lunedì 30 gennaio 2017

Rallentatore richiudibile # Passacavi richiudibile




RALLENTATORE DI VELOCITÀ RICHIUDIBILE E TRASPORTABILE
RAMPA PASSACAVI RICHIUDIBILE E TRASPORTABILE

RVDATV250

Rallentatore richiudibile lungo mt. 3 larghezza cm. 25 e altezza mm. 25, velocità max 30 km/h. Portata: 27 tonnellate.
Dimensione rallentatore ripiegato: cm 36 x 25 x 31.
Prodotto per uso stradale e cantieristico, rallentatori velocità, rampe passacavi.

Rallentatore di velocità realizzato in polipropilene. Non richiede installazione, può essere richiuso e trasportato facilmente o spostato velocemente da un luogo all’altro. Ideale per rallentare il traffico in certi momenti, orari o circostanze (ad esempio incidenti). Facile da riporre e trasportare nella sua borsa grazie al peso contenuto: 12 kg.

Funzione passacavi: 2 fori per il passaggio cavi Ø 30 mm. 2 frecce retroriflettenti classe 2 ogni metro.




  • Protezione di cavi e tubazioni dall'attraversamento di pedoni e di veicoli.
  • Ideali per la distribuzione di linee elettriche, telefoniche e di computer in mercati, teatri, padiglioni fieristici, ed altri allestimenti di carattere provvisorio.
  • Alta resistenza allo schiacciamento e alle abrasioni.
  • Inserti alta visibilità.
  • Sicurezza e libertà di movimento
  • Ordine ed estetica degli ambienti
  • Rispetto delle norme antifortunistica e della direttiva bassa tensione
  • Protezione degli impianti

  • lunedì 16 gennaio 2017

    Sciogli neve e ghiaccio privo di sali




    PRODOTTO DISGELANTE

    Prodotto disgelante per eliminare in modo veloce, sicuro ed affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°.
    Un grande aiuto ed una grande risorsa per l‘inverno efficace ed ecologico.
    8 VOLTE PIÙ EFFICACE DEL SALE COMUNE

    Garantisce una azione prolungata dalla formazione di ghiaccio fino a tre giorni (a normale formazione di ghiaccio, senza ulteriori nevicate e piogge). Grazie all’assenza di componenti aggressivi (è completamente PRIVO di SALI) e alla sua speciale forma piatta non danneggia la flora e non danneggia la fauna (così si evita l’aggressione dei sali sulle zampe degli animali).

    RISPETTA I MATERIALI - Non aggredisce pavimenti in plastica, in marmo e cemento, ideale anche per rampe con inclinazione fino a 45° ca.

    ECOLOGICO - Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli impianti di depurazione. Disponibile in forma di scaglie e liquido (in soluzione satura al 35% circa).

    Applicazioni e campi di uso: MARCIAPIEDI, STRADE, CORTILI PRIVATI E DI SCUOLE, PARCHEGGI, RAMPE.

    EXOTERM 001 SCIOGLINEVE SCIOGLIGHIACCIO in SCAGLIE - SECCHIELLO da 20kg
    EXOTERM 002 SCIOGLINEVE SCIOGLIGHIACCIO in SCAGLIE - SECCHIELLO da 10kg
    EXOTERM 025 SCIOGLINEVE SCIOGLIGHIACCIO EXOTERM - TANICA da 26kg
    EXOTERM 010 SCIOGLINEVE SCIOGLIGHIACCIO EXOTERM - TANICA da 13kg

    EXOTERM KIT001EX
    KIT SCIOGLINEVE SCIOGLIGHIACCIO EXOTERM 80kg dim 1000x400x730
    KIT EXOTERM 80 Kg IN ARMADIO PENSILE (verniciato per esterni)
    CONTENUTO: 4 SECCHIELLI EXOTERM KG.20 1 PALA PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO PER NEVE 1 PAIO DI GUANTI ANTIFREDDO CON IMBOTTITURA IN ESPANSO ISOLANTE DIMENSIONE: 40X73X100 CM (PXLXH)


    mercoledì 11 gennaio 2017

    ARMADI SPOGLIATOIO: Criteri si Scelta




    Il D.Lgs. 81/2008, rende necessario inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi ... Armadi Spogliatoio e armadi per il vestiario.


