martedì 26 luglio 2011

Acido Solforico: polvere neutralizzante e gelificante

GELIFICANTE  NEUTRALIZZANTE DI ACIDO SOLFORICO
Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori (GU n. 60 del 14/03/2011). Testo in vigore dal 29/03/2011.
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (DM Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20)

Polvere neutralizzante e gelificante per acido solforico in forma liquida o gelatinosa, fuoriuscito da batterie e accumulatori vari.
Testato e certificato da istituto italiano accreditato così come previsto dal D.M. n° 20 del 24.01.2011 del Ministero dell’Ambiente.
  • Caratterizzato da un forte potere assorbente e gelificante capace di neutralizzare le caratteristiche acide, tossiche e corrosive tipiche del’acido solforico ad una concentrazione massima del 40%.
  • La polvere assorbe l’acido, > il colore cambia in funzione dell’effettiva neutralizzazione dell’acido sversato.
  • Una volta avvenuta la neutralizzazione il composto gelificato può essere facilmente smaltito come rifi uto speciale non tossico.
  • 830 gr di prodotto neutralizzano 1 lt di acido solforico.
  • È garantita un’ottimale capacità assorbente e neutralizzante per una durata di 5 anni dalla data di confezionamento riportata su ogni imballaggio.
Versioni fornibili:

  1. scatola da 10 flaconi da 1 kg di Neutral Gel per acido solforico
  2. tanica da 5 kg di Neutral Gel per acido solforico
  3. sacco da 20 kg di Neutral Gel per acido solforico
  4. kit ADR da 25 kg di Neutral Gel più accessori
  5. kit ADR da 60 kg di Neutral Gel più accessori

lunedì 25 luglio 2011

OCCHIALI di Sicurezza: Analisi di un Incidente

In questi occhiali la montatura supera gli standard in termini di impatto incluso il sistema di test militare Vo per impatti ad alta velocità (standard MIL-STD 662 – impatto a 198 m/s).
* Frontale con protezione a doppio stampaggio per massimi comfort e protezione dagli impatti.
* Perni per ponticello morbidi universali
* Canale di ventilazione integrato nelle lenti per ridurre la formazione di condensa.
* Stanghette bloccabili regolabili e regolazione delle lenti in 3 posizioni pantoscopiche brevettata
* Lenti asferiche brevettate per la massima visibilità (180°) e una qualità ottica perfetta
* Montatura con tecnologia DuoForm
La tecnologia a doppia iniezione DuoForm serve per produrre una montatura estremamente leggera con cuscino elastomerico per protezione delle sopracciglia garantendo un comfort di tipo superiore e l’assorbimento degli urti.
Grazie a questa nuova tecnologia, la montatura supera gli standard in termini di impatto incluso il sistema di test militare Vo per impatti ad alta velocità (standard MIL-STD 662 – impatto a 198 m/s).



Questi occhiali di sicurezza sono equipaggiati con luci LED ultra brillanti dotate di batteria a lunga durata (oltre 50 ore). Le 2 batterie sono incluse ma non possono essere cambiate. La montatura ha stanghette e nasello in morbida gomma per un comfort extra. Le lenti in Policarbonato anti-appannamento proteggono dai raggi UV e dagli impatti a temperature estreme.


Questo occhiale vi permetterà di illuminare una zona buia mentre proteggerà i vostri occhi e vi lascerà le mani libere per lavorare. Questa innovazione apre nuovi orizzonti per la sicurezza: lavori di restauro, lavori elettrici, riparazioni su automobili, lavori di idraulica, lavori fai-da-te, lavori meccanici in ambienti bui, lettura serale....


OCCHIALI a mascherina

Occhiali a mascherina leggerissimi di basso profilo con corpo in elastomero termoplastico TPE per conferire la massima comodità d’uso abbinata a una protezione senza confronti contro urti, polveri e spruzzi di prodotti chimici.
Il TPE è un prodotto utilizzato in alcuni tipi di maschere per autorespiratori grazie alla sua morbidità alle elevate temperature e alla sua eccellente resistenza ai prodotti chimici. L’efficientissimo sistema di ventilazione supera i problemi di appannamento escludendo allo stesso tempo l’ingresso di liquidi e polveri.
La banda elastica in nylon è regolabile e, grazie al sistema di aggancio rotante, consente di posizionare la mascherina sull’elmetto. La marcata curvatura delle lenti antigraffio e antiappannamento in policarbonato elimina le distorsioni del campo visivo. Grazie al basso profilo, le mascherine possono essere indossate insieme a maschere antipolvere, visiere di protezione e occhiali da vista. Sono disponibili anche lenti di ricambio e semivisiere per la completa protezione del viso.

OCCHIALI a mascherina

Montatura in PVC da indossare con gli occhiali da vista * Elastico di nylon regolabile (23 mm)* Sistema di ventilazione indiretto (previene formazione di condensa e accumulo di liquidi e polvere)* Modello non ventilato disponibile (per polveri fini e gas)* Modello in schiuma disponibile per migliore aderenza e comfort
Possibilità di scegliere tra lenti in policarbonato o acetato * Possibilità di scegliere tra trattamento antigraffio e anticondensa * Dotati di T-N-Wear, la nuova protezione per lenti in poliestere. Una pellicola amovibile progettata specificamente per proteggere da vernici, intonaco, cemento o polvere di smerigliatura.

OCCHIALI CON LENTI CORRETTIVE
CERTIFICATI come DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE a norme EN 166


Gli occhiali di protezione individuale equipaggiati con lenti oftalmiche correttive sono riconosciuti come DPI di II categoria da certificare secondo la normativa EN 166 e come tali sono soggetti alle disposizioni previste dal Decreto Legge 475/92 e 10/97.

I DPI soggetti a tali disposizioni all’atto della vendita devono essere forniti di una dichiarazione di conformità CE recante il nome commerciale del modello, lo specifico utilizzo per il quale il DPI viene commercializzato e il numero dell’attestato di certificazione ottenuto da un Ente Certificatore riconosciuto che verifichi le caratteristiche d’insieme del DPI in base alle normative applicate.

