sabato 10 novembre 2018

Manutenzione e Scadenza DPI








DPI = Dispositivi di Protezione Individuale.

Sono riconducibili a questo termine, tutti quei dispositivi che, opportunamente indossati, riducono i danni derivanti da eventuali incidenti.

Come tutti i dispositivi, anche questi vanno incontro ad usura dovuta a:

1) invecchiamento del materiale;
2) mancata o parziale manutenzione dello stesso;
3) pulizia che ne determina l’usura.

E' importante stabilire una procedura per la verifica e il controllo dei DPI atta a monitorare
manutenzione e sostituzione degli stessi, allo scopo di valutare l’usura dei dispositivi per garantirne il corretto funzionamento.

All’interno di questa analisi di verifica e controllo ricade la questione legata alla “scadenza” dei DPI. 
I contorni  normativi di questo discorso sono, allo stato attuale, piuttosto incompleti e farraginosi. Si ritiene, pertanto, di interesse, fare il punto della situazione a livello normativo. Per farlo, richiamiamo la norma di riferimento dui DPI, ovvero il D.Lgs. 475/1992 e s.m.i., in particolare, l’allegato II punto 2.4., che recita:

“Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.“

Come si evince da quanto sopra riportato, la norma non può stabilire l’obbligo di indicare la data di scadenza, ma lascia la “possibilità” di farlo.

“Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.”

Lasciando al datore di lavoro la definizione di un tempo, oltre il quale, il DPI, non può più essere considerato efficace al fine della protezione del lavoratore. Sebbene questa libertà possa indurre a pensare ad un certo lassismo, questo è, ragionevolmente, legato al fatto che la durata di un DPI non può prescindere dalle modalità di utilizzo, dagli ambienti di lavoro e dalla frequenza di utilizzo. Pertanto, risulta comprensibile delegare il datore di lavoro a definire la scadenza.

Una considerazione interessante, sempre derivata dalla lettura della norma, riguarda la pulizia dei DPI e l’impatto che questa può avere sulla sua durata:

“Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest’ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l’indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa”

Diventa, allora, di primaria importanza, l’archiviazione dei libretti di uso e manutenzione dei singoli DPI in dotazione.

Pertanto, il datore di lavoro deve provvedere a:

1) per ogni DPI in dotazione, archiviare il libretto di uso e manutenzione;
2) dall’analisi del libretto, se non indicata formalmente dal costruttore, definire la scadenza del DPI;
3) informare i lavoratori, oltre che sui rischi che hanno reso necessario adottare il singolo DPI, sulle modalità di utilizzo e manutenzione e sulla scadenza degli stessi;
4) implementare una procedura per la gestione dei DPI che preveda anche il controllo periodico del loro stato e la sostituzione dei DPI usurati o che non garantiscono più adeguata protezione.

Occorre anzitutto ricordare il quadro normativo di riferimento, a partire dalle definizioni e dagli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in materia di dispositivi di protezione individuale, fino ad arrivare alle disposizioni penali e di procedura penale rilevanti in questo ambito e alle norme specifiche contenute nel capo II del titolo III del D.Lgs. 81/08. 

Tale quadro – ovviamente sintetico e non esaustivo - va completato con il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/08 (Uso dei dispositivi di protezione individuale), contenente disposizioni di natura specifica che si coordinano, a livello sanzionatorio, con quelle generali del titolo I sulla base del principio di specialità esplicitato, in applicazione di un più generale principio di diritto secondo cui lex specialis derogat generalem - dall’articolo 298 del testo unico.

Va anzitutto premesso, in termini generali, che sulla base di un generale principio di effettività "nelle imprese od enti ad organizzazione complessa e differenziata, l’individuazione dei destinatari delle norme in materia  di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presente le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto), bensì invece facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese".

In applicazione del medesimo principio, l’articolo 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, inserito tra le disposizioni penali, ha esplicitato che le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi riferiti.

La ripartizione degli oneri di sicurezza e salute gravante sulle figure di linea in materia di dispositivi di protezione individuale, oneri sostenuti da sanzioni penali, si basa sulle funzioni, sugli obblighi attribuiti e sui ruoli ricoperti dai vari soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) facenti parte dell'organigramma della sicurezza all’interno della struttura gerarchica presente in azienda.

