell’articolo 80 del D.Lgs. 81/2008.

Secondo quanto richiesto dalla normativa il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

E a tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze: ad esempio l’uso comune di impianto elettrico (cantiere); uso attrezzature elettriche in quota; luoghi con conduttori ristretti, lavori sotto tensione, ...
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro: ad esempio presenza di impianti sotto traccia interrati, presenza di ATEX; ambienti umidi/bagnati; vibrazioni su impianti ed apparecchiature; polvere; ed agenti chimici aggressivi; luoghi marci; ecc…;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili: ad esempio usi ordinari; manutenzione ordinaria e straordinaria; sistemi di funzionamento (manuali – automatici); continuità, ecc....
E a seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.

La relazione riporta un’utile tabella con alcuni casi di infortuni elettrici, gravi e mortali, nella provincia di Frosinone e ricorda che non esiste una norma tecnica di riferimento per la valutazione dei rischi di natura elettrica. Esistono invece:
- norme tecniche per la valutazione del rischio a fulminazione;
- norme tecniche la gestione del rischio in attività specifiche (lavori elettrici);
- norme tecniche per la manutenzione.

La relazione si sofferma sulla valutazione dei rischi di natura elettrica riportando esempi e diverse utili tabelle e diagrammi di flusso.
Vengono riportate ad esempio indicazioni sulle:
- misure di salvaguardia per prevenire il rischio elettrico per lavoratori e utenti di impianti elettrici;
- misure di salvaguardia per prevenire il rischio elettrico per lavoratori e utenti di apparecchiature elettriche;
- misure di salvaguardia per prevenire il rischio elettrico per lavoratori e utenti per esposizione a fulminazione.

Si indica poi che il valutatore potrà suddividere la realtà aziendale classificandola in aree omogenee per il rischio elettrico, per esempio in riferimento all’uso di un impianto elettrico (CEI 64/08) si possono avere: Luoghi ordinari, Luoghi a maggior rischio in caso d’incendio, Luoghi conduttori ristretti, Luoghi con pericolo di esplosione, Cabine di trasformazione MT/BT, Locali ad uso medico, Ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia, Cantieri, ...

L’intervento si sofferma anche sull’esposizione dei lavoratori al rischio elettrico in attività specifiche, con riferimento a:
- lavori sotto tensione: il Testo Unico indica che è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di specifiche condizioni riportate;
- lavori in prossimità di parti attive: il D.Lgs. 81/2008 indica che non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ Allegato IX salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- protezione da fulmini: il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche;
- presenza di Atex ed esplosivi:  il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Con riferimento alle misure di salvaguardia per prevenire il rischio elettrico e la sua gestione per lavoratori esposti in attività specifiche, il relatore ricorda poi che per gestire il rischio elettrico nei lavori vicino a parti attive non protette è fondamentale effettuare:
- la valutazione dei rischi;
- la pianificazione degli interventi;
- la stesura di procedure di lavoro applicabili;
- la formazione e l’addestramento di figure professionali;
- l’idoneità (se prevista);
- l’adozione di protezioni collettive;
- la scelta di DPI e attrezzature necessarie.

La relazione si sofferma in conclusione anche sulle verifiche e controlli di impianti e apparecchiature elettriche con riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 e nel DPR 462/2001.


 I rischi di natura elettrica negli ambienti di lavoro: D.Lgs. 81/08, a cura del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico della Prevenzione della Azienda U.S.L. Frosinone - Servizio Pre.S.A.L.), intervento ad un incontro che si è tenuto a Frosinone il 9 ottobre 2014 (formato PDF, 5.60 MB).



Grembiuli Cuffie Camici Copriscarpe Monouso

Abbigliamento monouso - Indumenti monouso - Grembiuli monouso - Camici monouso

I settori in cui l’igiene viene al primo posto fanno largo uso di DPI monouso e, talvolta, ecocompatibili. Sono utilizzati specialmente in ambito medico, farmaceutico, veterinario, cosmetico, nel trattamento di vernici, nell’assemblaggio di componenti, nella ristorazione e nella trasformazione alimentare.