Gli occhiali di protezione con lenti correttive

Per soddisfare gli standard previsti dalle normative EN, la montatura e le lenti degli occhiali di sicurezza correttivi devono prevedere la presenza 
permanente di una marcatura EN: il codice identificativo del produttore e il livello di resistenza meccanica. Da tenere presente che i requisiti
previsti dalla marcatura non consentono di acquistare montature senza lenti.


Marcatura delle lenti correttive
W 1 S DIN CE = CR39 (materiale organico infrangibile)
Classe ottica (1); resistenza all’impatto “robustezza incrementata” (S)
W 1 F DIN CE = Policarbonato
Classe ottica (1); resistenza all’impatto “impatto a bassa energia” (F)

Lenti
1. Monofocale con potere fi no a sf. +/- 6.0 - cil. 2.0 e lente in CR39
2. Monofocale con potere fi no a sf. +/- 6.0 - cil. 2.0 e lente in policarbonato
3. Bifocale (con lunetta) lente CR 39
4. Bifocale (con lunetta) lente in policarbonato
5. Progressivo tipo di lente Pro Work in CR39
6. Progressivo tipo di lente Pro Work in policarbonato



Il caso
Il primo e unico caso che affrontiamo oggi è relativo ad un incidente in attività di ristrutturazione edilizia.
Un lavoratore viene assunto, con la qualifica di muratore, da un’impresa edile artigiana e viene assegnato a lavori di edilizia civile ( ristrutturazione sismica) nei cantieri della città.
Una mattina nel cantiere edile è intento ad intonacare le pareti interne di un fabbricato in ristrutturazione utilizzando una macchina che spruzza l'intonaco sulle pareti.
“Si tratta di una macchina ad aria compressa che presenta due contenitori: il primo funge da miscelatore delle polveri che vengono convogliate in un secondo contenitore per l'impasto, prima dello spruzzo sulle pareti. Un tubo allungabile fino a 15 metri consente di indirizzare il getto nei punti voluti. Normalmente gli impasti sono di calce oppure di sabbia e cemento. Poiché è facile che l'impasto crei dei residui che ostacolano la normale fuoriuscita del prodotto, dopo ogni uso è buona norma lavare la macchina, soprattutto se si varia il tipo di prodotto da utilizzare”.
Il muratore, ha riferito, dopo l’incidente, che la macchina da lui usata presentava un funzionamento difettoso, tanto che lo stesso lavoratore la lavava spesso.

Dinamica dell’incidente
Quella mattina il giovane spruzza della calce sulle pareti ed al termine dell'uso della macchina provvede a lavarla regolarmente, anche perché sa di doverla utilizzare nel pomeriggio con sabbia e cemento.
Verso le ore 15,00 circa il muratore sta utilizzando la spruzzatrice caricata con sabbia e cemento, quando all'improvviso la macchina si è inceppa, bloccando la fuoriuscita del getto. Come altre volte, il giovane batte sul tubo ostruito “per cercare di spostare il tappo di residui formatosi all'interno”.
L'operazione è compiuta a motore in pressione. In un primo tempo la macchina non riparte, poi all'improvviso (anche per la pressione accumulata), il tappo si sposta e dal tubo esce un getto violento dell'impasto che è gettato tutt'intorno.
Il muratore viene colpito all'occhio destro da alcuni schizzi di impasto: infatti in quel momento l'uomo “non calzava lenti da lavoro”.
Immediatamente soccorso dal proprio datore di lavoro, il lavoratore è prima accompagnato a casa, ma dopo è trasportato con un'autoambulanza del 118 presso l'Ospedale della città.
I sanitari gli riscontrano una ustione cornea congiuntivale nell’occhio destro e decidono di trasferirlo in altro ospedale per maggiori cure.

Questi i fattori causali determinanti relativi all’incidente riportati nella scheda:
- l’attrezzatura per spruzzare l'intonaco non funzionava bene e aveva frequenti inceppamenti;
- il lavoratore cerca di di sostruire il tubo a spruzzatrice funzionante (un uso errato dell’attrezzatura).
Tuttavia un evidente fattore modulativo, in questo caso peggiorativo rispetto all’esito dell’incidente, è il mancato uso di occhiali di protezione.

La prevenzione
Focalizzando la nostra attenzione non sul funzionamento e sull’uso della spruzzatrice, ma sulla mancanza degli occhiali di protezione, possiamo trovare informazioni sull’uso di questo DPI in edilizia nella pubblicazione "La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili".

Questo manuale, nato dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte, si sofferma non solo sulla valutazione dei rischi, ma anche sui dispositivi di protezione individuale dagli agenti chimici.
In particolare i DPI “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.

Le indicazioni sono riferite in particolare a tutte le attività che nel mondo edile portano il lavoratore in contatti con agenti chimici di varia tipologia e pericolosità e a tutti dispositivi utilizzabili, ad esempio i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Veniamo tuttavia a quanto indicato riguardo agli occhiali e alle visiere di protezione.

Gli occhiali di protezione dagli agenti chimici “servono a impedire il contatto con gli occhi, mentre le visiere estendono la protezione a tutto il volto”. Ad esempio agenti chimici da cui proteggersi possono essere le polveri, i fumi, le nebbie e i liquidi.
In particolare gli occhiali che “garantiscono la protezione necessaria degli occhi contro tutti gli agenti chimici sono quelli ‘a maschera’ perché la loro conformazione, ermetica e stagna, determina l’impenetrabilità di tali agenti; con gli occhiali semplici, anche se provvisti di schermi laterali, non è possibile raggiungere tale livello di protezione, risultando questi più adatti a proteggere gli occhi dal rischio di lesione dovuta alla proiezione di particelle solide (ad esempio, schegge)”.

