Si chiede quali siano i criteri per poter definire una strada “strada ad uso pubblico”. In particolare una strada privata, a fondo cieco, che usufruisce di servizi pubblici quali l’illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione dell’asfalto, può essere considerata strada ai sensi dell’art. 2 del Codice della strada?
RISPOSTA:
Una strada è ad uso pubblico quando può essere usata direttamente e legittimamente da chiunque, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata. Sul piano pratico di solito l’accesso a strade private è impedito da sistemi di sbarramento o è evidenziato da cartelli o pannelli indicatori.
Se la strada usufruisce di servizi pubblici quali la manutenzione, che spetta al comune per le strade vicinali (art.14/4 c.d.s.), nonché la cura della segnaletica stradale, la quale, ai sensi dell’art.37/1 lett. c, compete al comune nelle strade private aperte all’uso pubblico, si ritiene che la strada descritta possa essere considerata, indipendentemente dalla proprietà, ad uso pubblico, per cui soggetta alla disciplina del c.d.s.
Diversamente, se fosse una strada privata, il comune non dovrebbe fornire i servizi che invece garantisce.
Il dubbio sorge, quindi, con riferimento ad una strada od a un’area non appartenente alle suddette categorie. Ebbene, l’area in esame è di uso pubblico se il traffico è libero e consentito a tutti, nessuno escluso, senza che occorra il consenso di alcuno. Così, si presumono di uso pubblico tutte le strade e le aree transitabili, adiacenti o che sboccano o si immettono su strade pubbliche, non munite di chiusure agli accessi o di cartelli indicatori che segnalano la natura privata dell’area. Peraltro, tali indicazioni non sono necessarie per indicare il carattere privato (e, quindi, l’esclusione del pubblico uso) di certe aree, private e destinate ad uso particolare per loro natura, come i cortili delle case, l’interno dei cantieri, degli stabilimenti e simili; in tali casi non è necessario che l’accesso sia chiuso da porte o cancelli per ritenere private tali aree.
L’uso pubblico di una strada o di un’area (anche se di proprietà privata) deriva dai concetti di:
1) destinazione: è pubblica l’area che il proprietario destina tacitamente od espressamente, ad uso pubblico (ad esempio, diventa di uso pubblico l’area privata lasciata dal proprietario fuori della recinzione che egli abbia arretrato rispetto ad una strada o ad una piazza);
2) utilizzazione: è di uso pubblico l’area utilizzata da chiunque lo voglia da sempre, senza che alcuno si sia mai opposto;
3) utilità: è di uso pubblico l’area che serve ad una generalità di cittadini per la circolazione sia veicolare che pedonale (Bertezzolo-Compri-De Cantis ed altri. “Manuale per la formazione e aggiornamento degli operatori della vigilanza urbana - Tomo secondo - pag. 1135 e seguenti).
Riportiamo la decisione del Consiglio di Stato sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 5820 sul caso di specie: la strada è pubblica
Il Consiglio di Stato conclude per la natura pubblica della strada contestata, dato che:
a) la via sulla cui natura si controverte era inclusa nell’elenco delle strade comunali, con correlativa presunzione (seppur iuris tantum) della natura pubblicistica della stessa;
b) l’ulteriore dato della insistenza, sulla predetta via della pubblica illuminazione;
c) l’assenza di prove di segno contrario (prospettate da parte appellante).
Il Consiglio di Stato inoltre chiarisce che è irrilevante, oltre che non dimostrato, l’eventuale insussistenza di un interesse della collettività all’utilizzo della via.