Il datore di lavoro è il soggetto su cui grava l’obbligo primario e indelegabile di valutare i rischi e conseguentemente individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (lett. d) art. 28, completata dall’“analisi delle competenze” di cui alla successiva e non meno rilevante lett. f).

Il datore di lavoro o il dirigente (ad esempio il direttore tecnico o comunque un direttore nel cui incarico aziendale rientri tale obbligo) ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. d) deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ora, con il D.Lgs. 81/08, il medico competente), pena la sanzione alternativa dell’arresto da 2 a 4 mesi o della ammenda da € 1.500 a € 6.000 (secondo il meccanismo previsto dal D.Lgs. 758/94). 


A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 106/09 (decreto correttivo del testo unico) è ora sanzionato penalmente anche il disposto contenuto nella lett. f) dell’art. 18 (“richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”), con l’arresto da 2 a 4 mesi o  l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.






giovedì 25 ottobre 2018

Strada Privata o Pubblica?





QUESITO:
Si chiede quali siano i criteri per poter definire una strada “strada ad uso pubblico”. In particolare una strada privata, a fondo cieco, che usufruisce di servizi pubblici quali l’illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione dell’asfalto, può essere considerata strada ai sensi dell’art. 2 del Codice della strada?


RISPOSTA:
Una strada è ad uso pubblico quando può essere usata direttamente e legittimamente da chiunque, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata. Sul piano pratico di solito l’accesso a strade private è impedito da sistemi di sbarramento o è evidenziato da cartelli o pannelli indicatori. 
Se la strada usufruisce di servizi pubblici quali la manutenzione, che spetta al comune per le strade vicinali (art.14/4 c.d.s.), nonché la cura della segnaletica stradale, la quale, ai sensi dell’art.37/1 lett. c, compete al comune nelle strade private aperte all’uso pubblico, si ritiene che la strada descritta possa essere considerata, indipendentemente dalla proprietà, ad uso pubblico, per cui soggetta alla disciplina del c.d.s.
Diversamente, se fosse una strada privata, il comune non dovrebbe fornire i servizi che invece garantisce.

Tale esame risulta superfluo per le strade statali, provinciali e comunali, come per le piazze, i viali ed i giardini pubblici, la cui naturale destinazione è quella di servire a tutta la comunità. 

Il dubbio sorge, quindi, con riferimento ad una strada od a un’area non appartenente alle suddette categorie. Ebbene, l’area in esame è di uso pubblico se il traffico è libero e consentito a tutti, nessuno escluso, senza che occorra il consenso di alcuno. Così, si presumono di uso pubblico tutte le strade e le aree transitabili, adiacenti o che sboccano o si immettono su strade pubbliche, non munite di chiusure agli accessi o di cartelli indicatori che segnalano la natura privata dell’area. Peraltro, tali indicazioni non sono necessarie per indicare il carattere privato (e, quindi, l’esclusione del pubblico uso) di certe aree, private e destinate ad uso particolare per loro natura, come i cortili delle case, l’interno dei cantieri, degli stabilimenti e simili; in tali casi non è necessario che l’accesso sia chiuso da porte o cancelli per ritenere private tali aree.

L’uso pubblico di una strada o di un’area (anche se di proprietà privata) deriva dai concetti di:
1) destinazione: è pubblica l’area che il proprietario destina tacitamente od espressamente, ad uso pubblico (ad esempio, diventa di uso pubblico l’area privata lasciata dal proprietario fuori della recinzione che egli abbia arretrato rispetto ad una strada o ad una piazza);
2) utilizzazione: è di uso pubblico l’area utilizzata da chiunque lo voglia da sempre, senza che alcuno si sia mai opposto;
3) utilità: è di uso pubblico l’area che serve ad una generalità di cittadini per la circolazione sia veicolare che pedonale (Bertezzolo-Compri-De Cantis ed altri. “Manuale per la formazione e aggiornamento degli operatori della vigilanza urbana - Tomo secondo - pag. 1135 e seguenti).