Se le visiere offrono una protezione più estesa, non sono tuttavia ermetiche, “per cui la polvere, i fumi e le nebbie potrebbero ugualmente entrare in contatto con gli occhi e il volto”.
In certe lavorazioni può essere necessario utilizzare oltre un DPI del volto anche una maschera respiratoria: “in questi casi può essere utile indossare un respiratore con maschera intera che garantisce, tra l’altro, l’impenetrabilità dell’agente”.

Nel manuale viene infine proposto un elenco dei requisiti di base di questi DPI:
- campo visivo ampio;
- resistenza agli urti;
- tossicità;
- regolabilità del sistema di fissaggio;
- resistenza alla combustione;
- resistenza alla corrosione delle parti metalliche;
- trasparenza elevata della parte ottica;
- assenza di effetti ottici che alterino la visuale;
- ventilazione, quando avvolgono la parte del corpo da proteggere.

Tratto da Punto Sicuro











venerdì 22 luglio 2011

Decreto Legge 81 e DPI per lavori elettrici


L’art. 75, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro – TU) obbliga il Lavoratore ad utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con lo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possono minacciare la sua sicurezza o la sua salute durante il lavoro. 

L’art. 77 obbliga i Datori di Lavoro a scegliere i DPI nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle modalità d’uso riportati nell’Allegato VIII del medesimo decreto. L’uso dei DPI è conseguente alla valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. 

Le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, indicate nell’allegato I al TU, comportano delle sanzioni penali e pecuniarie e possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Indumenti e Abbigliamento: In ambito professionale ed industriale l'abbigliamento antinfortunistico, è un elemento fondamentale nella metodologia di lavoro di ogni lavoratore. Qualunque ambito possa produrre rischi particolari per la persona, per il lavoratore, necessita di precise norme da seguire per garantire la sicurezza del singolo all'interno dell'industria durante il proprio orario lavorativo. Per questi motivi sono stati progettati e creati prodotti garantiti e certificati per la protezione del lavoratore, a seconda del lavoro che si andrà a fare gli articoli che compongono l'abbigliamento antinfortunistico, potranno essere leggermente diversi per tenuta materiali utilizzati ed ovviamente resistenza. Oltre alle classiche giacche, tute e pantaloni, sono in commercio anche giubbetti con proprietà ignifughe che proteggono l'operatore contro le azioni da arco elettrico nelle attività sotto tensione in BT a contatto o a distanza ravvicinata. In realtà questo tipo di vestiario (progettato essenzialmente su iniziativa di Enel) non protegge in modo specifico dall'arco elettrico, ma ha la proprietà di non aggravarne le conseguenze. Infatti sono in grado resistere alle prove di tenuta all’arco elettrico prescritte dalla norma CEI ENV 50354, ovvero ad archi da 4 kA, se di Classe I, o di 7 kA se di classe II.

Il vestiario deve rispondere alle caratteristiche in conformità alle
Elmetto isolante. L’Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 recita: “I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole”. Secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 50365 (CEI 11-73) il casco è un elemento isolante per lavorare sotto tensione su impianti di categoria 0 e Ia ed è costruito per resistere ad un tensione di 5 kV per almeno tre minuti senza assorbire una corrente superiore a 3,5 mA. Dal punto di vista meccanico si caratterizza per prestazioni antiurto conformi a quelle fissate dalla norme EN 397 e EN 443. Se sono presenti fori per favorire il passaggio di aria di refrigeramento questi non devono avere un grado di protezione inferiore a IPX3. Sull'elmetto non devono essere presenti elementi conduttivi. Le norme d'uso prescrivono che l'elmetto deve essere controllato da parte dell'operatore prima di ogni uso e deve essere mantenuto costantemente pulito e non presentare screpolature o tagli. L'elmetto di ultima generazione si caratterizza per avere la visiera incorporata a scomparsa (versione mutuata dai Vigili del Fuoco)


Visiere e Occhiali: L’allegato VIII al D.Lgs. 81/08: ” I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati”. 

La visiera e gli occhiali sono i DPI previsti per la protezione degli occhi ed in generale del viso. Nel caso specifico dei lavori elettrici, la visiera protegge dagli effetti dell'arco elettrico che può accidentalmente sprigionarsi durante l'esecuzione di un lavoro elettrico sotto tensione. Tali effetti sono principalmente costituiti dalle:

elevate temperature, dalla proiezione di materiale fuso, che provocano ustioni
emissioni di raggi ultravioletti particolarmente dannosi per la retina degli occhi 

Le conseguenze sono tanto più gravi quanto più elevata è l'energia dissipata con alti valori della corrente di corto circuito e del tempo di eliminazione del guasto. Dipendono anche dalla distanza fra operatore e l'arco elettrico; ovviamente sono minori se gli archi accidentali si innescano con l'operatore posto a "distanza". Operando sotto tensione a distanza è possibile far uso solamente degli occhiali essendo il rischio costituito essenzialmente dall'emissione dei raggi ultravioletti. 

La versione della visiera incorporata in modo inscindibile dall'elmetto è ormai la soluzione più diffusa perché diminuisce il rischio involontario da parte dell'operatore di omettere la protezione in questione nel momento in cui l'attività lavorativa si trasforma in un intervento sotto tensione a contatto. La visiera in base alla norma UNI EN 166/2004 deve avere uno spessore minimo di 1,4 mm in modo da poter resistere ad un arco elettrico di circa 12 kA per la durata di 1 secondo alla distanza di 30 cm. Sia la visiera sia le lenti degli occhiali sono di materiale inattinico in grado di effettuare un filtraggio pressoché totale dei raggi ultravioletti. La visiera e gli occhiali devono rispondere alle norme di prodotto UNI EN 166-168-170.



Occhiali senza parti metalliche
Lente incolore antigraffio e antiappannante, Resistenza al calore “T” (+55°C / - 5°C). Peso g 27. Design essenziale ed avvolgente, ideale per chi cerca un prodotto senza elementi o parti metallici. Stanghette regolabili in inclinazione in morbido materiale bicomponente. Ridotta sensazione di pressione sul volto per un grande comfort in caso di uso continuativo. 