GREMBIULE HDPE ED3003 cartone da 2000 pezzi
Grembiuli in polietilene cm. 70 x 107 PE ad alta densità HDPE, impermeabili,
con lacci per la chiusura sulla schiena, si indossano infilandoli dal collo. 
Fornibili nel colore bianco. Taglia unica.
Fornibili nel colore azzurro. Taglia unica.
 


 ED1033

ED1099

ED1033 cartone da 3000 pezzi (in confezioni singole da 100 pezzi) 
ED1099 cartone da 4000 pezzi (in confezioni singole da 100 pezzi) 

ED1033 COPRICAPO - Cuffia o Berretto monouso in PP
con visiera e reggicapelli in polipropilene elasticizzato diam. cm. 21 colore bianco.

ED1099 COPRICAPO - Cuffia o Berretto monouso in PP
con visiera e reggicapelli in polipropilene elasticizzato diam. cm. 21 colore bianco.


ED1066

ED1066 COPRICAPO - Cuffia o Berretto monouso in PP
CUFFIA copricapo in tnt bianco elastico conf. 6000 pezzi n. 60 conf. 100 pz



Camice monouso in PP per visitatore o ispettore in polipropilene colore bianco con automatici
CAMICE monouso in tnt bianco con automatici conf. 200 pezzi 



SOVRASCARPE monouso cm. 40 polietilene conf. 6000 pezzi n. 60 conf. 100 pz  


Richiedi un Preventivo





giovedì 23 aprile 2015

Aggiornamento normativo EN ISO 20345:2011 sulle calzature di sicurezza






Aggiornamento normativo EN ISO 20345:2011 sulle calzature di sicurezza. 

Cosa cambia?

· TOMAIA: nuove indicazioni per la costruzione e la resistenza della stessa 

· LAMINA ANTIPERFORAZIONE: nuove esigenze per migliorare la protezione contro la perforazione

· TACCO: nuovo spessore previsto per la certificazione

· MARCHIATURE: cambiamenti a livello di indicazioni sulla suola


Costruzione del gambetto:
in questo quartiere più basso non è ammesso alcun foro oltre a quelli necessari per la cucitura.


Lamina antiperforazione:
La lamina in acciaio o in tessuto deve offrire una protezione totale contro la perforazione.

Puntale:
A 1100N, il puntale non deve mostrare alcun segno di perforazione.


Resistenza all'abrasione del gambetto (zona del contrafforte):
Nel test di laboratorio non dovrà apparire alcun foro prima del completamento del seguente numero di cicli:
51.200 cicli in ambiente asciutto
25.600 cicli in ambiente bagnato


Altezza tacco:
altezza dei tacchetti sulle suole per calzature di categoria S1, S2 o S3:
Il tacchetto deve avere uno spessore superiore ai 2,5 mm.


Marchiature sulle suole:
le indicazioni riportate sulle suole devono corrispondere a una funzione validata da un test normativo:

• Resistente agli oli minerali
La suola deve essere conforme ai requisiti FO che definiscono la resistenza all'olio combustibile.
• Antistatica
La calzatura deve essere conforme alle misurazioni di resistenza elettrica per i requisiti antistatici della norma.
• Resistenza agli acidi
La calzatura deve essere testata secondo la norma EN 13832-1, in linea con i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.3 (prove di deterioramento).
• Suola resistente al calore (HRO )
La suola deve essere conforme alle restrizioni previste da questo requisito aggiuntivo della norma.

