Con Regolamento UE n° 895/2014, la formaldeide è stata ri-classificata sostanza cancerogena. Tale sostanza viene utilizzata in tutte le strutture dove è necessario “fissare“ i campioni biologici da processare.
Alla luce delle novità legislative, per garantire gli operatori dal rischio di contaminazione con la sostanza chimica è necessario procedere all’acquisto dei DPI relativi.
Per completare il processo dell’utilizzo in sicurezza della formaldeide e garantire la riduzione al minimo del rischio evidenziato è necessario procedere all’acquisto dei DPI da consegnare a tutti gli utilizzatori:
1° Semimaschera per gas e vapori organici + formaldeide con attacchi a baionetta in gomma siliconata (conforme alla norma EN 140:1998), con Certificato di Conformità alla norma EN 140:2008 .
taglia “ S” taglia “ L” taglia “M”
2° Filtri per semimaschera A1 + formaldeide ,con attacco a baionetta conforme alla norma en 14387:2008. I filtri devono possedere certificato di Conformità alla norma en 14387:2008.
3° Occhiali di protezione , a mascherina, conforme alla norma en 166:2001, contro gli schizzi, con trattamento antiappannamento, campo d’uso 3, classe ottica 1, marcatura lenti 2C (Raggi UV)
Formaldeide
“Viene confermata la valutazione di cancerogenicità per l'uomo in classe 1 con l'indicazione che esistono prove sufficienti nell'uomo di un aumento di incidenza di tumori del rinofaringe”. Inoltre “gli studi degli ultimi cinque anni hanno sostituito le precedenti affermazioni di plausibilità biologica con nuovi elementi di prova del fatto che la formaldeide può causare anomalie nelle cellule del sangue, anomalie che sono caratteristiche delle sviluppo della leucemia”.
Quanto sopra comporta l'ingresso nel campo di applicazione nel Titolo IX capo 2 del DLGS 81/2008 - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni con i conseguenti obblighi di immediata verifica della possibilità di sostituzione / riduzione della sostanza in oggetto e conseguente valutazione del rischio e con successivo aggiornamento, entro il 1° Maggio 2015 ai sensi dell' art 29 c.3 del DLGS 81, del Documento di Valutazione del Rischio.