ELETTROSMOG
Indumenti resistenti alle radiazioni elettromagnetici per lavoro elettrico
Abbigliamento e Indumenti per difendersi dall' INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO e dalle ONDE ELETTROMAGNETICHE
Una linea di abbigliamento tecnico che protegge la parti sensibili del nostro corpo dalle onde elettromagnetiche generate dai telefoni cellulari. Unisce la robustezza di un cotone il cui peso è pari a 300 grammi mq. con trattamento antimacchia supplementare e inserti in tessuto antistrappo Cordura Dupont® dove il capo è soggetto a maggior usura.
Modelli: Giubbotto, Pantalone, Gilet
- emittenti radiofoniche,
- cavi elettrici percorsi da corrente alternata di forte intensità (ad es. gli elettrodotti della rete di distribuzione),
- radio-onde per telefoni cellulari,
- telefoni cellulari e Wi-Fi (Wireless Fidelity) ovvero i dispositivi che possono collegarsi a reti locali (telefonia, Internet, ecc.), per mezzo di radio-onde.
Il problema dell’elettromagnetismo e dell’inquinamento “invisibile”, “inodore”, che si subisce dalle radiazioni elettromagnetiche (particolarmente grave è che i più danneggiati, a rischio tumori, si dica siano i bambini…), questa problematica viene coscientemente “dimenticata” da tutti, anche dai più sensibili di noi ai temi ambientali, perché tutti siamo consumatori di questa tecnologia (cioè usiamo il cellulare).
Ricordiamo che per effetto del rinvio dei termini di recepimento della Direttiva europea 2004/40/CE nel D.Lgs. 81/2008 le specifiche disposizioni sulla protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici contenute nel Capo IV del Titolo VIII entreranno in vigore solo il 31 ottobre 2013.
Ricordiamo che per effetto del rinvio dei termini di recepimento della Direttiva europea 2004/40/CE nel D.Lgs. 81/2008 le specifiche disposizioni sulla protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici contenute nel Capo IV del Titolo VIII entreranno in vigore solo il 31 ottobre 2013.
Ogni azienda dovrà mettersi in regola con la nuova normativa che obbliga ad aggiornare i documenti sulla sicurezza legata all’esposizione a campi elettromagnetici in bassa e alta frequenza. Ciascun datore di lavoro sarà chiamato ad individuare, in azienda, le sorgenti di campi elettromagnetici, valutarne il rischio tramite strumenti adeguati e in conformità alle norme di emanazione europea e adottare misure di contenimento e di prevenzione del rischio”.
Mentre le radiazioni ionizzanti, a cui sono esposti coloro che lavorano a contatto con sorgenti radioattive, possono essere schermate, le emissioni elettromagnetiche a bassa energia hanno rari casi di esposizione acuta e possibili influenze solo nel lungo lunghissimo periodo”.
Esistono invece sorgenti indipendenti dall’attività lavorativa, ma che possono essere influenti e che pertanto vanno verificate e confrontate con le soglie, molto più cautelative, disposte per la popolazione. Si tratta ad esempio di stazioni radio base ed elettrodotti posti nelle vicinanze delle aree produttive.
Ne consegue che più che proteggere una postazione di lavoro da un rischio comunque difficile da correlare è meglio agire con soluzioni di prevenzione, ad esempio evitando che i lavoratori debbano stazionare per molte ore a diretto contatto con queste sorgenti o adottando Indumenti di Protezione protettivi rispetto ad esse.
Ma esiste anche un bisogno emergente e correlato che riguarda la salubrità delle abitazioni. “Il movimento del green building non ha ancora affrontato nei propri sistemi di rating questo aspetto in maniera decisa, forse a causa dell’apparente intangibilità del problema. È però una questione molto sentita dalla popolazione”, commenta l’Amministratore Delegato di Habitech Gianni Lazzari.
Una norma contenuta nel “decreto sviluppo” approvato dal Governo nello scorso ottobre innalza del 70% i limiti degli impianti di telefonia mobile e del 30 per quelli di radio e tv. Sarà così possibile navigare in Internet con il proprio smartphone, e questo porterà a una “necessaria invasione” di nuove antenne (pare verranno installati 15-20.000 nuovi impianti nei prossimi due anni). Ma a quale rischio? Arpa (l’Agenzia per l’Ambiente) e Ispra (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) hanno reagito negativamente a questo provvedimento mettendo in rilievo come da più parti (nella ricerca scientifica internazionale) si parli di possibile cancerogenicità delle radiazioni emesse dalle “antenne-ripetitori”.
Una valutazione del rischio oncogeno dei TM = (TM: cellulari analogici e digitali, e cordless) in termini di nuovi casi di tumore è stata tentata da Lloyd Morgan 45 il quale, pur sottostimando al 50% il numero di utilizzatori di cellulari, senza considerare il rischio per gli utilizzatori di cordless e assumendo una latenza di 30 anni per i tumori indotti dai TM, ha calcolato un'incidenza aggiuntiva di 380.000 tumori alla testa entro il 2014 solo negli USA, il che comporterebbe un aumento della spesa sanitaria di 10 miliardi di dollari e la necessità di aumentare il numero di neurochirurghi di almeno 7 volte! Tenuto conto del numero reale di utilizzatori di cellulari (già più di 5 miliardi di contratti entro la fine del 2010) e dei dati di Hardell sull’aumento del rischio di tumori alla testa già dopo 10-15 anni di latenza o d’uso dei TM (anche solo cordless) e del maggiore rischio per chi ha iniziato a usare i TM in giovane età, è chiaro che questa cifra rappresenta solo la punta di un iceberg la cui vera entità potrà essere accertata solo tra 10-20 anni.
