Dopo l'approvazione della Camera anche la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge sulla Riforma del Condominio.
Un nuovo modello di cartello viene realizzato secondo quanto previsto dalla legge 11 Dicembre 2012 n. 220 , modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
L’articolo 9 della Legge n. 220 recita:
sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici dell’amministratore.
Il cartello da noi proposto è forato e smussato negli angoli,
in versione fondo bianco oppure in versione fondo silver.
Diverse novità, in sintesi le più salienti
Amministrazione del Condominio.
L’amministratore in carica:
- dovrà durare due anni e non più uno solo;
- l'incarico potrà essere svolto anche da una società;
- deve aver conseguito un diploma di scuola superiore;
- deve godere dei diritti civili;
- non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio;
- non deve essere stato protestato;
- deve sottoporsi a corsi di formazione periodici;
- viene nominato solo a partire dall'esistenza di nove condomini;
- deve sottoscrivere una specifica polizza assicurativa;
- deve far rispettare obbligatoriamente il regolamento condominiale. Maggior rigore quindi anche contro chi arreca danni o disturba la quiete. Le eventuali violazioni del regolamento saranno sancite a carico degli inadempienti con multe di 200 euro, che potranno salire a 800 euro in casi di recidiva.
Assemblea condominiale.
- Le nuove regole prevedono quorum più bassi per facilitare il raggiungimento delle decisioni in sede assembleare.
- Le convocazioni saranno più semplici e veloci, anche mediante posta elettronica certificata.
- L'assemblea non potrà più decidere il divieto di presenza in condominio di animali di compagnia di proprietà dei condomini.
- Le tabelle millesimali potranno essere modificate anche a maggioranza e non più soltanto all’unanimità.
Morosità.
L’amministratore dovrà agire contro i morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le somme non versate (senza dover attendere il via libera dell’assemblea) e quindi procedere al recupero giudiziale delle somme non versate.
Se la morosità dovesse durare più di 6 mesi, l'aministratore dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
La legge potrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore nei sei mesi successivi.