21 giugno 2018
è stata pubblicata la norma UNI 11719:2018: criteri di scelta ed uso dei dispositivi di protezione respiratoria.
La nuova norma affronta in modo completo e innovativo la protezione delle vie respiratorie. Uno dei punti principali trattati dalla norma è la necessità di prevedere un programma di conservazione delle vie respiratorie che dovrà essere pianificato e gestito da un responsabile indicato dal datore di lavoro.
Il programma e la norma si basano su 4 elementi fondamentali:
- Aggiornamento dei criteri di scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie;
- Addestramento all’uso corretto;
- Prova dell’adattabilità (Fit-Test), obbligatorio per tutti i dispositivi a tenuta sul volto;
- Gestione della manutenzione, con la qualificazione a cura del fabbricante dei manutentori e relative procedure.
Le fasi del programma, brevemente descritte sopra, sono obbligatorie.
Grazie a questa norma si delineano più chiaramente i processi di sicurezza a cui le aziende devono tendere per incrementare la tutela della salute dei propri lavoratori.
RISCHIO CHIMICO
QUARTO ELENCO VALORI INDICATIVI DI ESPOSIZIONE
News - Ambiente e Sicurezza
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1 febbraio 2017 la Direttiva UE) 2017/164 della Commissione con il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE.
“A norma dell’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell’allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale”.
Gli Stati membri dovranno stabilire propri valori limite in base ai limiti europei e dovranno adottare le disposizioni della direttiva entro il 21 agosto 2018.
Per quanto riguarda le modifiche alle altre tre direttive, i riferimenti alla direttiva 91/322/CEE riguardano acido acetico, diidrossido di calcio, idruro di litio e monossido di azoto; annoverati i riferimenti a 1,4-diclorobenzene contenuti nella direttiva 2000/39/CE; bisfenolo A nella direttiva 2009/161/UE. Tutti i vecchi riferimenti sono soppressi a partire dal 21 agosto 2018.
Previste scadenze e applicazioni differenti per le attività in miniera e in galleria per quanto riguarda monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.