    La legge specifica che: "nel caso in cui i suddetti lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati".

    Gli armadi spogliatoio muniti di un divisorio Sporco Pulito garantiscono i
    requisiti richiesti dalle normative in merito alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, in quanto sono dotati di tramezzo centrale per la separazione degli indumenti sporchi da quelli puliti. Riferimento legislativo "D.Lgs 626/94" articolo 33 (Adeguamenti e Norme) - Titolo II (Disposizioni Particolari) Comma 11 (art. 40 D.P.R. 3003/56 - comma 5) in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.


    Gli armadietti sporco pulito con divisorio nascono quindi per soddisfare le attuali prescrizioni di legge in ambito aziendale dove si ravvede la necessità di separare gli abiti da lavori dagli abiti civili.


    Gli ARMADI SPOGLIATOIO


    si distinguono essenzialmente in 2 tipologie:


    a tetto piano
    a tetto inclinato antipolvere



    ARMADI SPOGLIATOIO TETTO INCLINATO
    per riporre abiti tute da lavoro (o attrezzature sportive) in totale sicurezza.
    disponibili da uno, due o tre posti;
    disponibili singoli o doppi (ovvero con divisorio per separare sporco/pulito)
    disponibili anche in versione combinata spogliatorio + con ripiani fissi
    Disponibili anche strutture sovrapposte, a caselle e su panca per tutte le esigenze.






    ARMADI SPOGLIATOIO TETTO PIANO
    per riporre abiti tute da lavoro (o attrezzature sportive) in totale sicurezza.
    disponibili da uno, due o tre posti;
    disponibili singoli o doppi (ovvero con divisorio per separare sporco/pulito)
    disponibili anche in versione combinata spogliatorio + con ripiani fissi
    Disponibili anche strutture sovrapposte, a caselle e su panca per tutte le esigenze.




    per 1 operatore con divisorio sporco pulito

    per 2 operatori con divisorio sporco pulito




    Spogliatoi e armadi per il vestiario
    D. LGS. N. 81 Decreto Legislativo 09/04/2008


    La normativa prevede che gli imprenditori forniscano ai loro lavoratori appositi locali in cui possano cambiarsi per indossare indumenti di lavoro specifici (grembiuli, camici, uniformi, divise, etc).

    All’interno degli spogliatoi, inoltre, devono essere disponibili armadi che permettano ad ogni lavoratore di poter chiudere a chiave i propri indumenti durante le ore di lavoro: classici armadietti spogliatoio dotati di serratura individuale.

    La legge, tuttavia, specifica che: “nel caso in cui i suddetti lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”. Possono essere adottate due soluzioni: fornire due armadietti per ogni lavoratore, o utilizzare degli speciali armadietti spogliatoio con divisorio interno sporco pulito, che permettono di tenere separati gli indumenti sporchi da quelli puliti.

    L'allegato IV dice:
    1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario
    1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
    1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
    1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
    1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
    1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
    1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

    "L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: ""Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario).


    1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si possa loro chiedere di cambiarsi in altri locali.


    2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.


    3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.


    4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.


    5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.


    6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.""."


    Così sostituito da art. 33/11 del DLgs. 626/94. Il DPR 303/1956 è stato emanato in base all'autorizzazione contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51; successivamente il comma 2 è stato modificato dall'art. 16/11 del DLgs. 242/96. 



    ARMADI SPOGLIATOIO SU PANCA
    per riporre abiti tute da lavoro (o attrezzature sportive) in totale sicurezza.
    disponibili da due o tre posti;
    disponibili singoli o doppi (ovvero con divisorio per separare sporco/pulito)



    BANCHI DA TAVOLO COMPONIBILI

    Realizzazione in lamiera di acciaio al carbonio, strutture robuste facilmente componibili, verniciatura colore grigio RAL 7038.

    2 versioni:
    piano e sottopiano in lamiera 
    piano in legno, sottopiano in lamiera









    Gamma GILET Alta Visibilità