domenica 19 novembre 2023

Differenza tra Norma EN 342 e Norma EN 343 Protezione freddo e intemperie


Norme EN 342 - PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO
Norma EN 342: Abbigliamento di protezione contro il freddo

Norme EN 343 - PROTEZIONE IMPERMEABILE
Norma EN 343: Abbigliamento di protezione contro le intemperie

Con l’arrivo dell’inverno, è essenziale fornire ai clienti un abbigliamento adeguato per proteggersi dal freddo, in conformità alla normativa EN 342. 

La normativa EN 342: certificazione dei singoli capi o in abbinamento
La certificazione EN 342 può essere applicata sia a un singolo capo, come una giacca o un pantalone,
sia a un completo (giacca + pantalone). Tuttavia, quando l’indumento è stato certificato in abbinamento
con un altro capo, è necessario che entrambi i capi siano disponibili e indossati insieme per garantire la
protezione completa prevista dalla norma. 

Attenzione alla disponibilità dei capi certificati 

1° Se uno dei capi certificati in abbinamento, come un pantalone, non è più disponibile, la protezione contro il  freddo potrebbe non essere più conforme alla normativa EN 342, compromettendo la sicurezza del lavoratore. 

2° Verificate i certificati dei vostri capi, assicurandovi che gli articoli presenti nel certificato
siano sempre disponibili per rispettare l'abbinamento previsto dalla normativa, così da garantire una
protezione completa e conforme alle normative vigenti.

La differenza tra EN342 e EN14058:

EN342: Protezione contro il freddo estremo (temperature sotto i -5°C), ideale per settori come magazzini refrigerati, cantieri all’aperto e industrie alimentari.

EN14058: Protezione contro il freddo moderato (sopra i -5°C), adatta a chi lavora in ambienti freddi o freschi, ma non estremamente rigidi.




Norme EN 342 - PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO
Norma EN 342: Abbigliamento di protezione contro il freddo

EN 342 è la norma armonizzata europea che specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni degli indumenti e dell'abbigliamento per basse temperature, freddo a temperature inferiori a –5°C.

Classe di permeabilità dell'aria (0 a 3): è il livello di impermeabilità del capo.
Classe di resistenza evaporativa ( 0 a 3): è il livello di traspirabilità del capo.




Norme EN 343 - PROTEZIONE IMPERMEABILE

Norma EN 343: Abbigliamento di protezione contro le intemperie


EN 343 è lo standard europeo armonizzato per gli indumenti indossati in condizioni climatiche avverse. Esso specifica le caratteristiche di indumenti di
protezione contro l’effetto di maltempo, vento e freddo sopra i -5°C 


La norma prevede due parametri:
Y = Proprietà Traspiranti (3 livelli)
Resistenza evaporativa (0 a 3): è il livello di traspirabilità del capo.
X = Impermeabilità (3 livelli)
Resistenza alla penetrazione dell'acqua ( 0 a 3): è il livello di impermeabilità del capo.






Gli indumenti di protezione contro il freddo, come da normativa EN 342, 
sono definiti quali dispositivi di protezione individuale che garantiscono una protezione, agli operatori implicati in mansioni a rischio, derivanti dai rischi di esposizione ad ipotermia, conseguente a basse temperature.

Gli indumenti di protezione contro il freddo sono infatti obbligatori laddove il lavoratore si trovi ad affrontare basse o addirittura bassissime temperature, da 0° fino a – 50° derivanti ad esempio da mansioni espletate all'interno di magazzini o celle frigorifere e di conservazione, essendo realizzati con tessuti idrorepellenti.

Devono inoltre riportare marcatura conforme alla sopracitata normativa, al fine di attestare l'ottenuta certificazione e identificare attraverso i pittogrammi specifici la funzione protettiva caratterizzante, nonché la vestibilità e composizione degli indumenti stessi.

La prova tecnica cui gli indumenti di protezione contro il freddo (che vengono classificati in relazione alla permeabilità all’aria) vengono sottoposti per stabilire il loro grado di isolamento termico, è la seguente. i capi vengono fatti indossare da manichini termici a grandezza naturale dotati di sensori: ciò permette di verificare in termini realistici, oltre che la loro vestibilità, il taglio, la copertura e la forma, anche il grado d’efficacia della loro protezione dal freddo.


Gli indumenti per la protezione dalla pioggia devono avere un’elevata impermeabilità e una bassa resistenza al vapore acqueo (significa una elevata traspirabilità); sono requisiti che rendono questi indumenti anche molto confortevoli, perché:

1° permettono, come è ovvio, di proteggersi dalla pioggia,
2° consentono una normale evaporazione del sudore, condizione fondamentale per mantenere una corretta temperatura del corpo. Si evita così la spiacevole sensazione di eccessivo surriscaldamento, la conseguente sudorazione e il raffreddamento del corpo che può rendere un capo, specie se utilizzato in condizioni climatiche particolari, veramente insopportabile.

