A partire dal 20/6/2013 è attiva la norma UNI 9994-1:2013 che ha lo scopo di disciplinare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori portatili e carrellati a polvere (inclusi quelli della classe D) e CO2.
Questa norma, oltre a chiarire le modalità di revisione, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei tecnici competenti, precisa che le attività volte ad assicurare la perfetta efficienza dei sistemi di estinzione non sono a carico esclusivamente delle società specializzate, alle quali le aziende si affidano per i controlli periodici: è ora prevista una sorta di sorveglianza mensile interna da parte di una persona ritenuta responsabile, oppure da un addetto da lui nominato, con compilazione del relativo registro.
La sorveglianza ha cadenza MENSILE, è di natura visiva e prevede:
- Che l’estintore sia integro
- Che sia presente e segnalato con cartello
- Che il cartello sia chiaramente visibile
- Che sia immediatamente utilizzabile
- Che non sia manomesso
- Che le iscrizioni siano leggibili
- Che il cartellino di manutenzione sia presente
- Che l’indicatore di pressione sia presente sull’apparecchio
- Che l’estintore portatile non sia collocato a pavimento
Come già accennato, l’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere formalizzato su apposito registro.
La norma introduce inoltre le seguenti novità:
La sostituzione e smaltimento dopo 18 anni dalla data di costruzione;
La sostituzione, in fase di revisione ogni 5 anni, della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio (CO2);
La sostituzione, in fase di collaudo, della valvola erogatrice per garantire l’efficienza e la sicurezza di ogni estintore;
Le tempistiche di revisione degli estintori idrici cambiano da 18 a 24/48 mesi.
Chiarisce inoltre che sono da mettere fuori servizio e quindi non sottoponibili a manutenzione quegli estintori:
- di tipo non approvato ad esclusione degli estintori a polvere classe D
- che presentino segni di corrosione o ammaccature sul serbatoio
- sprovvisti o con iscrizioni illeggibili delle marcature previste dalla legislazione vigente
- le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non siano più disponibili.
Estintori Fuori Servizio nella UNI 9994-1:2013.
Il concetto è stato inserito in modo da dar la possibilità al tecnico che interviene di mettere fuori servizio un estintore ritenuto potenzialmente pericoloso: per questo sono state identificate anche le possibili criticità che possono fare ritenere pericoloso l’estintore.
Tra queste, la vita massima dell’estintore (18 anni), oltre la quale l’estintore dovrà essere messo fuori servizio, sia per gli estintori portatili omologati secondo DM 20.12.82 che DM 07.01.2005 e carrellati.
Questo concetto di vita massima, nuovo nel nostro settore, è già in uso e previsto in altre norme europee che riguardano la manutenzione degli estintori, e semplicemente va a dar seguito a quanto già introdotto con il D.M. 7 Gennaio 2005 per gli estintori approvati ai sensi del D.M. 20 Dicembre 1982.
A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabilità e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
• aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
• aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
• aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
• aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
• edifici interamente realizzati con strutture in legno o di grandi dimensioni;
• ambienti dove c’è grande presenza di persone dalle capacità motorie limitate.