Info tratte da: www.polizialocalebg.it

Riportiamo la decisione del Consiglio di Stato sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 5820 sul caso di specie: la strada è pubblica
Il Consiglio di Stato conclude per la natura pubblica della strada contestata, dato che:

a) la via sulla cui natura si controverte era inclusa nell’elenco delle strade comunali, con correlativa presunzione (seppur iuris tantum) della natura pubblicistica della stessa;
b) l’ulteriore dato della insistenza, sulla predetta via della pubblica illuminazione;
c) l’assenza di prove di segno contrario (prospettate da parte appellante).

Il Consiglio di Stato inoltre chiarisce che è irrilevante, oltre che non dimostrato, l’eventuale insussistenza di un interesse della collettività all’utilizzo della via.



 





lunedì 22 ottobre 2018

È il momento di passare alle felpe









Criteri generali di scelta per FELPE
  • Aspetto del tessuto / sensazione tattile
  • Composizione delle fibre
  • Resistenza all’abrasione e agli strappi 
  • Solidità del colore al lavaggio, all’acqua, 
  • Resistenza alla traspirazione acida ed alcalina, 
  • Resistenza allo stropicciamento e alla luce,
  • Peso del tessuto
  • Stabilità dimensionale al lavaggio
  • Solidità dei colori secondo lo standard OekoTex standard 201 (test di lavaggio, crocking e stropicciatura)
  • Morbidezza delle estremità delle etichette
  • Formazione di pallini sul tessuto dopo il lavaggio.




  



Tre gamme di felpe

Le felpe sono uno dei capi più versatili in assoluto: sono perfette da indossare a strati e per tenere al caldo, possono conferire un aspetto casual ma anche elegante e sono eccezionali per la personalizzazione con la stampa e il ricamo. L'entusiasmo per qualsiasi capo informale, dalle felpe alle sneakers, si è infiltrato anche in fasce anagrafiche prima inconsuete, per cui oggi anche un uomo di mezz’età adotta un modo di vestire più giovane, più smart e quindi più pratico.





Criteri per un’efficace scelta della scarpe antinfortunistiche




Importanti criteri per un’efficace scelta della scarpe antinfortunistiche per la protezione dei piedi sul lavoro:

• battistrada (materiale e profilo), adatto alle condizioni dell’ambiente di lavoro; non tutti supportano la torsione naturale e la flessibilità del piede. Pochi battistrada sono veramente studiati per contenere le torsioni e i colpi alla caviglia;

• suola (materiale e profilo), adatta alle condizioni dell’ambiente di lavoro, ad esempio, se  antiperforazione, in fibra come kevlar tessile, leggera e flessibile. Ormai da tempo ci sono scarpe con sistema di ammortizzamento adeguato al peso della persona per ridurre le sollecitazioni di articolazioni e apparato locomotore; per questo parametro l'ideale sarebbe un assorbimento di energia = 43,6J giudicato tra i più alti;

• indossabilità (rapporto tra lunghezza e larghezza del piede, altezza del collo piede);

• finitura interna di alta qualità in pelle o tessuto traspirante per un elevato comfort e un clima interno gradevole (sudorazione minima); per questo parametro l'ideale sarebbe una permeabilità al vapore acqueo = 6,2mg/(cm2h) giudicata tra le più alte; ideale un plantare estraibile termoformato con carboni attivi; indossare eventualmente calzini funzionali specifici a titolo complementare;

• intersuola in materiale leggero e flessibile;

• puntali e calzate: quasi tutte le scarpe antinfortunistiche sono disponibili solo in una calzata la 11. Esistono invece calzate differenti (per alcuni modelli in 4 calzate), corrispondenti a diversi volumi interni. Il volume si calcola misurando la circonferenza che va dalla base dell‘alluce fino al dito piccolo.

• possibilità di cambiare calzature; per motivi di igiene, ai dipendenti è meglio mettere a disposizione due paia di calzature in modo da poterle cambiare ogni giorno, soprattutto dopo lavori con temperature elevate o dopo un’esposizione a pioggia e umidità; molte azienda già attuano questa scelta (che si è rivelata più utile ed economica di quella opposta).

• Ricordando sempre che le deformazioni dei piedi richiedono scarpe di protezione ortopediche. Oggi esistono produzioni specifiche che consentono di avere scarpe antinfortunistiche ortopediche a certificazione totale, non solette ortopediche inserite in calzature normali.