Guanti isolanti: Sono sicuramente il DPI più importante per i lavori elettrici in special modo per quelli sotto tensione in bassa tensione (BT). Essi assolvono la funzione di proteggere l'operatore sia per quanto riguarda lo shock elettrico (doppia protezione isolante) sia per quanto attiene gli effetti dell'arco elettrico che può investire le mani. Di norma sono realizzati in lattice naturale autoestinguente che è facilmente danneggiabile dal punto di vista meccanico per cui, in qualche caso, è necessario utilizzarli sotto i guanti lavoro. 








GUANTI isolanti o dielettrici per lavori su impianti sotto tensione Conformi alle norme EN 60903.
Realizzati in lattice naturale. Eccellente flessibilità e sensibilità.
Imballo singolo in busta opaca anti U.V. 

Guanto dielettrico in lattice naturale beige, classe 00. Lunghezza 360, spessore 0,5 mm. Norme CEI EN 60903 

Guanto dielettrico in lattice naturale beige, classe 0. Lunghezza 360, spessore 1 mm. Norme CEI EN 60903

Guanto dielettrico in lattice naturale beige, classe 1 Lunghezza 360, spessore 1,5 mm. Norme CEI EN 60903

Guanto dielettrico in lattice naturale beige, classe 2 Lunghezza 360, spessore 2,0 mm. Norme CEI EN 60903

Guanto dielettrico in lattice naturale beige, classe 3 Lunghezza 360, spessore 2,7 mm. Norme CEI EN 60903

Guanto dielettrico in lattice naturale beige, classe 4 Lunghezza 410, spessore 3,0 mm. Norme CEI EN 60903
 
Disponibile il verificatore pneumatico per il controllo periodico dei guanti, secondo la norma EN60903 (verifica di eventuali fori sui guanti) e la custodia rigida in PVC, applicabile a parete e munita di maniglia per il trasporto.

Ai fini della tenuta contro lo shock elettrico i guanti di classe 00 sono provati per sopportare una tensione crescente fino a 5 kV (nella misura di 1 kV applicato ogni secondo) e provati con una tensione di 2,5 kV per 3 minuti, durante i quali la corrente dispersa non deve superare i 14 mA. I guanti isolanti devono essere controllati prima dell'uso per accertare, a vista, l'assenza di abrasioni o rotture od altre anomalie. A tale scopo occorre esercitare una lieve pressione soffiando all'interno di ciascun guanto e verificarne l'assenza di perdite. È necessario altresì controllare la buona condizione di elasticità della gomma operando con le dita un lieve allungamento di ciascun guanto. I guanti devono essere calzati in modo da proteggere anche l'avambraccio. Durante l'impiego non devono venire a contatto con olio, grasso, essenza di trementina, ragia minerale od acidi forti. In caso di contatto con composti di catrame o vernice, pulire le parti colpite secondo le modalità ed utilizzando esclusivamente i prodotti solventi indicati dal costruttore. Per il loro lavaggio devono essere utilizzati acqua e sapone o detergenti di tipo neutro. La temperatura dell'acqua non deve superare quella raccomandata dal costruttore. Al termine del lavaggio devono essere asciugati accuratamente e spolverati con talco. Inoltre devono essere conservati in luoghi lontani da fonti di calore. Per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo e la fornitura, i guanti isolanti devono rispondere alle norme di prodotto CEI EN 50235 (CEI 11-44) e CEI EN 60903 (CEI 11-31) che tra l'altro stabiliscono il superamento di una prova di non propagazione della fiamma importante ai fini della tenuta all'arco da corto circuito.

Tronchetti e Stivali isolanti

Per realizzare la doppia protezione isolante nelle attività sotto tensione in BT a contatto o a distanza possono essere utilizzate anche delle speciali calzature isolanti denominate tronchetti isolanti. Questo DPI viene anche usato nei lavori fuori tensione dove sussistono rischi residui di trasferimento di potenziali pericolosi sul posto di lavoro e nell’effettuazione di alcuni tipi di manovra sugli impianti a MT, quando effettuate con fioretto che va o può andare a contatto con parti attive in tensione. Sono costruiti in conformità alle norme di prodotto UNI EN 344, UNI EN 347 e CEI EN 50321 (CEI 11-59). 
Quest’ultima prescrive tra l’altro una prova con tensione fino a 10 kV e una tenuta per tre minuti ad una tensione di 20 kV durante la quale la corrente dispersa non deve superare 6 mA.



Stivali Tronchetti isolanti (dielettrici)
Assicurano la massima protezione sul lavoro, isolanti e con suola ipoallergenica.

Stivale DIELETTRICO 20 KV
Stivale dielettrico testato 20.000 V.altezza cm. 35. Puntale e lamina non metallici in materiale composito.

Misure fornibili dalla 37 alla 47 (37/38, 40/41, 46/47, accorpate).
Suola ATS con elevata aderenza su ogni tipo di superficie.
Norme EN20345 SBPE C1 SRC + Norme EN13287:04

(prescrizione di cui all’art. 70 e all’Al. VIII del D.Lgs. 81/08).

Stivale DIELETTRICO 10 KV
Tronchetto dielettrico in gomma testato 10.000 V, altezza cm 26. Per lavori sotto tensione o vicino a parti attive non superiori a 1000 Vca.
Disponibili le taglie dalla 37 alla 47 come segue: 
37/38, 40/41, 43/44, 46/47 in taglie accorpate; 39, 42, 45 di taglia singola.
Norme EN20347:2004 - EN20344:2004 - EN13287:04 - EN50321/99

(prescrizione di cui all’art. 70 e all’Al. VIII del D.Lgs. 81/08).

La fodera di entrambi i modelli è imputrescibile, antimicotica, assorbente, ipoallergenica e con eccellente resistenza all'usura.




