martedì 3 marzo 2015

DPI Dispositivi di protezione individuale cosa dovrebbe riportare la relazione tecnica



  
  


DPI Dispositivi di protezione individuale
Cosa deve riportare la relazione tecnica

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono considerati il più importante strumento per la prevenzione e la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Sono presenti sul mercato un crescente ed indefinito numero di DPI che si differenziano per costi, qualità, grado di protezione, comfort, peso. E' sempre più difficile quindi orientarsi, sceglierli e selezionarli.

Si ricorre ai DPI quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i "rischi residui" non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti.

Art. 77 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Per parlare dell’importanza e delle caratteristiche dei DPI possiamo fare riferimento a Impresa Sicura, il progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

Il progetto multimediale non ha prodotto solo materiale relativo alla prevenzione in diversi comparti lavorativi (metalmeccanica, cantieristica navale, lavorazione del legno, calzature, ...), ma anche materiale informativo specifico e dettagliato sui Dispositivi di Protezione Individuale.

Nel corso della navigazione nel progetto multimediale e sfogliando il documento ImpresaSicura_DPI (più di 1100 pagine) si precisa più volte l’importanza della valutazione del rischio come "elemento cardine" del sistema di prevenzione aziendale, una valutazione finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il documento, che riporta anche un utile Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale, ricorda che la completezza, concretezza e correttezza della valutazione dei rischi lavorativi "deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la collocazione del lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropriato dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando".

Con riferimento all’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., viene riportato nel dettaglio un elenco indicativo e non esauriente dei DPI.
L’Allegato riporta, tra l’altro, anche le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

Indicazioni di carattere generale per l’uso dei DPI:

- protezione dei capelli: i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo;

- protezione del capo: i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole;

- protezione degli occhi: i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati;

- protezione delle mani: nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione;

- protezione dei piedi: per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente;

- protezione delle altre parti del corpo: qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette basse che proteggono la caviglia);

- cinture di sicurezza: i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza;

- maschere respiratorie: i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, “questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”.

Dopo aver ricordato la divisione in tre categorie (ad esempio rientrano nella terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente), il documento – che vi invitiamo a visionare integralmente – si sofferma sugli obblighi di utilizzo, sulla segnaletica necessaria, sui requisiti normativi e sulla nota informativa del fabbricante.

Occorre infine tener conto nella scelta e progettazione dei DPI:

- principi di progettazione: “i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d’impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata”. In particolare il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione “è quello al di là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività”.

Qualora “le diverse condizioni d’impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate”;

- innocuità dei DPI: “ovvero assenza di rischi e altri fattori di disturbo ‘autogeni’. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili d’impegno”. Il documento riporta specifiche indicazioni relative a:  materiali costitutivi appropriati; stato di superficie adeguato (ad esempio senza asperità, spigoli vivi, sporgenze, ...) di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore; ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore”;

- fattori di comfort e di efficacia: i DPI devono “essere progettati e fabbricati in modo tale che l’utilizzatore li possa indossare nel modo più comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. Infatti, l’indumento non deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da interferire con i movimenti. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri”. 

Inoltre i DPI “devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia” e i modelli di DPI immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo “devono essere tra loro compatibili, anche se di categoria o tipo o di modello diverso”.

E' necessaria la valutazione dell’idoneità ovvero non idoneità all’utilizzo da parte del lavoratori dei DPI in particolare con:

- "uso di maschere facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori;
- reazione cutanea a guanti, indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie;
- uso di calzature rigide per incompatibilità motoria".

Documento: www.lavoro.gov.it




Gamma GILET Alta Visibilità