• Conoscenze pratiche ed Esperienza
La scelta di una protezione dei piedi adeguata si basa soprattutto sui rischi prevedibili e sul luogo d’impiego. Un’importante criterio di scelta è ad esempio la struttura del suolo o del pavimento. Su superfici sdrucciolevoli vanno considerate prioritariamente le caratteristiche antiscivolo delle suole, per l’impiego su pavimenti irregolari o sul terreno occorrono calzature che offrono una sufficiente tenuta del piede e una protezione delle caviglie. Indossabilità, ergonomia e comfort sono altrettanto importanti. Non tutte le calzature vanno bene per ogni piede. Così come accade per quelle civili.



Analisi delle condizioni di uso abituali

• Pericoli meccanici (caduta o rotolamento di oggetti, oggetti acuminati o taglienti sul pavimento, ad es. chiodi, trucioli di metallo, cocci, o lavori particolari, ad es. nella selvicoltura)
• Pericoli termici (freddo, calore, scintille, metallo fuso, perle di saldatura, vapore, ecc.)
• Pericoli chimici (acidi, soluzioni alcaline, solventi, carburanti, detergenti, lubrorefrigeranti, ecc.)
• Pericoli elettrici (contatto con attrezzature di lavoro sotto tensione o scariche elettriche in seguito a carica elettrostatica, ecc.)
• Pericoli di altro genere (scivolamento, inciampi, storte, ecc.)

Calzature conduttive: necessarie quando occorre ridurre al minimo l’accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole nel minor tempo possibile e non è possibile escludere completamente il rischio di scariche elettriche dovute ad apparecchiature o parti sotto tensione.

Calzature antistatiche: necessarie quando occorre ridurre l’accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole e non è possibile escludere completamente il rischio di scariche elettriche dovute ad apparecchiature o parti sotto tensione.

Calzature dielettriche: necessarie quando esiste il rischio di elettrocuzione dovuto ad esempio ad apparecchiature elettriche danneggiate e sotto tensione.




giovedì 11 ottobre 2018

Come scegliere la protezione per le vie respiratorie





Soltanto chi indossa la protezione adeguata e la impiega nel modo corretto riesce a proteggere
efficacemente la propria salute.
Lo spettro d’azione delle sostanze nocive è vasto. È quindi necessario individuare con grande precisione il rischio specifico presente in ciascun luogo di lavoro.

1 Individuazione del rischio: polvere, nebbie, fumi metallici, gas, vapori

2 Valutazione del rischio: valutazione dei livelli di pericolo (classe di protezione) a fronte delle norme di sicurezza ed in considerazione di altri tipi di protezione (pelle, occhi e corpo)

3 Scelta del tipo di respiratore: monouso, riutilizzabile, a semimaschera, a pieno facciale, a ventilazione assistita, ad aria compressa, ect.