Sistemi Anticaduta

Il Capo II del D.lgs 81/08 relativo alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota e il D.P.R.G. Toscana 62/R 05, Art.3, c.1 - lett. g ) h) prescrivono che i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. 
L’IMBRACATURA è un dispositivo di protezione individuale con funzione di supporto rivolto principalmente all’arresto caduta. E’ concepito per distribuire in caso di caduta le tensioni sul corpo mantenendo l’operatore in sospensione. Devono rispondere alle norme EN 361, EN 358, EN 813, devono essere fabbricate con nastro di seduta posteriore e realizzate con materiali di qualità a partire dai nastri in poliestere fino agli elementi di attacco in acciaio zincato. Questo DPI è obbligatorio in tutti quei casi in cui, pur essendo già state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, anche di protezione collettiva, o nell’impossibilità tecnica di adottare DPC, permane un rischio residuo di caduta dall’alto. Deve essere destinato dal datore di lavoro ad un uso personale salvo quanto specificato all’art. 77 c.4 l.d) D.Lgs 81/08. Si rende necessario in quelle particolari fasi lavorative in cui l’operatore è esposto al rischio di caduta dall’alto della copertura o di parti di essa aperte sul vuoto dalle quali è possibile cadere da altezza superiore a 200 cm rispetto a un piano stabile (vani scale, porzioni non portanti della copertura, lucernari, cavedi, passerelle, ecc.).

Quando usare i DPI per lavori su parti di impianti e linee elettriche.

Sempre: Vestiario: per manovre e per lavori in presenza di tensione imbracatura: per lavori in elevazione 
Per l'installazione e rimozione dei dispositivi di messa a terra: elmetto, guanti isolanti, visiera, tronchetti isolanti, se eseguiti a terra.
Per l'installazione e rimozione di dispositivi di equipotenzialità: elmetto, guanti isolanti, visiera, tronchetti isolanti, se eseguiti a terra.
Per manovre di sezionatori: elmetto, guanti isolanti, visiera od occhiali, tronchetti isolanti, se aerei, manovrati da terra fuori dalla maglia di terra di cabina.
Per lavori su BT in tensione: elmetto, guanti isolanti, visiera, utensili ed attrezzi isolati, ed eventualmente tronchetti, pedane, tappeti isolanti, in modo da assicurare sempre un doppio isolamento.

Completano la dotazione dell'operatore addetto al lavoro sotto tensione materiali quali:
  • cappucci isolanti a molla per l'isolamento delle estremità spellate dei cavi in tensione;
  • teli isolanti di protezione;
  • tappeti isolanti;
  • mastici isolanti da applicare alle parti attive in tensione su cui non si interviene;
  • schermi isolanti per la protezione contro le parti attive in tensione adiacenti alla zona di lavoro sotto tensione. 
SCARPE DIELETTRICHE
Calzatura dielettrica significa calzatura isolante, però ad un livello molto superiore rispetto alle calzature antistatiche. Le prove vengono eseguite secondo metodi diversi che lavorano con tensioni da 10 KV fino a 50 KV (che significa da 10.000 Volt fino a 50.000 Volt), includendo anche l´ambientazione umida o addirittura l´uso di acqua come elettrodo per la prova.

Le calzature DIELETTRICHE devono essere interamente senza parti metalliche, e ormai con puntale e lamina in composito, ma non metallico.




Elmetto non ventilato Dielettrico 1000 Volt, conforme alla norma EN 50365. In ABS, stabilizzato raggi UV, con bardatura in plastica e fascia antisudore. Resistenza termica da + 50 °C a - 30 °C, deformazione laterale, metallo fuso (MM). Modello con indicatore di usura, finché rimane di colore rosso significa che può essere utilizzato, quando diventa bianco significa che bisogna sostituire l’elmetto in quanto non più in grado di offrire garanzie di sicurezza e resistenza agli urti. 310 g.






L'elettricità è una presenza imprescindibile, essenziale e familiare nella vita quotidiana, anche nei luoghi di lavoro, ma se non si osservano norme di comportamento corrette può avere effetti gravi e persino mortali sui lavoratori e causare danni alle cose. 

Adottando alcune semplici precauzioni, si può ridurre in maniera significativa il rischio di folgorazione quando si lavora con o nelle vicinanze di elementi in tensione. “Napo in.. Situazioni da shock!” descrive i pericoli e i rischi elettrici più diffusi e suggerisce alcune regole di prevenzione e sicurezza. 

Questo film, come tutti i film di Napo, si propone di sensibilizzare il pubblico sui rischi nei luoghi di lavoro, stimolare la discussione e portare all'adozione di prassi di lavoro più sicure.


martedì 19 luglio 2011

Obbligo Scarpe Antinfortunistiche (Cassazione penale 07/06/2011, n. 22514)


L'omessa fornitura ad un cuoco di SCARPE antinfortunistiche antisdrucciolo dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in un ambiente scivoloso qual e' la cucina di un ristorante, integra un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che il datore di lavoro non fosse presente al momento del fatto.





La Suprema Corte si sofferma sulla attuazione di uno dei obblighi prevenzionistici di maggior rilevanza costituito dalla fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Infatti tra gli obblighi che l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro e del dirigente vi rientra (lett. d) quello di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”. Trattasi di un obbligo penalmente sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Detta violazione, peraltro, integra un profilo di colpa specifica che si innesta, come nel caso in esame, nella condotta violatrice del disposto dell’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), facendo scattare le sanzioni di maggiore afflittività previste nel caso in cui le lesioni conseguano alla violazione della normativa antinfortunistica.




Applicando la regola in questione al caso affrontato dalla Corte di Cassazione, fa dire agli Ermellini che il non aver dotato il cuoco di SCARPE antinfortunistiche antisdrucciolo in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal datore di lavoro, il giorno del fatto. 