Gli incrementi dei rischi oncogeni correlati all'uso dei TM, supportati da una ricca documentazione sulla plausibilità biologica di tale azione cancerogena, giustificano dunque già oggi l'applicazione del principio di minimizzazione a questi tipi di esposizioni. Possibili obiettivi di prevenzione primaria, sostenuti da autorevoli fonti,5-7, 12, 19-21, 23, 24, 45 sono:
1) l'adeguamento dei limiti di esposizione agli obiettivi di qualità "cautelativi" (0,5 V/m anziché 6 V/m, in Italia);
2) la limitazione della diffusione delle tecnologie wireless nelle scuole e nei luoghi molto frequentati (biblioteche, uffici);
3) l'informazione a partire dalle scuole sui rischi da esposizioni a radiofrequenze, accompagnata da misure volontarie di autotutela basate sull'uso cautelativo delle varie tecnologie;
4) la limitazione dell'uso dei cellulari e dei cordless da parte dei minori di 14 anni;
5) campagne di monitoraggio epidemiologico della possibile azione oncogena delle emissioni a radiofrequenza anche nelle esposizioni professionali e residenziali.
Aggiornamento in data 22 07 2013
Campi elettromagnetici e nuova direttiva 2013/35/UE info e approfondimenti sul Paf - Info riferimenti normativi e approfondimenti sulla direttiva campi elettromagnetici.
Pubblicata sul PAF una pagina informativa sul recepimento della “Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)”.
Ricordando che la data di recepimento della direttiva, che interviene in materia di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici, è fissata al 1° luglio 2016, si evidenzia che tale recepimento implicherà una riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgs. 81/08.
Nell’attesa di detta riformulazione il principio generale a cui riferirsi è sancito dall’art. 28 del D.lgs. 81/2008, e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che al comma 1 cita: “Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
Il Paf evidenzia quindi che la sezione Agenti Fisici del portale e la banca dati Cem, “per quanto suscettibili di perfezionamento e integrazioni alla luce della nuova Direttiva, rappresentano comunque un riferimento valido ai fini della valutazione del rischio prevista dagli artt.28 e 181 del DLgs.81/2008”.
Ai fini della valutazione del rischio è comunque utile riferirsi a metodologie e limiti citati nella nuova direttiva europea 2013/35/UE che sono stabiliti sulla base dei dettami dell’Icnirp Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Infine si specifica che per quanto riguarda il documento stilato da Coordinamento tecnico regioni e Ispesl recante Prime indicazioni applicative del Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII; Prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro (dicembre 2008), basati sullo standard EN 50499 : Procedure per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”, questo rimane valido per quanto concerne gli aspetti metodologici generali, i criteri di giustificazione dell’esposizione, l’individuazione degli apparati a rischio, le metodiche di zonizzazione e le azioni conseguenti la valutazione.
Il documento necessita invece un aggiornamento per quanto concerne i livelli di azione per i lavoratori fissati dalla precedente direttiva 2004/40/CE e basati sulle raccomandazioni dell’ICNIRP 1998. Questi dovranno essere aggiornati recependo i valori di azione e limite fissati dalla nuova direttiva europea 2013/35/UE.
Per approfondire: Nuova direttiva campi elettromagnetici
Aggiornamento in data 22 07 2013
Campi elettromagnetici e nuova direttiva 2013/35/UE info e approfondimenti sul Paf - Info riferimenti normativi e approfondimenti sulla direttiva campi elettromagnetici.
Pubblicata sul PAF una pagina informativa sul recepimento della “Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)”.
Ricordando che la data di recepimento della direttiva, che interviene in materia di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici, è fissata al 1° luglio 2016, si evidenzia che tale recepimento implicherà una riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgs. 81/08.
Nell’attesa di detta riformulazione il principio generale a cui riferirsi è sancito dall’art. 28 del D.lgs. 81/2008, e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che al comma 1 cita: “Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
Il Paf evidenzia quindi che la sezione Agenti Fisici del portale e la banca dati Cem, “per quanto suscettibili di perfezionamento e integrazioni alla luce della nuova Direttiva, rappresentano comunque un riferimento valido ai fini della valutazione del rischio prevista dagli artt.28 e 181 del DLgs.81/2008”.
Ai fini della valutazione del rischio è comunque utile riferirsi a metodologie e limiti citati nella nuova direttiva europea 2013/35/UE che sono stabiliti sulla base dei dettami dell’Icnirp Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Infine si specifica che per quanto riguarda il documento stilato da Coordinamento tecnico regioni e Ispesl recante Prime indicazioni applicative del Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII; Prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro (dicembre 2008), basati sullo standard EN 50499 : Procedure per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”, questo rimane valido per quanto concerne gli aspetti metodologici generali, i criteri di giustificazione dell’esposizione, l’individuazione degli apparati a rischio, le metodiche di zonizzazione e le azioni conseguenti la valutazione.
Il documento necessita invece un aggiornamento per quanto concerne i livelli di azione per i lavoratori fissati dalla precedente direttiva 2004/40/CE e basati sulle raccomandazioni dell’ICNIRP 1998. Questi dovranno essere aggiornati recependo i valori di azione e limite fissati dalla nuova direttiva europea 2013/35/UE.
Per approfondire: Nuova direttiva campi elettromagnetici