CAMBIAMENTI:


• requisito di nuova certificazione: La nuova legge prevede la ricertificazione prima del 30 giugno 2013 di tutti i prodotti certificati ai sensi di qualsiasi precedente versione della norma. Si tratta di un nuovo requisito in quanto, all' epoca del precedente aggiornamento della norma (dalla versione del 2004 alla versione del 2007), la ricertificazione non era obbligatoria.
• Eliminazione della lettera I (Isolante): Non è più possibile certificare una calzatura con isolamento elettrico ai sensi della norma EN ISO 20345:2011. Le calzature con isolamento elettrico devono soddisfare la norma EN 50321.
• Resistenza agli oli combustibili (FO): Il simbolo FO non è più un requisito
fondamentale, bensì aggiuntivo.
• Una nuova categoria, SbH: creazione di una nuova categoria per le "calzature ibride".









lunedì 20 aprile 2015

Manutenzione dei DPI anticaduta e la norma UNI EN 365

L'obbligo di manutenzione dei DPI ANTICADUTA e la norma UNI EN 365



I dispositivi di protezione individuale devono mantenere le capacità protettive per tutto il periodo del loro impiego. Per i DPI anticaduta è richiesta una ispezione almeno annuale.

Il Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del Titolo III del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro precisa chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta del DPI, alle condizioni in cui devono essere utilizzati, ai requisiti necessari. 

Inoltre scrive che il datore di lavoro (art. 77, comma 4):

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
(...)

Insomma i dispositivi di protezione individuale – dove con “individuale” si intende che il dispositivo al momento dell’uso, protegge la singola persona - non solo devono garantire la protezione del lavoratore, ma devono mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. 

Ciascun componente dell’equipaggiamento anticaduta deve essere mantenuto efficiente secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. E si raccomanda di eseguire
 - un controllo dell’equipaggiamento prima del suo uso, al fine di assicurare che sia efficiente e che funzioni correttamente;
- un’ispezione periodica.

Riguardo ai dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto possiamo fare specifico riferimento ad una norma: la norma UNI EN 365 [1] (nella versione UNI EN 365:2005 che recepisce la EN 365:2004 e sostituisce la UNI EN 365:1993).

Questa norma è la versione ufficiale della norma europea EN 365 e specifica i requisiti generali minimi per istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio dei DPI, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo, ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio.

La norma EN 365 stabilisce dunque che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica e, nel caso necessario, siano effettuate le adeguate riparazioni:

- manutenzione: serve a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia ed adeguato immagazzinamento (EN 365 § 3). Può essere eseguita dall’utilizzatore secondo le istruzioni fornite con la nota informativa;
- ispezione periodica: si intende l’attività da condurre con regolare periodicità (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un’approfondita ispezione del DPI per verificare la presenza di difetti. In questo caso l’attività deve essere svolta unicamente da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del fabbricante (EN 365 § 4.4 b-c);
- riparazione: attività svolta qualora insorgano dubbi o conclamati malfunzionamenti del DPI, sempre che il DPI sia riparabile. Deve essere svolta unicamente da persona competente per le riparazioni,preventivamente autorizzata dal fabbricante, in conformità alle istruzioni da esso impartite (EN 365 § 4.5)”

Concludiamo questa breve rassegna su manutenzione e verifiche dei DPI ricordando che, nel caso dei DPI anticaduta, come richiesto dalla EN 365, la “persona competente dell’ispezione periodica” - norma EN 365 § 3 “termini e definizioni” – è la “persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.

La norma stessa indica nelle note che questa persona dovrebbe:
- essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti;
- avviare l’azione correttiva da intraprendere;
- avere la capacità e le risorse per fare ciò.

Inoltre può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la valutazione di un DPI o di un altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti.
Infine una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare diversi modelli.

Servizio di VERIFICA DI UNA IMBRACATURA ANTICADUTA CE (EN 361)
Servizio di VERIFICA DI UNA CINTURA DI POSIZIONAMENTO CE (EN 358)
Servizio di VERIFICA DEI CONNETTORI CONFORMI ALLA NORMA CE EN 362
Servizio di VERIFICA DI UN CORDINO DI POSIZIONAMENTO CONFORME ALLA NORMA CE EN 358

Servizio di VERIFICA DEGLI ANTICADUTA SCORREVOLI SU SUPPORTO FELSSIBILE O FISSO CONFORMI ALLE NORME CE EN 353/1 E EN 353/2
Servizio di VERIFICA DI UN ASSORBITORE DI ENERGIA CONFORME ALLA NORMA CE EN 355
Servizio di VERIFICA DELLA LINEA DI VITA TEMPORANEA CONFORME ALLA NORMA CE EN 795 B






martedì 14 aprile 2015

L'obbligo di manutenzione dei DPI e la norma UNI EN 365

L'obbligo di manutenzione dei DPI per le VIE RESPIRATORIE e la norma UNI EN 365

I dispositivi di protezione individuale devono mantenere le capacità protettive per tutto il periodo del loro impiego.