La vicenda processuale da cui ha tratto spunto la Corte per l’affermazione del richiamato principio di diritto, conseguiva alla condanna pronunciata nei confronti del titolare di una trattoria – ristorante per un infortunio occorso in danno di un lavoratore dipendente con mansioni di cuoco. Allo stesso, in qualità di datore di lavoro, veniva contestato di non averlo dotato (omissione colposa specifica) di SCARPE antinfortunistiche antiscivolo; ciò aveva provocato la caduta del cuoco il quale aveva riportato, scivolando sul pavimento della cucina della trattoria gestita dall'imputato mentre riempiva la lavastoviglie servendosi di una pentola d'acqua bollente, lesioni personali gravi (con durata della malattia superiore a giorni quaranta) consistite in diffuse ustioni di secondo grado che ne avevano reso necessario sia il ricovero in reparto ospedaliero specializzato sia l'intervento di chirurgia plastica. Dagli accertamenti svolti nella fase di merito, era emerso che il cuoco si era procurato le ustioni cadendo a terra e che, concausa determinante dell'infortunio, era stato il fatto che il pavimento della cucina era, in quel momento, bagnato. Ciò anche in base al dato di comune esperienza che una siffatta eventualità si possa verificare nella cucina di un ristorante, non foss'altro che per la produzione rilevante di vapor d'acqua connesso al noto e frequente mantenimento in ebollizione dell'acqua necessaria alla cottura della pasta. A carico del datore di lavoro, titolare della trattoria e datore di lavoro dell’infortunato, veniva addebitata una condotta omissiva specifica, ovvero il non aver dotato il cuoco di SCARPE antinfortunistiche antisdrucciolo. Ciò, a giudizio dei giudici di merito, integrava un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente il giorno del fatto.  


Contro la sentenza di condanna confermata in appello, resisteva la difesa dell’imputato con plurimi motivi di ricorso. Limitando l’attenzione ai soli motivi afferenti alla disciplina sostanziale, riteneva la difesa che l'imputato, in ossequio a quanto stabilito in via generale dall'art. 377 dell’abrogato d.P.R. n. 547 del 1955 (in ordine all'obbligo di dotare di protezioni individuali i lavoratori in difetto di strumenti tecnici di protezione), doveva giudicarsi immune da responsabilità per colpa specifica di natura omissiva, dovendo invece farsi risalire la verificazione dell'evento ad un comportamento imprevedibile del lavoratore. Ancora, secondo la difesa, non poteva attribuirsi all'imputato - peraltro non presente nel ristorante al momento dell'infortunio e, quindi, non nell'effettivo esercizio delle funzioni di direzione e di controllo, quale datore di lavoro - una condotta omissiva o negligente, eziologicamente legata all'evento. Sostenendo una diversa dinamica dell’infortunio (il cuoco di sarebbe ustionato versandosi addosso una pentola di acqua bollente), la difesa riteneva che il profilo di colpa imputata era errato, in quanto anche se il cuoco avesse indossato le scarpe antiscivolo, questi avrebbe riportato egualmente le ustioni, atteso che siffatta prescrizione antinfortunistica ha per scopo quello di prevenire il rischio di scivolare e non quello delle ustioni. In sostanza, il fatto era imputabile unicamente alla condotta - abnorme ed imprevedibile – del cuoco che, pur dotato di esperienza ultradecennale nelle mansioni, aveva posto in essere una condotta pericolosa ed altamente rischiosa, maneggiando un pentolone ricolmo di acqua bollente su di un pavimento bagnato.
La Corte di Cassazione non ha creduto alla tesi sostenuta dalla difesa ed ha, anzi, confermato integralmente la sentenza di merito, evidenziando l’assoluta coerenza logico – giuridica delle argomentazioni offerte dalla Corte di merito. Inoltre non era minimamente emerso che la cucina del ristorante fosse dotata di pavimento antisdrucciolevole; che vi era un pavimento di marmo pericolosamente scivoloso in caso di caduta di acqua; che quindi rilevanza assolutamente decisiva, ai fini della sussistenza del profilo di colpa specifica per l'omessa osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, siccome contestata, aveva rivestito la mancata fornitura al dipendente, con mansioni di cuoco, delle apposite scarpe con suole antisdrucciolo. Destituito di fondamento era, poi, il tentativo di addossare al dipendente l’esclusiva causa dell’infortunio, in quanto il comportamento del cuoco (non essendo stata provata la tesi alternativa sostenuta dalla difesa) non poteva certo ritenersi abnorme o esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute (v., tra le tante: Sez. 4, n. 30039 del 12 settembre 2006, G., in Ced Cass. 235174), tenuto conto che, alla base dell’infortunio, vi era un’omissione colposa del datore di lavoro. 
tratto da www.ipsoa.it articolo di Alessio Scarcella

lunedì 18 luglio 2011

GUANTI PROFESSIONALI contro tagli, aghi o siringhe


I guanti resistenti ai tagli esistono da anni, ma pochissime versioni assicurano una protezione completa, e soprattutto quasi nessuno ha spessori così accettabili da non compromettere la tattilità e da poter essere utilizzato mantenendo la sensibilità. 



Questi nuovi guanti offrono protezione sia contro tagli sia contro punture di siringhe. In uno spessore inferiore a tre fogli di carta, offrono il massimo della protezione senza sacrificare flessibilità, sensibilità e comfort. Proteggono da malattie infettive quali HIV ed epatite C, che possono essere trasmesse accidentalmente attraverso la puntura di aghi. Tutte quelle applicazioni che quindi prevedono questa necessità trovano una risposta in questa linea di guanti.

GUANTI per le forze dell'Ordine impegnate nel Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.), istituito dalla Legge 180/1978 e attualmente regolamentato dalla Legge 833/1978 (articoli 33-35)


Questo guanto è realizzato in morbida Pelle idrorepellente e DYNEEMA®: protezione dal taglio estrema (Dyneema® è apposto solo su un guanto che offre un elevato livello di resistenza al taglio e permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti o lavori da eseguire su spigoli vivi).