4 Addestramento all’indossamento e all’utilizzo: per ottimizzare la protezione respiratoria








SPR299 Elipse P3 RD maschera con filtri sostituibili (S/M size) S/M
SPR501 Elipse P3 RD maschera con filtri sostituibili  (M/L size) M/L
SPR337 Elipse P3 RD maschera con filtri antiodore sostituibili  (S/M size) S/M
SPR502 Elipse P3 RD maschera con filtri antiodore sostituibili (M/L size) M/L
SPR407 Elipse Integra P3 RD pronta all'uso con filtri sostituibili (cod. filtri SPR316) S/M
SPR406 Elipse Integra P3 RD pronta all'uso con filtri sostituibili  (cod. filtri SPR316) M/L
SPR404 Elipse Integra P3 RD antiodore pronta con filtri sostituibili (cod. filtri SPR336) S/M
SPR405 Elipse Integra P3 RD antiodore pronta con filtri sostituibili (cod. filtri SPR336) M/L
SPR316 Elipse P3 RD coppia filtri per maschere SPR299/501/406/407 prezzo per coppia filtri
Elipse P3 RD coppia filtri per maschere SPR337/502/404/405 prezzo per coppia filtri
SPM001 Elipse Marsupio per maschera P3 e P3 antiodore con cerniera ed attacco per cintura 
SPM007 Elipse Marsupio per maschera Integra con cerniera 
SPM008 Elipse Marsupio per maschera A1P3 con cerniera ed attacco per cintura 
SPM009 Elipse Marsupio per maschera ABEK1P3, A2P3 e ABEK1 con cerniera ed attacco per cintura 
SPM520 Elipse Integra kit 10 pellicole protettive 
SPR338 Elipse A1-P3 RD maschera con filtri sostituibili  (S/M size) S/M
SPR503 Elipse A1-P3 RD maschera con filtri sostituibili  (M/L size) M/L
SPR425 Elipse B1-P3 RD maschera con filtri sostituibili (S/M size) S/M
SPR505 Elipse B1-P3 RD maschera con filtri sostituibili  (M/L size) M/L
SPR444 Elipse Integra A1-P3 RD pronta all'uso con filtri sostituibili (cod. filtri SPR341) S/M
SPR401 Elipse Integra A1-P3 RD pronta all'uso con filtri sostituibili (cod. filtri SPR341) M/L
SPR341 Elipse A1-P3 RD coppia di filtri per maschere SPR338/503/401/444 prezzo per coppia filtri
SPR426 Elipse B1-P3 RD coppia di filtri per maschere SPR425/505 prezzo per coppia filtri
SPM420 Kit Prefiltfi. Con 2 guaine in gomma blocca filtri e 10 prefiltri 
SPM421 Kit Prefiltfi. Con 20 prefiltri. 
SPR511 Elipse A1 maschera con filtri sostituibili  (S/M size) S/M
SPR512 Elipse A1 maschera con filtri sostituibili  (M/L size) M/L
SPR513 Elipse A1 coppia di filtri per maschere  SPR514/515 prezzo per coppia filtri
SPR514 Elipse E1  maschera con filtri sostituibili  (S/M size) S/M
SPR515 Elipse E1 maschera con filtri sostituibili  (M/L size) M/L
SPR516 Elipse E1 coppia di filtri per maschere SPR514/515 prezzo per coppia filtri
SPR517 Elipse AE1 maschera con filtri sostituibili  (S/M size) S/M
SPR518 Elipse AE1  maschera con filtri sostituibili  (S/M size) M/L
SPR519 Elipse AE1 coppia di filtri per maschere SPR517/518 Mask prezzo per coppia filtri
SPR487 Elipse ABEK1 maschera con filtri sostituibili  (S/M size) S/M
SPR488 Elipse ABEK1 maschera con filtri sostituibili  (M/L size) M/L
SPR489 Elipse ABEK1coppia di filtri per maschere SPR487/488 prezzo per coppia filtri
SPR495 Elipse A2-P3 RD maschera con filtri sostituibili (S/M size) S/M
SPR496 Elipse A2-P3 RD maschera con filtri sostituibili  (M/L size) M/L
SPR497 Elipse A2-P3 RD coppia di filtri per maschere SPR495/496 prezzo per coppia filtri
SPR490 Elipse ABEK1-P3 RD maschera con filtri sostituibili  (S/M size) S/M
SPR491 Elipse ABEK1-P3 RD maschera con filtri sostituibili  (M/L size) M/L
SPR492 Elipse ABEK1-P3 RD coppia di filtri per maschere SPR490/491 prezzo per coppia filtri
SPR359 Elipse A1-P3 RD  senza manutenzione EN405 (S/M size) S/M
SPR504 Elipse A1-P3 RD senza manutenzione EN405 (M/L size) M/L
SPR498 Elipse A2-P3 RD senza manutenzione EN405 (S/M size) S/M
SPR499 Elipse A2-P3 RD  senza manutenzionee EN405 (M/L size) M/L
SPR493 Elipse ABEK1-P3 RD  senza manutenzione EN405 (S/M size) S/M
SPR494 Elipse ABEK1-P3 RD senza manutenzione EN405 (M/L size) M/L
SPR536 Elipse Integra con filtri A2-P3 RD (S/M size) S/M
SPR537 Elipse Integra con filtri A2-P3 RD (M/L size) M/L
SPR538 Elipse Integra con filtri ABEK1 (S/M size) S/M
SPR539 Elipse Integra con filtri ABEK1 (M/L size) M/L
SPR534 Elipse Integra con filtri ABEK1-P3 RD (S/M size) S/M
SPR535 Elipse Integra con filtri ABEK1-P3 RD (M/L size) M/L
DME1010 GVS MOLDED FFP1 MASCHERA MONOUSO NR D 20
DME1011 GVS MOLDED FFP1 MASCHERA MONOUSO CON VALVOLA NR D 15
DME2010 GVS MOLDED FFP2 MASCHERA MONOUSO NR D 20
DME2011 GVS MOLDED FFP2 MASCHERA MONOUSO CON VALVOLA NR D 15
DME3021 GVS MOLDED FFP3 MASCHERA MONOUSO CON VALVOLA NR D 10
DME3031 GVS MOLDED FFP3 MASCHERA RIUTILIZZABILE CON VALVOLA R D 5
F10000 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP1 RIUTILIZZABILE RD 20
F10005 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP1 AI CARBONI NON RIUTILIZZABILE NRD 20
F10050 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP1 CON VALVOLA RIUTILIZZABILE RD 15
F10055 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP1 CON VALVOLA AI CARBONI NON RIUTILIZZABILE NRD 15
F20000 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP2 RIUTILIZZABILE RD 20
F20050 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP2 CON VALVOLA RIUTILIZZABILE RD 15
F20055 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP2 CON VALVOLA AI CARBONI NON RIUTILIZZABILE NRD 15
F30000 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP3 RIUTILIZZABILE RD 15
F30050 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP3 CON VALVOLA RIUTILIZZABILE RD 15
F30055 MASCHERA SEGRE PIEGHEVOLE FFP3 CON VALVOLA AI CARBONI NON RIUTILIZZABILE NRD 15