Il Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del Titolo III del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro precisa chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta del DPI, alle condizioni in cui devono essere utilizzati, ai requisiti necessari. Inoltre scrive che il datore di lavoro (art. 77, comma 4):
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
(...)

Insomma i dispositivi di protezione individuale (con “individuale” si intende che il dispositivo al momento dell’uso protegge la singola persona) non solo devono garantire la protezione del lavoratore, ma devono mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. Ed è evidente che i dispositivi devono essere adeguatamente mantenuti in stato di efficienza.

Riguardo ai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (APVR) il documento indica che “si deve predisporre un programma di manutenzione degli apparecchi in funzione del tipo, dell’ambiente di lavoro, delle condizioni lavorative e dei rischi presenti. Tale programma dovrebbe comprendere:

1) l’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti;
2) la pulizia e la disinfezione;
3) la manutenzione generale;
4) la documentazione delle attività e il mantenimento della documentazione;
5) l’immagazzinamento”.

E qualora sia utilizzato un elevato numero di APVR “si suggerisce di costituire un centro di raccolta per la conservazione e la manutenzione affidato ad un addetto opportunamente istruito. Per l’immagazzinamento e la manutenzione degli apparecchi bisogna attenersi alle informazioni fornite dai fabbricanti di APVR nelle istruzioni. Dopo l’impiego gli APVR devono essere predisposti per il successivo riutilizzo (a meno che non si tratti di DISPOSITIVI versione monouso)”.

Inoltre i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie “devono essere ispezionati dopo ogni impiego. Un apparecchio non usato con regolarità, ma tenuto a disposizione per l’emergenza, deve essere ispezionato non solo dopo ogni utilizzo ma anche ad intervalli di tempo regolari, in modo da essere certi che sia sempre in soddisfacenti condizioni di funzionamento”.

E in generale la procedura di manutenzione degli APVR prevede:
1) pulizia;
2) disinfezione;
3) preparazione per un reimpiego;
4) prove del corretto funzionamento a intervalli stabiliti;
5) verifica a intervalli stabiliti”.


DISINFETTANTE particolarmente indicato per la disinfezione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). BAC OFF - REG. 9421 MIN. DELLA SANITÀ.
Flacone da 1 litro di disinfettante liquido per DPI utilizzato in ambienti industriali, laboratori e strutture sanitarie.
MODO D'USO: passare sulle superfici un panno imbevuto di disinfettante diluito fino al 5% max;
per DPI e ferri chirurgici, immergerli in un contenitore colmo di disinfettante puro per almeno 12 ore.
Minimo ordinabile: 2 flaconi da 1 litro




DISINFETTANTE particolarmente indicato per la disinfezione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). BAC OFF - REG. 9421 MIN. DELLA SANITÀ.

Tanica da 5 litri di disinfettante liquido per DPI utilizzato in ambienti industriali, laboratori e strutture
Tanica da 25 litri di disinfettante liquido per DPI utilizzato in ambienti industriali, laboratori e strutture sanitarie. Particolarmente indicato per la disinfezione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
MODO D'USO: passare sulle superfici un panno imbevuto di disinfettante diluito fino al 5% max; per DPI e ferri chirurgici, immergerli in un contenitore colmo di disinfettante puro per almeno 12 ore.