Ideali per:
- operazioni di polizia
- rastrellamenti e perquisizioni (forze dell’ordine)

- manipolazione di siringhe, 
- manipolazione di rami spinati
- manipolazione, raccolta di macerie o rottami metallici
- manipolazione di legno (problema schegge)
- manipolazione di vetri e metallo



(Taglie e Lunghezze)

TG. S     – 3° dito lunghezza cm. 7
TG. M    – 3° dito lunghezza cm. 8
TG. L     – 3° dito lunghezza cm. 9
TG. XL   – 3° dito lunghezza cm. 10
TG. XXL – 3° dito lunghezza cm. 11
A richiesta
TG. 3XL – 3° dito lunghezza cm. 12

Norme:
EN 420
EN 388 protezione da rischi meccanici classe 3.5.4.1

Conforme a:
BS3144 test tenacità
CAN/CGSB test idrorepellenza

I costi di ogni persona che denuncia una puntura accidentale variano secondo l’incidente.
Senza contare che in caso di sieroconversione su un operatore, oltre ai drammatici costi sociali e personali e alle “problematiche nella vita di relazione legate alla presenza di una malattia infettiva trasmissibile, talvolta è d'obbligo cambiare professione e è d'obbligo sostenere costi elevati se la persona è sottoposta a terapie con farmaci antiretrovirali.


E bisogna pensare anche ai costi di carattere legale, che possono ammontare a “diversi milioni di euro come già alcune sentenze dimostrano”.


Questi guanti sono perfetti per le seguanti attività:

1. Raccolte e pulizia:
- Rifiuti domestici, elettrici,elettronici;
- Pulizie: aerei, treni, stadi.
2. Sanità:
- Rifiuti ospedalieri;
- Lavanderie ospedaliere;
- Sale di sterilizzazione chirurgica.
3. Attività pubbliche:
Vigili del fuoco, polizia, dogane, servizi veterinari, guardie forestali, poste, emergenze sanitarie, protezione civile.

Durante il TSO si rende necessario l’utilizzo, da parte degli operatori di polizia municipale,  dei seguenti dispositivi di protezione (D.P.I.):
  1.  guanti in neoprene, nitrile o equivalenti
  2.  guanti antitaglio o antipuntura 
  3.  mascherina di protezione 
  4.  tute di protezione 
da utilizzare in riferimento alla tipologia di intervento e alle condizioni del paziente. Questo per evidenti ragioni di tutela e sicurezza dell’OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE. 

A richiesta vengono forniti KIT completi con i DPI necessari nelle varie classi di rischio previste, per:
  • perquisizioni da parte di forze dell’ordine
  • manipolazione di siringhe
  • manipolazione di rami spinati
  • raccolta rottami/macerie
  • manipolazione di vetri e metallo
Il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) é un provvedimento emanato dal Sindaco che dispone che una persona sia sottoposta a cure psichiatriche contro la sua volontà, normalmente attraverso il ricovero presso i reparti di psichiatria degli ospedali generali (SPDC - Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura).In alcune zone del nostro paese é uso consolidato attuare il TSO, oltre che nei reparti psichiatrici, anche presso il domicilio della persona. Ma in linea generale e nella stragrande maggioranza dei casi, il provvedimento di TSO si risolve nell'accompagnamento coatto, tramite i vigili urbani, presso i reparti psichiatrici. 





venerdì 15 luglio 2011

le responsabilità del medico competente e le responsabilità del consulente esterno

La responsabilità penale grava su chi, all’interno dell’azienda, ha potere direttivo, quindi su Datore di lavoro - Dirigente - Preposto (secondo quanto previsto dagli art. 2104-2105-2106 del codice civile). In questo senso, per potere direttivo si intende la possibilità del datore di lavoro/dirigente/preposto di esercitare il potere di esporre il lavoratore a un particolare rischio. A questo potere corrisponde il dovere di proteggere il lavoratore.

La sentenza del Tribunale di Asti  Procedimento 1038/09 Sentenza del 22 ottobre 2010 si segnala per il suo particolare interesse in quanto affronta in maniera approfondita i seguenti temi:
  1. il valore delle linee guida nei procedimenti penali
  2. le responsabilità del medico competente
  3. le responsabilità del consulente esterno. 
  
L’amministratore delegato di una s.p.a., il medico competente della stessa e il consulente esterno sono stati chiamati a rispondere del reato di lesioni personali gravi a seguito dell’emergere di malattie da movimenti e sforzi ripetuti contratte da 6 dipendenti. (L’azienda si occupava della produzione di motori per autovetture o camion e il lavoro era strutturato su linee di montaggio in cui venivano assemblate le varie parti del motore).
In particolare l’insorgenza delle malattie professionali era da porre in nesso di causalità con la mancanza di visite da parte del medico competente, con la mancata assunzione di misure di prevenzione da parte del datore di lavoro e con l’erronea e lacunosa valutazione del rischio derivante dalle singole postazioni lavorative, valutazione commissionata dall’azienda ad un consulente esterno.

Il consulente esterno svolse l’incarico finché, a seguito di contestazioni mosse dallo Spresal, si ricorse ad un noto esperto del metodo OCRA che effettuò una verifica della valutazione che a quel punto venne corretta da un altro studio di consulenza e risultò alla fine idonea. Nonostante gli studi prodotti dal consulente mostrassero una situazione ottimale per quasi tutte le postazioni e nessuna postazione a “rischio” di insorgenza di malattia, continuavano a manifestarsi malattie muscolo scheletriche o comunque insorgenze di patologie lavoro correlate.