Una delle prove tecniche cui questi indumenti vengono sottoposti consiste nel verificare che, oltre ad essere impermeabili (la norma stabilisce tre livelli di impermeabilità e traspirabilità) non si ritirino, infatti, non devono variare dimensione oltre il 3%, dopo cinque lavaggi o cinque cicli di pulitura a secco.

Gli indumenti di protezione conformi alle norme soprariportate si riconoscono perché riportano appositi pittogrammi e etichette.






giovedì 2 novembre 2023

Cartelli e Segnali per Area Videosorvegliata



Con il termine videosorveglianza si intende l’acquisizione, in modo continuativo, di immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, la quale potrebbe anche implicare la contestuale registrazione e/o la successiva conservazione dei dati rilevati.

Tanto appreso, è evidente come l’attività in questione debba essere compiutamente normata onde evitare che il soggetto ripreso possa essere esposto ad una violazione del proprio diritto alla riservatezza.  

In proposito, si è molto discusso, tra i tecnici del settore, in merito alla pubblicazione ad opera del Garante per la Protezione dei dati Personali, di alcune FAQ = Frequently Asked Questions in tema di videosorveglianza, al fine di aiutare gli operatori del settore a rispettare le tutele imposte in materia dal GDPR.

Il Garante non ha sostanzialmente innovato la disciplina già in vigore a seguito dell’emanazione del precedente Provvedimento del 2010 e, da ultimo, delle Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso la Videosorveglianza, adottato dall’ European Data Protection Board (cd. EDPB) nell’assemblea plenaria del 10 luglio 2019, ha chiarito alcuni punti fondamentali.

Già le Linee Guida 3/2019, riprese in toto dal Garante, sanciscono che il GDPR non si applica in caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente.

Domande e Risposte

1) Cos’è necessario valutare prima di procedere all’installazione di un sistema di videosorveglianza?

In proposito, l’Autorità preposta alla tutela della privacy ha ribadito le considerazioni già esposte dall’EDPB nel 2019, precisando che “l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento”.

In altre parole, il Garante ha raccomandato a coloro che intendano installare un sistema di ripresa che siano acquisite solo le immagini essenziali al perseguimento delle finalità a cui il sistema sia destinato, tipicamente individuabili nella sicurezza del cliente e del proprio patrimonio. Ciò implica che non possa essere utilizzato l’impianto di videosorveglianza, nemmeno indirettamente, per scopi ulteriori rispetto a quelli legittimi per i quali si è provveduto alla relativa installazione (ad esempio raccogliere informazioni sul vicinato, sull’attività svolta dai propri dipendenti, sull’attività produttiva svolta da un competitor confinante nel proprio fondo contiguo, et similia).

Indicazioni più dettagliate in merito all’applicazione del Regolamento GDPR in tema di videosorveglianza sono contenute nelle citate Linee Guida, pubblicate in data 10 luglio 2019 dall’EDPB.

2) É necessario possedere un’autorizzazione da parte del Garante per installare il sistema di videosorveglianza?

Il Garante rassicura gli operatori del settore: eccetto nel caso in cui l’installazione avvenga presso un luogo di lavoro (la cui disciplina verrà trattata nel prosieguo), non è necessario che si proceda a richiedere alcuna autorizzazione da parte del Garante per procedere all’installazione delle telecamere.

In accordo con quanto già previsto dalla disciplina fino ad oggi in vigore, tuttavia, il titolare del trattamento effettuato dovrà procedere con cautela, posizionando le telecamere in modo che vi sia la minor intrusione possibile nella sfera di riservatezza del singolo, bilanciando le esigenze di tutela del proprio patrimonio e della sicurezza (che impongono l’utilizzazione del sistema) con i diritti e le libertà dei soggetti ripresi. 

3) In che modo i terzi che transitino nell’area videosorvegliata devono essere informati della presenza delle telecamere?

Il Garante ribadisce, in accordo con quanto già previsto con proprio Provvedimento generale emanato in data 8 aprile 2010, l’obbligo – anche in capo alla Pubblica Amministrazione e finanche in occasione dell’organizzazione di eventi pubblici – di informare i soggetti interessati dal trattamento (rectius tutti i soggetti che stanno per accedere e transitano nell’area videosorvegliata) del loro imminente assoggettamento al trattamento di videosorveglianza.

Tale informativa deve essere predisposta sia in forma estesa, redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR – la quale può essere esibita a richiesta del soggetto ripreso – e altresì in forma semplificata, utilizzando l’apposita cartellonistica predisposta dall’EDPB e pubblicata dal Garante, di cui si riporta di seguito il modello, la quale dovrà contenere, tra le altre, anche le indicazioni utili in merito a come e dove reperire il testo nella sua versione integrale:

 



Il cartello “Area Videosorvegliata” va collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle immediate vicinanze della stessa, a distanza ragionevole dai luoghi monitorati e in modo tale che, anche in considerazione del formato prescelto, ne venga assicurata la visione in ogni condizione di illuminazione ambientale, e quindi anche in caso di nebbia, pioggia, buio.

In ogni caso, non è necessario specificare l’ubicazione precisa della telecamera, dovendo l’interessato unicamente essere messo nelle condizioni di intuire quale sia l’area interessata dalla rilevazione.



 

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