venerdì 7 settembre 2018

KIT Abbigliamento e DPI per Ispettori


Focus su coloro che per ruoli, compiti, responsabilità e attribuzioni svolgono attività ispettiva.

Il personale tecnico-ispettivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi presenti, durante lo svolgimento delle proprie attività presso impianti, cantieri, aree demaniali, ect. ha la necessità di avere in dotazione dei kit specifici con DPI e abbigliamento protettivo adeguati.





















KIT PER ISPETTORI SAFE ALTA VISIBILITA'
softshell HV idrorepellente, antivento e traspirante EV comfort
micropile traspirante antivento EV stretch comfort
polo EV comfort
pantaloni multitasche HV EN 20471:2013 classe 2
scarpe traspiranti Light Safety EN ISO 20345 S1P
elmetto inserito in berretto tipo baseball profilo HV EN812


KIT PER ISPETTORI WORK 
giacca invernale nylon EV comfort imbottitura e fodera poliestere
pantaloni 65% poliestere, 35% cotone
polo 100% cotone EV comfort 
Scarpe alte pelle fiore Safety EN ISO 20345 S1P
guanti invernali 3M™ Thinsulate™ EV comfort
berretto invernale 3M™ Thinsulate™ EV comfort


Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi vestiario con funzioni specifiche o attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti dall'attività svolta in un ambiente di lavoro.


Innanzi tutto, gli enti autorizzati ad esercitare funzioni di controllo (e pertanto autorizzati a comminare sanzioni) all’interno dei luoghi di lavoro sono: la Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro), i Vigili del Fuoco e l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio.

Indipendentemente dalla definizione di “Ente di controllo”, ognuno degli Enti sopra specificati (più una serie di altri Enti quali INAIL, INPS, Comitati Paritetici di categoria, ecc. che però non hanno la qualifica di “Ufficiali di Polizia Giudiziaria”) può esercitare la propria funzione di controllo a prescindere dalla propria specificità, in ogni modo però, ogni singolo Ente, ha un proprio “campo privilegiato” e, proprio per garantire la professionalità degli ispettori e l’accuratezza dell’ispezione tende ad incentrare la visita di controllo in un campo specifico. 

In particolare la Guardia di Finanza interviene principalmente in materia fiscale, erariale e di controllo delle contraffazioni; la Direzione Provinciale del Lavoro interviene per la tutela dei diritti dei lavoratori in materia retributiva, contributiva e di condizioni di lavoro (con un occhio particolare alla tutela della maternità e del lavoro minorile) e, per alcune attività (es. cantieristica, lavori in sottosuolo/gallerie, ecc.) anche in materia specifica di tutela della salute e della sicurezza; i Vigili del Fuoco per il controllo dell’applicazione di tutte le norme di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze; le A.S.L. per la verifica dell’adempimento a tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.




Gamma GILET Alta Visibilità