Che cosa è  Il metodo OCRA
Per descrivere l’utilità di tale metodo, il Tribunale cita un passaggio delle linee guida della Regione Veneto, ove si afferma che “l’individuazione di un nesso causale fra attività lavorative e patologia che sta alla base dell’individuazione dell’esistenza di una tecnopatia può risultare difficoltoso soprattutto nel caso di affezioni ampiamente diffuse tra la popolazione generale indipendentemente da fattori lavorativi, come quelle di cui stiamo parlando…va sottolineato che nel caso di una patologia a carico di un arto superiore o di un distretto di esso deve esservi un’effettiva presenza di fattori di sovraccarico specifici riguardanti la struttura anatomo funzionale interessata dalla patologia”.
Tale metodo “non ha dunque come finalità quella di accertare l’esistenza del nesso causale ma può fornire indicazioni sull’indice di rischio di una postazione di lavoro e sui muscoli o legamenti maggiormente interessati dalla lavorazione”. il metodo Ocra consenta di individuare con precisione quali sono non solo gli arti ma anche le singole articolazioni interessate dagli sforzi ripetuti: si tratta dell’assenza (o la presenza) di carico (o di criticità) per un singolo settore (o struttura) funzionale. Elemento che può assumere rilevanza al fine di comprendere se le mansioni concretamente svolte dal lavoratore siano da porre in nesso di causalità con le malattie poi riscontrate.

 Le responsabilità del medico competente
La pronuncia del Tribunale di Asti ha stabilito la condanna anche a carico del medico competente. Il Tribunale premette che tale soggetto “ha il dovere di sottoporre i lavoratori dell’azienda (della quale è egli stesso legato da rapporto di lavoro) a controlli periodici, solitamente triennali; ha il dovere di individuare i sintomi che possono preludere all’insorgenza di malattie muscolo scheletriche; ha il dovere di informare i propri pazienti-lavoratori delle problematiche inerenti a tali malattie nonché dei sintomi che normalmente si accompagnano ai CTD. Deve poi essere ricordato che la sorveglianza sanitaria “obbligatoria” deve essere attivata non solo quando sono presenti lavoratori addetti a postazioni con indice Ocra superiore a 2,2 ma anche quando nell’azienda si verificano più casi di malattie muscolo scheletriche.”
Il Tribunale cita a tal proposito le linee guida per la formazione continua e l’accreditamento del medico del lavoro - revisione del 2006 – in cui viene indicato, riportando linee guida del 2004, che “il medico competente ha il dovere di eseguire controlli periodici ma anche mirati nei confronti dei lavoratori affette da patologie; tali patologie possono essere sia legate al lavoro sia del tutto sconnesse dall’attività lavorativa; ha il compito specifico di valutare le singole postazioni di lavoro in relazione alle specifiche malattie dalle quali è affetto il lavoratore; ha il dovere di visitare ed informare il lavoratore, al fine di consentirgli una piena tutela della propria salute; ha il dovere di fornire eventualmente una valutazione negativa per il reinserimento del lavoratore affetto da determinate patologie; ect…”.
E conclude: “si deve dunque ritenere provato il nesso di causalità tra le omissioni del medico competente e l’insorgenza delle malattie: è ragionevole ritenere che se il m.c. avesse correttamente posto in essere il comportamento doveroso a lui spettante in forza delle norme sopra indicate nonché in forza alle regole di esperienza e se avesse dunque agito con perizia, diligenze e prudenza nello svolgimento del proprio lavoro, le malattie muscolo scheletriche non sarebbero insorte.”

 Le responsabilità del consulente esterno
Di grande interesse è il passaggio della sentenza avente ad oggetto la fonte delle responsabilità a carico del consulente esterno, responsabilità che ovviamente si aggiunge a quella del datore di lavoro dell’azienda “committente” lo studio sulla valutazione dei rischi. Secondo il Tribunale, “il contratto di appalto tra l’azienda e lo studio di consulenza è la fonte dell’obbligo gravante su quest’ultima. Le malattie lavoro correlate occorse ai dipendenti dell’azienda hanno come antecedente causale l’errata valutazione del rischio, ergo di tale malattia ne deve rispondere chi ha posto in essere tale antecedente […] (si veda al proposito Cass. 4.7.2007 n. 25527)”.
Poiché “lo studio di consulenza aveva dunque assunto un obbligo di garanzia”, esso “deve rispondere per le conseguenze del proprio operato non solo nei confronti della azienda (eventualmente per inadempimento contrattuale) ma anche verso i lavoratori che hanno subito conseguenze lesive dalla imperizia e dalla negligenza usate nella redazione del metodo Ocra.” Parzialmente tratto da Punto Sicuro

 Supporto lombare con bretelle 
Supporto lombare con bretelle, per il sostegno essenziale della zona addominale e della parte inferiore della schiena. Prodotto in robusto tessuto con fibre di gomma che permettono al supporto di rimanere in posizione. Dotato di bretelle in maglia elastica regolabili. Chiusura in due stadi con
regolazione. Tg. S-XL Colore nero. Lavabile in lavatrice. 


 Lumbar support with braces
 

Lumbar support with braces, for the main support of the abdominal zone and of the low part of the back. This product is made of a strong material with rubber fibres that allow the support to hold its position. It is equipped with adjustable braces made of elastic stitch. The locking can be adjustable in two phases. Size S-XL. Black colour. It is washable in the washing-machine. 


 Polsiera ergonomia 
Polsiera ergonomia avente massimo sostegno con regolazione completa per contenere il movimento del polso senza compromettere la produttività. Rinforzo con apertura centrale brevettato per alleviare la pressione sul nervo mediano, seguire la naturale conformazione del polso e limitarne i movimenti verso il basso. Fodera antibatterica che elimina l'umidità dalla pelle, evitando la formazione di odori e batteri. Dotata di indicatore a "linea rossa" che assicura una corretta posizione della mano e del polso. Colori nero, beige. Lavabile in lavatrice. 


 Ergonomic wrist support
 

The ergonomic wrist support has the maximum support with a complete regulation to contain the movements of the wrist with no damages to productivity. The support with a central opening has been patented to relieve the pressure on the median nerve, to follow the natural conformation of the wrist and to limit the movements downwards. The antibacterial lining eliminates the damp from the leather, avoiding the birth of smells and bacteria. It is equipped with a "red line" indicator that guarantee a correct position both of the hand and the wrist. Colours: black, beige. It is washable in the washing-machine.

Gamma GILET Alta Visibilità