ESOSAN gel disinfettante senza acqua 500 ml
ESOSAN gel disinfettante senza acqua 150 ml
ESOSAN gel disinfettante senza acqua 100 ml
ESOSAN gel disinfettante senza acqua tanica litri 5




mercoledì 8 aprile 2015

Il primo soccorso nelle ustioni: Antiustione Burnshield®




L'ustione deve essere considerata una lesione evolutiva per almeno 8 ore, perciò non sempre è possibile eseguire una immediata e precisa diagnosi defi­nitiva né sul grado dell'ustione né sul­la quantità della superficie coinvolta. 


Per questo motivo chiunque esegua l'intervento deve avere a disposizione immediatamente un dispositivo medico antiustione applicabile su ferite che potenzialmente hanno già leso o stan­no ancora ledendo il derma.
Burnshield® è un Dispositivo Medico Antiustione CE 0473 Classe II b, atto ad essere utilizzato su ustioni di 1°, 2° e 3° grado anche in presenza di derma leso.

Ottiene un raffreddamento immediato ed unʼidratazione ottimale che riduce e/o annulla il dolore e lʼustione stessa. Quanto prima si applica Burnshield® alla zona ustionata, tanto maggiore sarà la riduzione o l’eliminazione dell’ustione. Per ottenere il massimo risultato, mantenere lʼapplicazione per almeno 15 minuti dopo la scomparsa del dolore.

Bloccare il processo ustionante

In questa fase occorre ridurre la tem­peratura e il dolore e prevenire ipoter­mia e infezioni.

E' necessario interrompere il processo ustionante il prima possibile abbattendo la temperatura del calore condotto, ma è altresì necessario non sottovalutare i pericoli correlati all'ustio­ne e fra questi la termodispersione e le infezioni.

L'applicazione di freddo (acqua, stoffe bagnate, borse di ghiaccio) è controin­dicata quando la superficie ustionata è superiore al 20% della superficie cor­porea nell'adulto e al 10% nel bambino.

L'utilizzazione di acqua non sterile, così come di stoffe pulite ma non ste­rili, costituisce un facile veicolo di ger­mi che non ostacolati dalla barriera epidermica interrotta dall'ustione pe­netrano nei tessuti sottostanti e danno luogo a processi infettivi.

Disponendo subito di presidi sterili è necessario raffreddare realizzando il cosiddetto effetto "cooling" e contemporaneamente istituire una barriera protettiva che oltre a opporsi alla penetrazione di germi si opponga alla perdita di liqui­di (evitare evaporazione!)

Senza alcuna controindicazione sono adatti per abrasioni, ustioni chimiche e da radiazione. Le garze e le coperte antiustione Burnshield® sono composte da tessuti ultrasoffici ed elastici saturati con Idrogel. Non si attaccano mai alle ferite e possono essere rimosse senza dolore. Pronte allʼuso sia su singole che su multiple bruciature. Sterili, sono confezionate in buste di polipropilene argentato allʼinterno.







IN CASO DI USTIONI SI FIDANO DI BURNSHIELD®

Vigili del Fuoco

Ministero della Salute: Sistema Sanitario Nazionale
Ministero della Difesa: Croce Rossa Militare,
Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano,
Marina Militare, Aeronautica Militare
Ministero degli Interni: Polizia di Stato,

Ministero della Giustizia: Polizia Penitenziaria
Ministero dell’Economia e Finanza:
Guardia di Finanza
Presidenza del Consiglio: Protezione Civile


FORMATI e VERSIONI

garza antiustione IDROGEL cm 60x40
garza antiust.facciale IDROGEL cm 20x45
garza antiustione IDROGEL cm 10x10
flacone IDROGEL spray no gas ml. 125
conf. 10 bustine IDROGEL 3,5 ml
contour IDROGEL cotone m 1 x 1
benda IDROGEL arto m 1 x 50 mm.
garza antiustione IDROGEL cm 20x20
antiustione "KIT EASY" artic.IDROGEL in bauletto
antiustione "KIT LAVORO" bustine+garze IDROGEL
antiustione "KIT AUTO" art. IDROGEL in blister
kit coperta IDROGEL + coperta isotermica
antiustione "KIT PROFESSIONAL" bustine+garze




Gamma GILET Alta Visibilità